TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-05-31, n. 202400142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-05-31, n. 202400142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400142
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 00142/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00291/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2023, proposto da
Generalbau S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato I J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà n. 35;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A R, J S, P G ed E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Comune di Bolzano, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 851 dd.03.10.2023, pubbl. sul B.U. del 12.10.2023 n. 41 Sez. Gen., con cui è stata approvata, in via definitiva, la modifica d’ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano che prevede la trasformazione della p.ed. 604 C.C. Bolzano da “zona residenziale A2 - Centro storico” a “zona per attrezzature pubbliche sovracomunali” al fine di realizzare il nuovo museo archeologico dell'Alto Adige, e sono state, altresì, parzialmente accolte le osservazioni dd.15.06.2023 presentate dalla società Generalbau spa “nei termini di cui alle premesse e al verbale del sopralluogo del 25 luglio 2023”;

- della presupposta delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 379 dd.09.05.2023, con cui è stata proposta una modifica d’ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano, avente ad oggetto l’inserimento di una “zona per attrezzature pubbliche sovracomunali” per la realizzazione sulla p.ed. 604 C.C. Bolzano del nuovo museo archeologico dell’Alto Adige;

- della richiamata delibera del Consiglio comunale di Bolzano n. 62 dd.13.07.2023, con cui è stato espresso parere favorevole, con condizioni, alla modifica d’ufficio del PUC di Bolzano;

- del richiamato provvedimento dell'Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia di Bolzano del 29.03.2023 prot. n. 297815, unitamente all’allegato rapporto ambientale preliminare, con cui si è ritenuto di non assoggettare a valutazione ambientale strategica (VAS) la variante d’ufficio al PUC di Bolzano che è stata adottata con delibera giuntale n. 379/2023;

- del richiamato parere della Commissione provinciale per il territorio ed il paesaggio dd. 17.08.2023;

- del parere dell’Ufficio aria e rumore della Provincia di Bolzano, di cui alla lettera dd. 23.05.2023 prot. n. 455421 e della relativa presa di posizione dell’Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia della Provincia di Bolzano;

- del richiamato parere della Commissione per il paesaggio del Comune di Bolzano espresso in data 14.06.2023 (prot. n.172594 del 15.06.2023);

- del parere reso dalla Soprintendenza ai beni architettonici di Bolzano;

- del parere reso dall’Ufficio Tutela degli Insiemi di Bolzano;

- dell’autorizzazione, con prescrizione, dell'Ufficio Beni archeologici della Provincia di Bolzano, di cui alla lettera dd. 23.05.2023, pervenuta il 30.05.2023 (prot. n.477985);

- della comunicazione dell’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche dd. 14.07.2023 (prot. n. 598841);

- della comunicazione dell’Ufficio Pianificazione paesaggistica dd. 19.07.2023 (prot. n. 607624);

- della comunicazione dell’Ufficio Beni architettonici ed artistici dd. 01.08.2023, trasmessa in data 03.08.2023 (prot. n. 641265);

- del parere con condizioni e suggerimenti di modifica dell’Ufficio Pianificazione territoriale del Comune di Bolzano del 16.06.2023 prot. n. 173256;

- del parere con condizioni dell’Ufficio mobilità del Comune di Bolzano del 13.06.2023 prot. n. 169308;

- del parere dell’Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano del Comune di Bolzano dd. 14.06.2023 prot. n. 170323;

- del parere della Commissione consiliare per lo sviluppo del territorio del 11.07.2023;

- del parere favorevole condizionato reso dalla Conferenza dai servizi del Comune di Bolzano di cui al verbale dd. 19.06.2012 prot. n. 175071;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso di data 11 dicembre 2023, notificato in pari data, Generalbau s.p.a. impugnava la delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 851 di data 3 ottobre 2023, con cui veniva approvata la modifica d’ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano relativa alla trasformazione della p.ed. 604 C.C. Bolzano da “zona residenziale A2 - Centro storico” a “zona per attrezzature pubbliche sovracomunali” nonché gli ulteriori atti in epigrafe indicati.

