TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-09-04, n. 201702122
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 04/09/2017
N. 02122/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01898/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Castellammare del Golfo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M B M, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via N. Morello, 40;
contro
Presidente Regione Siciliana, in persona del Presidente p.t., Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi, 81
Ipab Istituto Regina Elena e Vittorio Emanuele II e Commissario Straordinario nominato con D.A. N.1217 Serv.7 Ipab, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Liboria Vivona e Santina Maria Benenati, rappresentate e difese dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Agata Ganci, Angela Campisi, Rosa Sabella, Maria Bambina e Vincenza Adamo, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale :
a) del D.P. n. 179/Serv.4 - S.G. datato 10 maggio 2016, pervenuto al Comune di Castellammare del Golfo il 31 maggio 2016 e pubblicato in GURS il 3 giugno 2016, con il quale il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ha dichiarato l'estinzione dell'IPAB "Istituto Regina Elena e Vittorio Emanuele II" di Castellammare del Golfo, disponendo, nello stesso tempo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.R. n. 22/1986, la devoluzione del patrimonio dell'IPAB suddetta al Comune di Castellammare del Golfo, con consequenziale subentro di quest'ultimo in ogni rapporto attivo e passivo ed assorbimento del personale del disciolto istituto;
b) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 16630 datata 13 maggio 2016 e pervenuta al Comune di Castellammare del Golfo il 31 maggio 2016, con la quale il Dirigente dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e della Politiche sociali, servizio 7/IPAB ha trasmesso il Decreto Presidenziale impugnato sub a) (pur erroneamente indicandolo come D.P. n. 73 del23 marzo 2016);
c) del D.A. n. 1217/Serv. 7 IPAB, datato 31 maggio 2016, di nomina del Commissario Straordinario dell'IPAB "Istituto Regina Elena e Vittorio Emanuele II" di Castellammare del Golfo, con il compito di provvedere alla immediata esecuzione del D.P. n. 179 del 10 maggio 2016;
d) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 19458 del 6 giugno 2016, con la quale il Dirigente dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, servizio 7/IPAB ha trasmesso il predetto D.A. n. 1217/Serv. 7 IPAB datato 31 maggio 2016.
e) ove occorra e per quanto di ragione, della deliberazione commissariale IPAB n. 1 del 12 febbraio 2016 avente ad oggetto "applicazione art. 34 Regione ha decretato l'estinzione dell'IPAB "istituto Regina Elena e V. Emanuele 11° di Castellammare del Golfo", stabilendo la devoluzione al Comune di "ogni rapporto attivo e passivo" e "l'assorbimento ", da parte dello stesso Comune, del personale dipendente con salvezza dei diritti da questa acquisiti in rapporto al maturato economico
e del D.A. n. 1217/Serv. 7 IPAB, datato 31 maggio 2016 con il quale l'Assessore ha nominato il commissario straordinario con il solo compito di provvedere alla immediata esecuzione del D.P. n. 179/2016;
quanto al ricorso per motivi aggiunti :
a) del provvedimento prot. n. 96 datato 21 lug1io 2016 e successivamente pervenuto, con il quale il Commissario Straordinario dell'Opera Pia "Istituto Regina Elena e Vittorio Emanuele II" ha, dichiaratamente, eseguito il D.P. n. 179/2016 e "trasferito formalmente" al Comune di Castellammare del Golfo, come atto di consegna dell'Opera Pia, i documenti ivi indicati;
b) ove occorra e per quanta di ragione, dei documenti "tecnici, contabili ed amministrativi" - ivi genericamente indicati e non conosciuti dal Comune perchè depositati "presso gli uffici amministrativi dell'Opera Pia" - dai quali possa derivare pregiudizio al Comune;
c) ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, di Liboria Vivona e di Santina Benenati;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2017 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. - Il Comune di Castellamare del Golfo ha impugnato il decreto del Presidente della Regione, con cui è stata disposta l’estinzione dell’I.P.A.B. “Istituto Regina Elena e Vittorio Emanuele II”, e tutti gli atti presupposti e conseguenziali.
Espone, al riguardo, che:
1. Con nota prot. n. 36467 dell’1 ottobre 2013 l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha chiesto al Comune di Castellammare del Golfo il parere del Consiglio Comunale in ordine all'avvio del procedimento di estinzione dell'IPAB "Istituto Regina Elena e Vittorio Emanuele II di Castellammare del Golfo" con consequenziale subentro dell'Amministrazione comunale in tutti i rapporti attivi e passivi ed, altresì nella titolarità del rapporto d'impiego con i dipendenti già facenti capo all'Ente assistenziale;
2. Sia la Giunta Municipale (deliberazione n. 398 del 5 dicembre 2013) che il Consiglio Comunale (deliberazione n. 93 del 10 dicembre 2013) avevano espresso parere sfavorevole in ordine all'ipotesi di devoluzione di ogni rapporto attivo e passivo dell'IPAB in capo al Comune.
Ciò premesso, il Comune di Castellammare del Golfo si duole del provvedimento di estinzione, deducendo le censure di:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. N. 6972/1890 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: dei pareri negativi espressi dalla Giunta e dal Consiglio comunale i provvedimenti impugnati non solo non hanno dato conto, ma non hanno fatto neppure menzione e trattandosi di pareri obbligatori, l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto, invece, farne cenno ed esporre le ragioni che l'avevano indotta a discostarsene;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 5 DEL DL 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON L. 11 AGOSTO 2014, N. 114 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2 DELLA L.R. 9 MAGGIO 1986, N. 22 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 248, CO. 5, DEL D.LGS. n. 267/2000: l’automatico trasferimento del personale dell’I.P.A.B. che si intende far derivare dall’art. 34 l.r. n. 22/86 confligge con i limiti posti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa per le assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali, di cui all’art. 3, co. 5, d.l. n. 90/2014 come successivamente modificato;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 30