TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-08-02, n. 202210861

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-08-02, n. 202210861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210861
Data del deposito : 2 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2022

N. 10861/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13150/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13150 del 2016, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati C F, M F, A M, con domicilio eletto presso lo studio C F in Roma, via Monte Zebio, 37;
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Veneruso in Roma, via delle Milizie 34, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Associazione della Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R L L, A S, con domicilio eletto presso lo studio M R L L in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;
Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana, Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Sergio Piredda, non costituito in giudizio;

per l'annullamento del provvedimento n.165 del 20.7.16, con il quale l'associazione della croce rossa italiana ha approvato la graduatoria della selezione del contingente di personale del corpo militare della cri in servizio attivo, nella parte in cui il ricorrente non viene inserito


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione della Croce Rossa Italiana e di Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana e di Ministero della Difesa e di Ministero della Salute e di Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 giugno 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente lamenta di essere stato ingiustamente escluso dalle graduatorie relative alla formazione del contingente di personale del corpo militare della CRI, come disciplinato dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 178/2012.

Nella specie il Sig. M deduce che nonostante abbia conseguito un punteggio utile ad essere inserito in graduatoria il proprio nominativo non compaia nell’elenco dei cd. “riservatori”, né in quello dei non riservatori, né degli esclusi.

All’udienza di smaltimento del 24 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Risulta dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione resistente che il Sig. M è stato posto in congedo con ordinanza del Commissariale-CRI n. 98 del 29/02/2012, ben otto mesi prima del momento in cui avrebbe dovuto risultare in servizio ai fini della partecipazione alla selezione dalla quale è stata giustamente escluso.

Tale ordinanza è stata impugnata dinnanzi al Tar-Puglia, sede di Bari, che con sentenza n. 339/2013, ha respinto il ricorso del Sig. M avverso il collocamento in congedo, sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato.

L’avviso pubblico del 10.03.2013, relativo alla procedura di selezione per la formazione del contingente di personale del corpo militare della CRI, all’art. 3, prevedeva:

“1. Sono ammessi alla selezione gli appartenenti al Corpo militare: a) già in servizio continuativo, per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato;
b) di cui all’articolo l668 del Codice dell'ordinamento militare, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto 28 settembre 2012, n. 178, in costanza di attività da data non posteriore al 1° gennaio 2007;

2. È escluso dalla selezione il personale che matura il diritto al collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2015;

3. Il personale di cui al comma 1, ammesso a partecipare alla selezione, concorre per i posti riservatari al grado posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione”.

L’avviso, quindi, disponeva che potevano partecipare alla selezione:

- coloro che fossero già in servizio continuativo per effetto di assunzione a tempo indeterminato ex art. 1668 del codice dell’ordinamento militare;
- il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 78/2012.

Il Sig. M, non si trovava in servizio continuativo né in servizio attivo alla data, 28 settembre 2012, di entrata in vigore del d.lgs. n. 78/2012, perché in congedo dal 29.02.2012.

Il ricorso pertanto deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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