La ricorrente evidenziava di essere proprietaria tavolare degli immobili ubicati nel Comune di Bolzano ed identificati con la p. ed. 604 C.C. Bolzano, costituenti un compendio immobiliare, avente un’estensione di ca. mq. 4.700, formato da un edificio principale, denominato “Villa Gasteiger”, sottoposto a vincolo di tutela storico artistica, nonché da altri edifici destinati a magazzini e garages , con annessi un piazzale adibito a parcheggio ed un’area verde. Il compendio immobiliare veniva descritto come ricompreso nel Piano di tutela degli insiemi del Comune di Bolzano, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 33 dd.21.03.2006 e s.m., e, in particolare, nell’insieme di tutela denominato “Neustadt”.

La Provincia di Bolzano – Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia, con comunicazione d.d. 16.05.2023, notiziava la ricorrente dell’intervenuta adozione della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 379 dd. 09.05.2023, avente ad oggetto la proposta di una modifica d’ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano relativa alla destinazione urbanistica della p. ed. 604 C.C. Bolzano da “zona residenziale A2 - 6 Centro storico” a “zona per attrezzature pubbliche sovracomunali” per la realizzazione del nuovo museo archeologico dell’Alto Adige. A fronte di tale comunicazione venivano quindi depositate osservazioni contenenti, oltre a specifiche doglianze relative alla prospettata incostituzionalità della durata decennale del vincolo preordinato all’esproprio, la proposta di stipula di una convenzione finalizzata a determinare l’ammontare dell’indennità di esproprio e le modalità di utilizzo della p. ed. 604 C.C. Bolzano sino all’approvazione definitiva del progetto del Nuovo Museo Archeologico. Nell’ambito delle medesime osservazioni veniva altresì richiesta la sottoposizione della variazione urbanistica alla procedura ambientale strategica cd. “V.A.S.”, in considerazione dei numerosi vizi di illegittimità asseritamente caratterizzanti la procedura di screening , nonché l’effettuazione di un sopralluogo alla presenza delle parti e dei rispettivi tecnici. In sede di espletamento di tale ultimo incombente il funzionario competente precisava che l’inizio della procedura di esproprio sarebbe avvenuto entro la fine dell’anno 2023 e, successivamente, con delibera n. 851 di data 3 ottobre 2023 veniva definitivamente approvata la modifica d’ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano gravata nella presente sede.

2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:

2.1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 4 e ss. del D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e ss. della L.P. 13.10.2017 n.17 e s.m..;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli 8 artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione errata, omessa, contradittoria ed insufficiente;
eccesso di potere per travisamento dei fatti;
eccesso di potere per difetto istruttorio;
illogicità manifesta ed irragionevolezza;
erroneità dei presupposti di fatto ed incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti
”.

Ad avviso della ricorrente l’intera procedura di screening , ivi compreso il rapporto preliminare ambientale e conseguentemente gli esiti della valutazione di assoggettabilità a V.A.S., risultavano errati e viziati, stante l’omessa considerazione di tutte le informazioni e dei dati necessari al fine di verificare gli impatti significativi sull’ambiente e sugli ulteriori piani e programmi derivanti dalla trasformazione urbanistica oggetto di gravame.

Le valutazioni condotte dal tecnico incaricato, acriticamente recepite nell’impugnato provvedimento dell’Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia di Bolzano del 29.03.2023 prot. n. 297815, omettevano infatti di considerare l’influenza dell’impugnata variante rispetto al Piano urbano sulla mobilità sostenibile del Comune di Bolzano (cd. “P.U.M.S.”), al Piano Urbano del traffico e dei Parcheggi nonché al Piano di tutela degli insiemi del Comune di Bolzano.

La ricorrente evidenziava come il rapporto ambientale preliminare nulla prevedesse in merito alle finalità sottese ai citati piani e alle interferenze dell’impugnata variante rispetto agli stessi, nonostante risultasse pacifico il significativo impatto del nuovo museo archeologico sulla accessibilità alla zona nonché sulla mobilità e il traffico cittadino, tenuto conto del numero considerevole di potenziali visitatori.

