TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-02-25, n. 202200343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-02-25, n. 202200343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200343
Data del deposito : 25 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2022

N. 00343/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00548/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 548 del 2021, proposto da
Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (U.R.A.P. Confartigianato - Imprese) e Unione Provinciale Sindacati Artigiani (U.P.S.A.) Confartigianato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato D D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E G e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 17 del 29.01.2021, ad oggetto “approvazione aumento del valore bollino (verde) sulle autocertificazioni impianti termici con potenza inferiore a 35 KV” (nelle more dei provvedimenti attuativi della L.R. n. 36/2016);

- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 la dott.ssa A A e uditi per le parti i difensori avv.to D. De Gennaro e avv.to E. Guarino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (U.R.A.P. Confartigianato - Imprese) e l’Unione Provinciale Sindacati Artigiani (U.P.S.A. Confartigianato Provinciale) impugnano la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 17 del 29.01.2021, recante l’“approvazione aumento del valore bollino (verde) sulle autocertificazioni impianti termici con potenza inferiore a 35 KV” (nelle more dei provvedimenti attuativi della L.R. n. 36/2016), portandolo da Euro 12,50 ad Euro 25,00, nonché ogni altro atto o provvedimento lesivo, comunque connesso, preordinato o conseguente.

A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:

1) Violazione e/o omessa applicazione dell’art. 7, Allegato A, della deliberazione di

Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2446, attuativa delle previsioni di cui agli artt. 10, D.P.R. n. 74/2013 e 4, comma 6, Legge Regionale n. 36/2016. Incompetenza della Giunta del Comune di Brindisi ad adottare un provvedimento di competenza della Regione Puglia. Violazione e/o omessa applicazione dell’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 3, Legge 07 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento, di equità e di imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità ed abnormità procedimentale.

Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, le ricorrenti concludevano come sopra riportato.

In esito alla Camera di Consiglio del 27/04/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dalle ricorrenti, con ordinanza cautelare del 28/04/2021, n. 243, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalle parti ricorrenti e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale impugnato, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22/12/2021, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris, alla stregua delle principali censure ivi formulate dalle parti ricorrenti (munite di legittimazione attiva), incentrate sia sulla allegata incompetenza del Comune di Brindisi ad adottare qualsivoglia revisione dell’importo del contributo a copertura dei costi di gestione delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici (c.d. “bollino verde”), sia sul mancato previo esperimento delle verifiche prescritte dall’art. 7, Allegato “A”, della deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 2446/2018.

Ritenuto, altresì, sussistente, sul piano del periculum in mora, l’allegato danno grave e irreparabile ”.

Il 15/05/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi, depositando un breve atto di costituzione formale ed eccependo la inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ed infondatezza dell’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza cautelare del 30/07/2021 n. 4201, ha accolto l'appello cautelare interposto dal Comune di Brindisi avverso la predetta ordinanza cautelare n. 243/2021 di questa Sezione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado con la seguente motivazione: “ Considerato che – avuto riguardo al bilanciamento degli interessi in conflitto – sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello, con conseguente interinale reiezione – in riforma della ordinanza appellata – della istanza cautelare proposta in prime cure dalle associazioni appellate;

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