TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-09-24, n. 202401006
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2024
N. 01006/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2020, proposto da
Polisportiva Grecìa Salentina - Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S S D e D Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sailing Club Associazione sportiva dilettantistica, non costituita in giudizio;
“per l'annullamento
PREVIA CONCESSIONE DELLA TUTELA CAUTELARE:
- della Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del benessere della Regione Puglia 30.12.2019, n. 1228, pubblicata sul BURP n. 20 del 13.02.2020, recante ad oggetto “L.R. 33/2006 e s.m.i. – DGR n. 1365/2019 e DGR n. 1380/2019 Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati – Asse 3, Azione 6 – Anno 2019. Graduatoria provvisoria ed impegno di spesa”, con la quale l'Amministrazione regionale, valutando l'ammissibilità alla procedura, sulla base dei requisiti formali previsti dall'avviso pubblico, dei soggetti richiedenti il contributo, ha escluso la ricorrente in quanto asseritamente non riconducibile alla categoria dei beneficiari previsti dall'avviso medesimo;
- della comunicazione di non ammissione ai benefici richiesti effettuata nei confronti della ricorrente da parte dell'Amministrazione regionale con nota PEC del 4.03.2020;
- della nota ex art. 10-bis l. n. 241/1990 prot. n. AOO_057/PROT/11.02.20.20/442 con la quale l'Amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 10-bis L. n. 241/1990, preannunziava alla ricorrente la non ammissione della stessa alla procedura a causa della mancata considerazione, da parte dell'avviso pubblico e fra i possibili beneficiari dei contributi in concorso, delle società sportive dilettantistiche;
- della comunicazione a mezzo di posta elettronica ordinaria 27.02.2020 con la quale l'Amministrazione regionale, riscontrando le osservazioni inviate dalla ricorrente avverso la nota di preavviso dell'11.02.2010, confermava l'assunto già comunicato con quest'ultima;
- di ogni e qualsivoglia altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, compresi, ove occorra e nei limiti dell'interesse:
- la Determinazione dirigenziale della Sezione Amministrazione, Finanza E Controllo In Sanità – Sport Per Tutti della Regione Puglia 30.04.2020 n. 88 recante ad oggetto “L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di Soggetti Privati (Asse 3 - Azione 6) DDn.715/2019. Approvazione Graduatoria Definitiva” con la quale l'Amministrazione Regionale, all'esito della fase di ammissione al procedimento, ha proceduto alla valutazione comparativa dei progetti presentati, approvando, unitamente alle risultanze della gra, la relativa graduatoria di merito definitiva;
- in subordine l'avviso pubblico, approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia n. 715 dell'1.08.2019, pubblicata nel BURP n. 90 dell'8.08.2019, nella parte in cui, al paragrafo 3.1 (“Beneficiari”), ha mancato di includere espressamente, nel novero dei possibili destinatari delle misure agevolative, le società sportive dilettantistiche prive di scopo di lucro”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. C D e uditi gli avvocati A M, in sostituzione dell’avvocato S S D, per la parte ricorrente e C P per la Regione Puglia;
1. Con la determinazione del Dirigente della Sezione promozione della salute e del benessere della Regione Puglia n. 715 del I agosto 2019, pubblicata nel BURP n. 90 dell’8 agosto 2019, avente ad oggetto “L.R. 33/2006 e s.m.i. – DGR n. 1365/2019 e DGR n. 130/2019. Adozione Avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati (Asse 3. Azione 6)”, l’Amministrazione regionale indiceva una procedura ad evidenza pubblica, approvando il relativo avviso pubblico, per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati, dettata dall’opportunità di sovvenzionare interventi finalizzati alla promozione sociale delle comunità locali mediante la nuova realizzazione o la riqualificazione di impianti sportivi per promuovere, attraverso lo sport, opportunità di inclusione sociale di soggetti svantaggiati.
2. I possibili beneficiari della sovvenzione erano individuati (paragrafo 3.1 dell’avviso pubblico) nelle “associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, comma 17, della L. n. 289/2002, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata”, nonché nelle “associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale che perseguano prevalentemente finalità sportive e ricreative senza scopo di lucro” e, infine, nelle “parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti di altre confessioni religiose”.
3. Con nota dell’11 febbraio 2020 l’Amministrazione regionale preannunciava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, l’approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi e, contestualmente, la non ammissione della odierna ricorrente in quanto “ società sportiva dilettantistica”, come tale estranea al novero dei soggetti ammessi a richiedere gli incentivi di cui si tratta.
4. La ricorrente riscontrava tale comunicazione attraverso proprie osservazioni del 24 febbraio 2020 con le quali, evidenziando la sostanziale assimilazione, dal punto di vista normativo e ordinamentale, delle società sportive dilettantistiche non perseguenti finalità lucrative alle associazioni sportive dilettantistiche, lamentava il carattere ingiustamente discriminatorio dell’esclusione comminatale.
5. L’Amministrazione regionale riscontrava, a sua volta, le osservazioni della ricorrente attraverso una comunicazione di posta elettronica ordinaria del 27 febbraio 2020 con la quale confermava le ragioni della mancata ammissione della ricorrente alla procedura per le ragioni già esternate con la nota datata 11 febbraio 2020.
6. Successivamente aveva luogo la pubblicazione sul BURP n. 20 del 13 febbraio 2020 della determinazione dirigenziale 30 dicembre 2019 n. 1228, avente ad oggetto l’approvazione della preannunciata graduatoria provvisoria, mentre, in data 4 marzo 2020, aveva luogo la comunicazione a mezzo PEC alla medesima ricorrente della mancata ammissione alla procedura.
7. Ritenendo di essere pregiudicata dal provvedimento di mancata ammissione, la società Polisportiva Grecìa Salentina ne ha chiesto l’annullamento al Tar unitamente agli atti presupposti e all’avviso pubblico, nella parte in cui, al paragrafo 3.1 (“Beneficiari”), ha mancato di includere espressamente, nel novero dei possibili destinatari delle misure agevolative, le società sportive dilettantistiche prive di scopo di lucro.