TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-02-22, n. 201700314

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-02-22, n. 201700314
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201700314
Data del deposito : 22 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2017

N. 00314/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01130/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2013, proposto da:
V N, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Palma in Lecce, viale Leopardi,15;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per la nomina del Commissario ad acta

a seguito della sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce n° 20 del 7 Gennaio 2014.


Vista l’istanza per la nomina del Commissario ad acta e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 Febbraio 2017 il cons. dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti l'Avv. A. Palma, in sostituzione di C. Guaglianone, e l'Avvocato dello Stato G. C. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n° 20 del 7 Gennaio 2014, a definizione del ricorso di ottemperanza n° 1130/2013, questo T.A.R. lo ha dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere e ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 400,00 (Quattrocento/00).

Ora, dopo la notifica della predetta sentenza in forma esecutiva effettuata, in data 1° Dicembre 2014, presso la sede reale del Ministero della Giustizia, il ricorrente – persistendo l’inottemperanza del Ministero intimato – ha, dapprima presentato (il 27 Luglio 2016) al Ministero della Giustizia l’autodichiarazione prevista dall’art.

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