TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-05-11, n. 202100256

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-05-11, n. 202100256
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202100256
Data del deposito : 11 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2021

N. 00256/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2013, proposto da
A R, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, A R, con domicilio eletto presso lo studio F C in L'Aquila, via Garibaldi,62;



contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, C B, con domicilio eletto presso lo studio Aq Inps in L'Aquila, via Saragat n.58;



per il riconoscimento

del diritto all’indennità di buonuscita per il periodo dal 1/11/1973 al 1983 non riconosciutogli in sede di liquidazione dell’indennità di buonuscita al momento del pensionamento (31/10/2006) oltre accessori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato ROSSI Adriano adiva l’intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di buonuscita per il periodo dal 1/11/1973 al 31/10/1983 oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione all'effettivo pagamento e la conseguente condanna dell’amministrazione resistente all'integrale versamento dell'indennità di buonuscita.

In punto di fatto il ricorrente, già avvocato dello Stato, premette di aver svolto dal 1/11/1973 attività di insegnamento quale "incaricato interno" presso l'Università di Urbino (facoltà di Economia di Ancona) e poi presso la Università G. D'Annunzio di Chieti (facoltà Economia e Commercio di Pescara) fino al 31/10/1983, data in cui a seguito di conseguimento dell'idoneità, ha assunto l'insegnamento in ruolo presso quest'ultima Università assumendo la qualifica di "professore associato" (art. 5 della legge 21.02.1980 n. 28), presso la suddetta Università Statale di Chieti e, successivamente presso l'Università degli Studi dell'Aquila, per poi cessare definitivamente dal servizio in data 01.11.2006 per raggiunti limiti di età.

Collocato in quiescenza, l'indennità di buonuscita veniva liquidata senza tenere conto del predetto periodo in cui aveva svolto l'attività di docenza retribuita quale "incaricato interno", di talché con istanza del 5/10/2011 chiedeva il pagamento dell'integrale indennità di buonuscita. Con nota n. 26117 in data 16/2/2011 l'INPDAP, allora gestore della relativa pratica, rigettava la richiesta rilevando che il periodo di che trattasi fosse “ contemporaneo a quello prestato presso l'Avvocatura Generale dello Stato dal 16/4/1961 al 31/10/1983, coperto da iscrizione al fondo ex Enpas e già oggetto di liquidazione d'indennità di buonuscita ”.

In sintesi, l’impugnativa viene affidata alla denuncia di un’unica doglianza con cui si deduce che il dipendente pubblico affidatario di un incarico di insegnamento universitario retribuito abbia diritto di ottenere non solo al ricongiungimento del servizio preruolo con quello in ruolo, ma anche al pagamento dell'indennità di buonuscita relativa al periodo in cui è stato svolto l’incarico.

L’Amministrazione intimata si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso

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