TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201500458

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201500458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500458
Data del deposito : 5 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00335/2014 REG.RIC.

N. 00458/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00335/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2014, proposto da:
Gamma-X S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. A L, E D, con domicilio eletto presso Avv. A L in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Regione Marche, rappresentato e difeso dall'avv. G D B, con domicilio eletto presso . Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
Regione Marche Servizio Attivita' Produttive,Lavoro,Turismo, Cultura ed Intern.Ne;

per l'annullamento

del diniego di finanziamento

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il diniego di finanziamento del progetto della ditta ricorrente.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2015, sentiti i difensori delle parti, come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Le doglianze di difetto di motivazione sono infondate.

Le motivazioni dell’attribuzione dei punteggi avverso i quali il ricorrente insorge sono state esplicitate in adesione ai criteri di valutazione stabiliti dall’art. 16.2 dell’allegato A del decreto dirigenziale del 06 maggio 2013.

Le censure proposte in ordine ai punteggi per l’innovatività devono essere respinte, per la ragione che la valutazione negativa, estrinsecata nel diniego in data 11 marzo 2014, è stata espressa sulla sostenibilità finanziaria e sulla fattibilità del progetto e non sulla innovatività.

Il decreto dirigenziale del 06 maggio 2013 non richiede la procedimentalizzazione del confronto tra le motivazioni espresse da ognuno degli esperti.

Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso è infondato.

Le doglianze proposte avverso la motivazione di debolezza della sostenibilità finanziaria devono essere respinte, non essendo stato precisato il fondamento della previsione indicata nel piano finanziario.

La rilevata incertezza sul sito dove installare il laboratorio non è inficiata dalle dedotte doglianze.

Non è illegittima la motivazione di incertezza della fattibilità inerente alle autorizzazioni, non essendo stata nemmeno indicata la sussistenza della conformità alla normativa in materia di utilizzo di sostanze radianti.

Il secondo motivo di ricorso è, quindi, infondato.

Il terzo motivo di ricorso dev’essere respinto.

Le doglianze con le quali si lamenta che non sia stato nominato un esperto in radiologia non sono fondate, non potendo pretendersi la scelta di esperti ad hoc in relazione alle differenti caratteristiche di ciascuna richiesta di contributo.

Il ricorso è respinto.

Le spese processuali sono compensate tra le parti costituite.

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