TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-06-30, n. 201600418

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-06-30, n. 201600418
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600418
Data del deposito : 30 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00708/2015 REG.RIC.

N. 00418/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00708/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 708 del 2015, proposto da:
Società Giga s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M G, con domicilio eletto presso la stessa in Ancona, Via Pesaro, 9;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione I - Affari Generali e Programmazione Interventi, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo - Invitalia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. G Vccari, con domicilio eletto presso l’avv. M B in Ancona, viale della Vittoria, 1;

per l'annullamento

- della comunicazione di non ammissione della domanda di agevolazioni prot. n. SSI000308, ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, inviata a mezzo posta certificata da Invitalia s.p.a. alla ricorrente in data 1° settembre 2015;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente il provvedimento impugnato, anche non conosciuto dalla ricorrente, che comunque leda gli interessi della stessa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Invitalia s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con D.M. del 24.9.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 651/2014, veniva istituito un apposito regime di aiuti finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.

Tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, l’erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, venivano affidati, dall’art. 3 del suddetto D.M., ad un soggetto gestore, nello specifico a Invitalia s.p.a.

Con successiva circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico dettava i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni ai sensi del summenzionato decreto.

L’art.

9.2 delle Circolare prevedeva che “ nel caso di start up innovative la cui compagine alla data di presentazione della domanda di concessione di agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non inferiore ai 35 anni e/o da donne o preveda la presenza di almeno un esperto in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di sei anni ed impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l’importo del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 è pari all’80% delle spese e/o dei costi ammissibili ”.

La società ricorrente, in quanto operante nel settore della ricerca, dello sviluppo e della produzione di un’applicazione per cellulare in grado di fare stime di immobili immediate, presentava, in data 19.2.2015, domanda di concessione delle agevolazioni chiedendo un finanziamento pari ad € 300.000,00.

Con comunicazione a mezzo pec dell’1.4.2015, Invitalia s.p.a. invitava la società ricorrente ad un colloquio di approfondimento fissando l’incontro per il giorno 8.4.2015.

A tale incontro, regolarmente tenutosi, venivano affrontati argomenti riguardanti l’innovazione proposta, l’analisi di mercato, gli aspetti tecnici e quelli economico-finanziari del progetto e, infine, veniva redatto verbale.

In data 9.6.2015 Invitalia s.p.a. comunicava alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnando termine per eventuali osservazioni, in quanto “ la domanda di agevolazione, presentata in data 19/02/2015, non soddisfa quanto previsto dall’art. 5 comma 1 del D.M. in oggetto, nonché quanto previsto nel punto 8.1 della Circolare esplicativa n. 68032 del 10 dicembre 2014 ”.

Pur a seguito delle osservazioni presentate dall’interessata, con nota a mezzo pec del 15 giugno 2015, l’Amministrazione comunicava la non ammissione ai finanziamenti.

Avverso il predetto provvedimento è stato proposto il presente gravame, con cui la società Giga s.r.l.s. ne lamenta l’illegittimità per diversi motivi.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia s.p.a.

Con ordinanza cautelare n. 439/2015 il Tribunale ha disposto di rinviare alla trattazione di merito l’esame di tutte le questioni prospettate, fissando, a tal fine la pubblica udienza del 18 marzo 2016, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Preliminarmente giova premettere che il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si limita a dichiarare, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, la compatibilità con il mercato interno di alcune categorie di aiuti, purché soddisfino determinati requisiti da esso fissati, mentre sono gli Stati membri a istituire le misure dell’aiuto, determinandone la disciplina.

Con specifico riferimento alle c.d. start up innovative, in Italia il regime di aiuto è stabilito dal DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014, per come dettagliato dalla circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014.

In base all’art. 4, comma 1, del detto D.M. possono essere beneficiari delle agevolazioni le start-up innovative, costituite da non più di 48 mesi così come previsto dal decreto-legge n. 179/2012, di piccola dimensione, ai sensi di quanto stabilito all’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/14 della Commissione (Regolamento di esenzione), con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.

L’art. 7 del D.M. prevede, poi, che le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa c.d. “a sportello”, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. citato, inoltre, sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa: a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Con la suddetta circolare del 10.12.14, prot. n. 68032, il Ministero ha altresì precisato criteri e modalità di concessione delle agevolazioni, puntualizzando i requisiti dei soggetti beneficiari indicati nel citato art. 4, comma 1, del D.M. (a punto 4.1) e i requisiti dei piani di impresa per l'ammissione alle agevolazioni di cui al citato art. 5, comma 1, del D.M., (punto 8.1 e ss.).

II.

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