TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-08-29, n. 202201316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-08-29, n. 202201316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201316
Data del deposito : 29 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2022

N. 01316/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01301/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2017, proposto da
Marciano S.n.c. di -OMISSIS- e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F G, P G, P P, M C, E M, con domicilio eletto presso lo studio F G in Venezia, viale Ancona n. 26;

contro

Fondazione Forte Marghera, Comune di Venezia, non costituiti in giudizio;

nei confronti

The Secret Gate S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della Determina Prot. 133/2017 del 30.09.2017 della Fondazione Forte Marghera, recante “approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento in concessione in uso a terzi dell'immobile di proprietà del Comune di Venezia appartenente al complesso ex Forte Marghera (per attività a fini lucrativi) – fabb. n. 31”;

- del Bando della Fondazione Forte Marghera per la “Concessione in uso del fabbricato n. 31 (all'interno dell'ambito 1°) per attività di spazi destinati ad attività di produzione e promozione culturale – Ristorazione e servizi”, con l'allegato disciplinare di gara, nella parte in cui stabilisce il punteggio massimo di 10 punti per il criterio denominato “ammontare del canone di concessione offerto”, e comunque nei termini indicati nel motivo B del ricorso;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non noti, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, i verbali della Commissione di gara del 30.08.2017 e del 8.09.2017, e la determina della Fondazione Forte Marghera del 22.08.2017, recante la nomina dei membri della Commissione aggiudicatrice;

nonché per l’accertamento

- del diritto della Società Marciano S.n.c. all'aggiudicazione della concessione in oggetto;

in via subordinata per la condanna

- della Fondazione Forte Marghera al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell'art. 34 c.p.a..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2022 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20.11.2017, la società Marciano S.n.c. di -OMISSIS- e C. ha impugnato la determina del 30.09.2017 della Fondazione Forte Marghera recante “approvazione della proposta di aggiudicazione per l'affidamento in concessione in uso a terzi dell'immobile di proprietà del Comune di Venezia appartenente al complesso ex Forte Marghera (per attività a fini lucrativi) – fabb. n. 31”, nonché gli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, denunciando i seguenti vizi: “ A. annullamento dell’aggiudicazione a.1 illegittimità della valutazione delle offerte economiche. Violazione dei principi generali di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 81 e 97 Cost., art. 1 l. 241/1990) – Inammissibilità dell’offerta per mancanza di rialzo rispetto alla base d’asta – Violazione dei principi nazionali ed europei di predeterminazione dei criteri di valutazione, di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento –Violazione dell’art. 12, l. 241/1990 – Violazione art. 3 l. 8 241/1990 – Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, dell’art. 78 del d.lgs. 50/2016, delle Linee Guida n. 5 dell’ANAC – Violazione dell’art. 10, punto 3) del Bando –Violazione delle Linee Guida n. 2 dell’ANAC – Violazione degli artt. 1, 3 e 4 del Regolamento – Violazione degli artt. 76 e 95 d.lgs. 50/2016 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza d’istruttoria, illogicità, incongruenza e ingiustizia manifesta;
A.2 illegittimità della valutazione delle offerte tecniche Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost., art. 1 l. 241/1990) – Violazione dell’art. 9 Cost. - Violazione d.lgs. 42/2004 – Violazione dell’art. 3, l. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost., e 6 CEDU - Violazione dell’art. 2 dello Statuto – Violazione degli artt. 1, 3 e 4 del Regolamento –Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta;
A. 3 inammissibilità dell’offerta di secret gate. Inammissibilità dell’offerta per conflitto di interessi - Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost. art. 1 l. 241/1990) – Violazione dei principi del diritto dell’Unione europea di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento – Violazione dell’art. 7 del Bando – Violazione dell’art. 6 del Regolamento – Violazione degli artt. 42, 80 e 95 d.lgs. 50/2016 – Violazione dell’art. 63 d.lgs. 267/2000 – Violazione dell’art. 53, c. 16 ter d.lgs. 165/2001 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento dei fatti;
B. illegittimità parziale del bando Violazione dei principi generali di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost., art. 1 l. 241/1990) – Violazione dei principi costituzionali e del diritto dell’Unione europea di imparzialità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento – Violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 67 della Direttiva 2014/24/UE – Violazione dell’art. 1, c. 2 del Regolamento - Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza di motivazione – Violazione dell’art. 12, l. 241/1990, e delle Linee Guida nn. 2 e 5 dell’ANAC. Illegittimità derivata dell’aggiudicazione
”. La ricorrente ha chiesto, altresì, l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione della concessione in questi90one, ovvero, in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno patito in ragione dell’illegittima aggiudicazione della concessione in favore di Secret Gate.

Non si sono costituiti in giudizio né l’intimata Fondazione Forte Marghera, né la controinteressata The Secret Gate srl.

In data 29.4.2022, parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, giusta il provvedimento (prodotto in giudizio) con cui la Fondazione Forte Marghera, facendo seguito a precedenti comunicazioni, ha disposto la revoca, ai sensi dell’art. 21-quiquies della L. n. 241/1990, della determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione prot. n. 133 del 30.9.2017, in questa sede gravata, “ritenendo l’interesse pubblico a utilizzare i fondi statali stanziati per il Forte prevalente rispetto a quello di realizzarne il recupero tramite concessione in uso a soggetti privati”;
la ricorrente ha chiesto, peraltro, la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Alla Pubblica Udienza dell’1 giugno 2022, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.

Alla luce di quanto dichiarato e prodotto in giudizio alla parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di intesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del CPA.

Il Collegio ritiene, altresì, di compensare le spese di causa, stante, da un lato, la complessità della questione oggetto di giudizio e, dall’altro, le ragioni che hanno condotto Fondazione Forte Marghera a disporre la revoca della proposta di aggiudicazione contestata.

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