TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-16, n. 202310346
Decreto cautelare
18 ottobre 2019
Sentenza
16 giugno 2023
Ordinanza cautelare
13 novembre 2019
Decreto cautelare
18 ottobre 2019
Ordinanza cautelare
13 novembre 2019
Sentenza
16 giugno 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 10346/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12008/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12008 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabatino Alessio Marrama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2019, proposta n. -OMISSIS- del 15 febbraio 2019, protocollo invio n. -OMISSIS-, a firma del Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, e della relativa nota di trasmissione, notificate a mezzo pec in data 8 marzo 2019, avente ad oggetto la determinazione di decadenza, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettere c) ed f) del regolamento regionale n. 10/2014 della concessione rilasciata con determinazione -OMISSIS- del 28 ottobre 2019 alla società -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 maggio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 5 luglio 2019 e poi trasposto innanzi a questo Tribunale - in seguito a tempestiva opposizione - la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del 26 febbraio 2019 n. -OMISSIS- – in uno agli atti presupposti - con la quale la Regione Lazio ha disposto la decadenza dalla concessione, rilasciata con la propria precedente determinazione n. -OMISSIS- del 28 ottobre 2009, con cui le era stata attribuito un compendio demaniale sito in sponda sinistra del Fiume Tevere, nel tratto ricompreso tra -OMISSIS- in Lungotevere di Roma, per la complessiva durata di diciannove anni (e, quindi, a tutto l’anno 2027):
- ai fini dell’ ” allestimento (montaggio e smontaggio) e posa delle strutture di facile rimozione necessarie all'annuale svolgimento nel periodo sopraddetto, di attività socio-culturali e degli eventi previsti nell'ambito della annuale programmazione delle medesime, da attuarsi secondo le modalità esecutive descritte nella documentazione tecnico - relazionale prodotta, conservata agli atti della Regione Lazio nonché la realizzazione di una struttura da destinare a chiosco-bar da posizionare a quota di sicurezza sulla sommità del terrapieno adiacente -OMISSIS- ” (art. 2 – utilizzo del bene);
- a condizione del pagamento di un canone annuo, definitivamente fissato in complessivi € 5.467,50 (euro cinquemilaquattrocentosessantasette/50) con successiva determinazione del 28 ottobre 2009 prot. n. -OMISSIS- (art. 4 – canoni di concessione).
In particolare, attraverso il summenzionato provvedimento decadenziale, l’amministrazione concedente ha contestato l’assenza di entrambe le condizioni, riscontrando:
- il mancato utilizzo del compendio immobiliare attribuito in concessione;
- il mancato pagamento dei pattuiti canoni concessori per un complessivo ammontare di € 22.103,50.
La ricorrente articola due mezzi di gravame deducendo:
- la violazione dell’art. 26, punto 1 lettera c) del regolamento regionale n. 10 del 2014 in relazione all’art. 1256 del codice civile, perché non avrebbe potuto utilizzare il compendio demaniale secondo le finalità previste dal provvedimento concessorio per fatti e circostanze non imputabili e, anzi, attribuibili ad inadempimenti direttamente riconducibili