Nel caso di specie, dunque, difettavano approfonditi studi e indagini conoscitive volte ad appurare le interferenze rispetto ai piani anzidetti e alle ripercussioni sulla viabilità cittadina, tenuto conto degli obiettivi prioritari perseguiti dal Comune di Bolzano, individuabili segnatamente nella riduzione della mobilità automobilistica. Nessun approfondimento veniva inoltre condotto in merito alla dotazione dei parcheggi e, nello specifico, alla necessità di realizzare nuove strutture a ciò adibite, così come non risultava affrontato il problema delle emissioni inquinanti generate dalla nuova trasformazione urbanistica, tenuto conto del considerevole aumento del traffico veicolare cittadino.

Né emergeva una qualsivoglia indagine relativa alle interferenze dell’impugnata variante rispetto al Piano di tutela degli insiemi, nonostante il nuovo ampliamento edilizio derivante dalla trasformazione urbanistica e il conseguente sviluppo in continuità dell’area verde presente nel lotto della ricorrente con il parco pubblico “ Rosegger ”, soggetto a tutela.

Il tecnico, a fronte di tali criticità, si limitava ad escludere l’impatto negativo derivante dal progetto affermando che “ data l’entità limitata della modifica, il piano non influenza altri piani o programmi ”, non rilevando problemi ambientali ovvero effetti pregiudizievoli.

La ricorrente rilevava pertanto come, in merito alle gravi carenze e omissioni prospettate, il parere dell’Ufficio Pianificazione territoriale del Comune di Bolzano del 16.06.2023 prot. n. 173256, nel confermare i significativi impatti della variante sull’accessibilità, sulla mobilità e sul traffico, evidenziasse l’assenza, nella documentazione prodotta dalla Provincia, di analisi e/o approfondimenti specifici. Analogamente, il parere reso dall’Ufficio mobilità del Comune di Bolzano del 13.06.2023 prot. n. 169308 e il parere dell’Ufficio Infrastrutture e Arredo Urbano del Comune di Bolzano d.d. 14.06.2023 prot. n.170323 evidenziavano le criticità derivanti dalla trasformazione urbanistica, con particolare riferimento alla gestione della mobilità e alla presenza di un parco e di ulteriori edifici storici. Del resto, la stessa delibera del Consiglio comunale di Bolzano n. 62 d.d. 13.07.2023, con cui veniva espresso parere favorevole “condizionato” alla modifica d’ufficio al PUC di Bolzano, ribadiva le modifiche al quartiere “Neustadt” derivanti dalla variante, oltre all’insorgenza di criticità legate all’accessibilità della zona, alla mobilità e al traffico cittadino.

Il contenuto dei richiamati pareri e della delibera consiliare n. 62/2023 confermavano pertanto come l’intera procedura di screening ambientale, ivi compreso l’impugnato provvedimento dell’Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia di Bolzano del 29.03.2023 prot. n. 297815, risultassero illegittimi in ragione dell’omesso obbligatorio esame di tutte le informazioni e di tutti i dati necessari al fine di verificare gli impatti significativi sull’ambiente e sugli altri piani e programmi derivanti dalla trasformazione urbanistica in esame.

2.2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.54 e ss. della L.P. 10.07.2018 n.9;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. della L.P. 13.10.2017 n.17;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione erronea ed omessa;
eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio
”.

La ricorrente evidenziava inoltre come l’illegittimità degli atti impugnati discendesse dall’acritico recepimento del contenuto del rapporto ambientale preliminare e delle conclusioni a cui perveniva l’Ufficio Valutazioni ambientali della Provincia di Bolzano con l’impugnato provvedimento del 29.03.2023 prot. n. 297815, senza operare alcun ulteriore approfondimento sugli impatti significativi nei confronti dell’ambiente circostante e sull’intera zona assoggettata a tutela, soprattutto per quanto attiene alla accessibilità, alla viabilità, al traffico urbano e alle connesse emissioni inquinanti.

