TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-11-19, n. 201500550
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N. 00550/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2015, proposto da:
D B, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M P e S P, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Perugia, Via G.B. Pontani n. 3;
contro
Comune di Narni, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. R B in Perugia, Via Pievaiola n. 21;
per l'annullamento
dell’avviso di riapertura dei termini, integrazione e rettifica del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di agente della polizia municipale, categoria C, posizione economica C 1, emanato dal Comune di Narni in data 20 gennaio 2015 (doc. 1); dell’atto di indizione dell’avviso di riapertura dei termini;del bando di concorso pubblico del 20 gennaio 2015 per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di agente della polizia municipale, categoria C, posizione economica C1 (sconosciuto al ricorrente); della Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 7 maggio 2014 (Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio. 2014/2016) nella parte in cui ha stabilito di procedere alla copertura di 2 posti di Agenti di Polizia Municipale, Categoria C1 mediante concorso pubblico (doc. 2); del diniego implicito del Comune di Narni di procedere allo scorrimento della graduatoria del 29 maggio 2006 approvata con determinazione dirigenziale n. 6C113/E del 29.05.2006, insito nella decisione comunale di indire il bando di concorso del 20 gennaio 2015;di ogni altro atto comunque presupposto o connesso all’atto impugnato e lesivo dei diritti e degli interessi legittimi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Narni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione dirigenziale del 14 giugno 2006 il ricorrente, in forza del superamento delle prescritte prove, veniva inserito nella graduatoria degli idonei (non vincitori) del concorso per l’assegnazione di un posto da agente della polizia municipale del Comune di Narni.
A seguito dell’assunzione del vincitore di quel concorso, l’amministrazione comunale ha poi nel tempo provveduto ad assumere altri idonei mediante scorrimento della graduatoria. Per effetto di tale meccanismo, nonché in ragione di altre vicende puntualmente riportate nel ricorso, il ricorrente rimarrebbe ad oggi utilmente collocato, nell’ambito della richiamata graduatoria del 2006, quale secondo degli idonei. Si anticipa sin da ora come tale ricostruzione fattuale non abbia in alcun modo formato oggetto di contestazione ad opera dell’amministrazione comunale intimata, con ogni conseguenza ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.pa.
Con la serie di atti in epigrafe indicata il Comune di Narni, in vista del reclutamento di due ulteriori agenti della polizia municipale, ha tuttavia stabilito con delibera 7 maggio 2014 di indire un nuovo concorso, dunque senza ricorrere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria del 2006. Scorrimento che, ove effettuato, avrebbe comportato l’assunzione del ricorrente, data la posizione da questi attualmente ricoperta nella richiamata graduatoria 2006.
Veniva dunque interposto gravame per plurime violazioni di legge nonché per difetto di motivazione nella parte in cui l’amministrazione comunale, in dispregio a quanto di volta in volta previsto dal legislatore finanziario degli ultimi anni, non avrebbe prioritariamente fatto ricorso al ridetto meccanismo dello scorrimento.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, faceva al riguardo presente che lo strumento dello scorrimento sarebbe obbligatorio soltanto per le graduatorie post gennaio 2007, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013..
Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Costituisce ormai pacifica acquisizione normativa e giurisprudenziale la preferenza dello scorrimento di graduatorie ancora efficaci rispetto alla indizione di nuovi concorsi.
La ratio risiede ovviamente nella esigenza di contenimento della spesa pubblica da riconnettere, in questi casi, alle notevoli risorse che, in termini finanziari, debbono di volta in volta essere impiegate per lo svolgimento di competizioni pubbliche quali quelle di specie.
Sul piano normativo è senz’altro corretta la ricostruzione di parte ricorrente secondo cui, a partire quanto meno dal decreto-legge n. 216 del 2011 (art. 1), l’efficacia delle graduatorie approvate dopo il 30 settembre 2003 è stata prorogata prima sino al 31 dicembre 2012 e poi, in rapida successione, sino al 30 giugno 2013 (art. 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012), al 31 dicembre 2013 (