TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-08-01, n. 201600461

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-08-01, n. 201600461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600461
Data del deposito : 1 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2016

N. 00461/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00755/2002 REG.RIC.

N. 00795/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 755 del 2002, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dagli avv.ti L C e D C, con domicilio eletto presso l’avv. M Clli in Ancona, via Matteotti, 74;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

sul ricorso numero di registro generale 795 del 2002, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dagli avv.ti L C e D C, con domicilio eletto presso l’avv. M Clli in Ancona, via Matteotti, 74;

contro

Ministero di Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, n.c.;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 755 del 2002:

del provvedimento notificato il 6 agosto 2002 con cui il Ministero della Giustizia ha concesso al ricorrente l’equo indennizzo, ascrivendo l’infermità lamentata alla tabella B misura massima, in luogo della tabella A 7° categoria, di cui al DPR n. 915/1978 e ss.mm.ii.;

quanto al ricorso n. 795 del 2002:

del provvedimento notificato il 6 agosto 2002 con cui il Ministero della Giustizia ha concesso al ricorrente l’equo indennizzo, ascrivendo l’infermità lamentata alla tabella B misura massima, in luogo della tabella A 7° categoria di cui al DPR n. 915/1978 e ss.mm.ii.;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’equo indennizzo calcolato in misura pari alla tabella A 7° categoria di cui al DPR n. 915/1978 ovvero alla differenza tra quanto ritenuto spettante e quanto eventualmente già percepito dall’interessato e per la condanna dell’Amministrazione convenuta alla liquidazione dei corrispondenti importi.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Viste le ordinanze collegiali n. 607/2015 e n. 83/2016;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con i ricorsi in epigrafe il ricorrente ha impugnato il medesimo provvedimento, ossia il decreto notificato in data 6 agosto 2002, con cui il Ministero della Giustizia gli ha concesso il beneficio dell’equo indennizzo in relazione all’infermità “gastroduodenite cronica”, già giudicata dipendente da causa di servizio dalla CMO di Roma con verbale del 10 dicembre 1997, chiedendone l’annullamento nella parte in cui detta patologia, su parere conforme del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO) reso nella seduta del 19.10.2001, è stata ascritta alla tabella B, misura massima, allegata al DPR n. 915/1978 e ss.mm.ii., anziché alla tabella A, settima categoria. Entrambi i ricorsi sono stati notificati nei termini, ma con il secondo (r.g. n. 795/2002) il ricorrente ha ampliato il petitum , avendo richiesto anche l’accertamento del proprio diritto a percepire l’equo indennizzo nella misura sperata, oltre all’annullamento, in parte qua , del decreto impugnato.

I ricorsi sono affidati alle medesime censure di illegittimità per violazione del DPR n. 915/1978 e relative tabelle allegate e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché per eccesso di potere per illogicità della motivazione.

L’intimato Ministero si è costituito nel giudizio iscritto al ruolo generale n. 755/2002.

Con le ordinanze collegiali indicate in epigrafe questo Tribunale ha disposto istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione sui fatti di causa, corredata da ogni utile documentazione, e, in particolare, il giudizio del CPPO reso nella seduta del 19.10.2001, le cui conclusioni sono state richiamate e recepite nel decreto impugnato, ma che non è stato versato in atti.

Il Ministero della Giustizia ha riscontrato le richieste istruttorie provvedendo, solo in data 16 marzo 2016, al deposito della relazione e della documentazione in proprio possesso;
dall’esame della documentazione prodotta è emerso, tuttavia, che essa è relativa ad un diverso ed ulteriore procedimento, quest’ultimo volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “otite cronica dx purulente”, mentre, con riferimento alla richiesta di produrre copia del parere del CPPO reso nella seduta del 19.10.2001, il Ministero ha precisato che esso non è presente agli atti dell’Ufficio.

Alla pubblica udienza del 20 maggio 2016 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

II. In ragione della quasi identità dei gravami (sia sul piano soggettivo che con riguardo al provvedimento impugnato e alle censure proposte), che differiscono esclusivamente per il fatto che nel ricorso iscritto al ruolo generale n. 795/2002 il ricorrente ha chiesto, in via ulteriore, l’accertamento del proprio diritto a percepire l’equo indennizzo nella misura sperata, ne va disposta la riunione.

III. Reputa il Collegio che, nonostante l’adempimento posto in essere dal Ministero della Giustizia all’esito delle istanze istruttorie di questo TAR non si sia rivelato satisfattivo ai fini processuali, sussistono tuttavia gli elementi per poter decidere i ricorsi allo stato degli atti.

IV. Nel merito, le censure proposte (che, poiché sono le medesime per entrambi i gravami, possono essere trattate congiuntamente) sono infondate e vanno respinte per le ragioni che seguono.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi