TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-06-01, n. 201202600
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N. 02600/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01364/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2006, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dagli avv. R P, P P, con domicilio eletto presso P P in Napoli, via A.Manzoni N. 109/A;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso G A in Napoli, Avv.Ra dello Stato - via Diaz N.11;
Per la condanna al pagamento somme a titolo di indennità per le ferie non godute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la sentenza n. 1164/07 avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo per la Per la condanna al pagamento somme a titolo di indennità per le ferie non godute;
Letta l’istanza depositata in data 3.4.2007, volta ad ottenere la correzione di un errore materiale contenuto nella citata sentenza , nella parte, pur riconoscendo (settimo e nono capoverso) che le “ferie godute monetizzabili assommano a soli 8,7 giorni” e che, pertanto, “le ferie non godute, rispetto alle quali la dott.ssa Maisto ha diritto all’indennità sostitutiva, sono pari a 8,7 giorni”, omette di precisare tale circostanza ed il corrispondente importo numerico nel dispositivo.
Ritenuto che effettivamente si versi in una fattispecie di errore materiale emendabile con la procedura già prevista ex art. 287 c.p.c. e 93 R.D. n. 642/1907 ed attualmente regolata dall'art. 86, co. 2, cod. proc. amm., atteso che, come emerge dall’esame degli atti di causa, per mera inesattezza nella stesura del dispositivo non risulta esplicato, come invece chiaramente avviene nel corpo motivazionale della sentenza, l’indicazione in forma numerico della somma spettante alla ricorrente;
atteso, dunque, che la sentenza n. 1164/07 emessa da questa Sezione del T.A.R. Campania – Napoli deve essere emendata nella parte nel senso che nel dispositivo, prima della compensazione delle spese, vada inserita la statuizione per cui “Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di M P delle somme dovute a titolo di indennità sostituiva per ferie non goduto per l’anno 1999 nella misura di 8,7 giorni.”
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.