TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2012-04-13, n. 201200769

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2012-04-13, n. 201200769
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201200769
Data del deposito : 13 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00265/2012 REG.RIC.

N. 00769/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00265/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2012, proposto da G E M, rappresentata e difesa dagli avv.ti A M e L D V, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo nella Via Vincenzo di Marco n°29;

contro

il Comune di Petrosino in persona del Sindaco p.t., non costituito;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza Dirigenziale n.30 emessa dal Sindaco del Comune di Petrosino il 15/10/2011 con la quale è stata ordinata la demolizione e/o rimozione delle opere abusivamente realizzate su un lotto di terreno sito nel Comune di Petrosino, distinto al Catasto al Fg.356, p.lla 886.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Sebastiano Zafarana e udito per la ricorrente l'avv. A. Marino che insiste per la sospensiva;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con Ordinanza Dirigenziale n.30 emessa dal Sindaco del Comune di Petrosino il 15/10/2011 e notificata alla ricorrente il 25/11/2011 è stata ordinata la demolizione e/o rimozione della seguente opera: “collocazione di n.1 casa mobile per uso abitativo, realizzata in lamierino verniciato e coibentato, suddivisa internamente in più vani interamente ammobiliati. Detta struttura risulta provvista di ruote, poggiante su conci di tufo, rialzata dal piano di campagna di mt. 0,40 circa. La stessa occupa una superficie di mq. 22,00 circa ed un volume di mc. 44,00 circa, ed è fornita di w.c. chimico”.

1.2. Con ricorso notificato al Comune di Petrosino il 20/01/2012 e depositato il 17/02/2012, la ricorrente ha impugnato l’Ordinanza in epigrafe deducendone l’illegittimità con tre distinti motivi di impugnazione.

1.3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha negato di avere eseguito alcuna opera abusiva in quanto - premesso di avere dato luogo a dei lavori, sul medesimo lotto di terreno, autorizzati in sanatoria e consistenti nella costruzione di una recinzione - avrebbe legittimamente utilizzato la struttura mobile come magazzino, ad uso precario, al fine del ricovero degli attrezzi e dei materiali per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questo Tribunale non ravvisa ragioni di discostarsi, ai fini della classificazione di un’opera prefabbricata posta su ruote, occorre stabilire se il manufatto in questione possa ritenersi costruzione o edificazione a fini urbanistici. Al riguardo si rientra nella fattispecie delle modificazioni durevoli dello stato dei luoghi, che, come chiarito dalla giurisprudenza, sono prodotte anche da strutture meramente appoggiate sul suolo, anche con ruote, qualora dette strutture siano destinate ad uso prolungato nel tempo e non quindi realmente precario, cioè temporaneo o occasionale (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 20 dicembre 1999, n. 2125;
Tar Catania I, 29.11.2007, n. 1921).

In altri termini, a prescindere da un sistema di ancoraggio al suolo, i prefabbricati vanno considerati vere e proprie costruzioni, ove, comunque, siano destinati a durare nel tempo;
tale considerazione, del resto, discende dall’alterazione dello stato dei luoghi e dalla destinazione in genere di tale tipo di struttura alla soddisfazione di esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati per la realizzazione della struttura stessa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 03 aprile 1990, n. 317). Nel caso di specie, dall’esame del verbale redatto dalla Polizia Municipale e recepito nell’ordinanza impugnata si evince - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e senza che essa abbia fornito un principio di prova al riguardo - che la struttura mobile è utilizzata ad “uso abitativo” tanto che risulta suddivisa in più vani completamente arredati, nonché munita di w.c. chimico. Ne consegue, ai fini urbanistici, che la casa mobile oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata deve essere qualificata alla stregua di una costruzione necessitante di titolo edilizio.

1.4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art.32 L.17/08/1942 n.1150 lamentando non evincersi con certezza, dall’esame del preambolo dell’ordinanza impugnata, se a mente della citata norma di legge essa sia stata preceduta o meno dal parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Edilizia Comunale.

Sul punto si rileva che la generale funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, disciplinata negli articoli 4 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed ora riordinata nel titolo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, spetta esclusivamente al Comune, che ha il potere/dovere di vigilanza ed eventuale repressione sull'attività urbanistico-edilizia svolta all'interno del territorio comunale. Ne consegue la legittimità dell’ordinanza impugnata anche sotto tale profilo.

1.5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione atteso che, da un lato, il Comune di Petrosino sarebbe sfornito dello strumento urbanistico, così da non potersene assumere la violazione e, dall’altro, non sarebbero state esplicitate le ragioni di pubblico interesse che rendono attuale e prevalente l’esercizio del potere repressivo del Comune rispetto all’interesse del privato, ingiustamente sacrificato senza che esso intralci il perseguimento dei fini della P.A.

In ordine alla denunciata mancanza dello strumento urbanistico, il Collegio rileva che l’opera risulta realizzata: entro 150 mt. dalla battigia del mare ed in area assoggettata ad inedificabilità assoluta ex art.15 lett.a) L.R. n.78/76;
in area soggetta a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani ed in assenza di parere preventivo da parte del suddetto Ente;
d) in zona sismica ed in assenza di autorizzazione strutturale rilasciata ai sensi della L.64/1974.

Ciò premesso, questo Tribunale è ormai fermo nel ritenere che il divieto di edificazione sancito dall’art. 15 della L.R. n. 78/1976 (entro la fascia di mt. 150 dalla battigia) ha come destinatari, in base alle successive leggi regionali 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante: sez. II, 15 maggio 1997, n. 860;
sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922;
sez. II, 23 maggio 2005, n. 805;
sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107, sez. I, 8 novembre 2006, n. 2812;
sez. II, 27 marzo 2007, n. 979). Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia.

In ordine poi, all’asserito difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, il Collegio, in adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, rileva che i provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi non abbisognano di congrua motivazione in ordine all’attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso che è in re ipsa , consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (C.G.A. 5 dicembre 2002, n. 651;
T.A.R. Sicilia, sez. III, 26 ottobre 2005, n. 4105;
sez. II, 27 marzo 2007, n. 979). Pertanto, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio. Tali provvedimenti, infatti, prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale dei fatti e sono subordinati al solo verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, così che, una volta accertata la consistenza dell'abuso, non vi è alcun margine di ponderazione per l'interesse pubblico eventualmente collegato. (Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529;
T.A.R. Sicilia, sez. II, 8 giugno 2007, n. 1653;
sez. III, n.504/2008).

1.6. Conclusivamente, ne consegue che la collocazione, sul lotto di terreno, del prefabbricato mobile ad uso abitativo in assenza di valido titolo edilizio, peraltro in area soggetta ai predetti vincoli, rende necessitato l’intervento del Comune e legittimo il provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio adottato dall’Amministrazione con l’ordinanza di demolizione e/o rimozione.

1.7. Per quanto suesposto il ricorso va, quindi, rigettato.

1.8. Quanto alle spese del presente giudizio non vi è luogo a pronuncia, non essendosi costituita l'Amministrazione evocata.

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