La portata della variante urbanistica impugnata e le già prospettate conseguenze dalla stessa derivanti implicavano pertanto l’insorgenza, in capo alla Provincia Autonoma di Bolzano, di uno specifico obbligo di approfondimento in relazione agli aspetti problematici concernenti l’ambiente, l’accessibilità, la mobilità, il traffico e le immissioni inquinanti, così come peraltro già evidenziato nei vari pareri emessi nel corso del procedimento dal Comune di Bolzano, confluiti nella determinazione favorevole (condizionata) della Conferenza dai servizi del Comune di Bolzano di cui al verbale d.d. 19.06.2012, nonché nella delibera del Consiglio comunale di Bolzano n. 62 d.d. 13.07.2023.

2.3. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.54 e ss. della L.P. 10.07.2018 n.9;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per motivazione erronea ed omessa
”.

Ad avviso della ricorrente i numerosi pareri condizionati emessi nel corso del procedimento risultavano illegittimi, atteso che, in considerazione delle numerose criticità sollevate nei competenti Uffici, gli stessi avrebbero dovuto assumere carattere negativo.

In particolare, il contenuto delle doglianze prospettate avrebbe dovuto indurre la Provincia ad espletare ulteriori approfondimenti istruttori sulle problematiche concernenti l’ambiente e l’accessibilità, la mobilità ed il traffico della zona, oltre alle immissioni inquinanti, nonché ad approfondire il contrasto della variante approvata con i più volte richiamati Piano urbano sulla mobilità sostenibile, Piano Urbano del traffico e dei Parcheggi e Piano di tutela degli insiemi del Comune di Bolzano.

Il rilascio di singoli pareri condizionati, inoltre, inficiava a sua volta il parere della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, con il quale venivano respinte le osservazioni della ricorrente sulla scorta della ritenuta non assoggettabilità a V.A.S. della gravata trasformazione urbanistica.

2.4. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.54 e ss. della L.P. 10.07.2018 n.9;
violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della L. 07.08.1990 n.241 e degli artt.1 e 7 della L.P. 22.10.1993 n.17 ed eccesso di potere per difetto ed incomprensibilità della motivazione
”.

La prospettata illegittimità degli atti impugnati emergeva altresì sotto un profilo di carenza motivazionale degli stessi, non potendosi comprendere in quali termini risultassero parzialmente accolte le osservazioni dedotte dalla ricorrente in sede procedimentale.

La delibera di approvazione della modifica d’ufficio al P.U.C. di Bolzano ne prevedeva infatti l’accoglimento “ nei termini di cui alle premesse e al verbale del sopralluogo del 25 luglio 2023 ”, nonostante dall’esame delle premesse della delibera giuntale n. 851/2023 e del verbale del sopralluogo del 25.07.2023 non si rinvenisse tuttavia alcuna minima indicazione sulle ragioni del disposto accoglimento e, soprattutto, in quali termini dovessero intendersi accolte le osservazioni formulate dalla ricorrente in data 15.06.2023.

La non intellegibilità dell’ iter logico-giuridico seguito dalla Provincia al fine di pervenire al parziale accoglimento delle osservazioni implicava, di conseguenza, l’illegittimità della delibera n. 851/2023 per difetto e incomprensibilità della motivazione.

2.5. “ Eccezione di incostituzionalità dell’art.61 della L.P. n. 9/2018 per violazione degli artt.3 Cost., 42 Cost. e 53 Cost. e per violazione dell’art.1, protocollo n. 1, della CEDU, specie sotto il profilo della violazione dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità della ingerenza nella proprietà privata da parte del potere pubblico ”.

L’impugnata deliberazione di Giunta, nell’implicare la trasformazione urbanistica dell’immobile della ricorrente in “ zona per attrezzature pubbliche sovracomunali ”, comportava contestualmente l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio di durata decennale ai sensi dell’art. 61 della L.P. n. 90/2018.

La durata del vincolo previsto dalla citata disposizione urbanistica, tuttavia, risultava pari al doppio della durata quinquennale contemplata dalla normativa nazionale di cui al D.P.R. 327/2001, senza che tale evidente differenziazione risultasse sorretta da alcuna plausibile giustificazione, profilandosi quindi illogica, sproporzionata e palesemente incompatibile con il giusto equilibrio che sempre deve informare il rapporto tra l’interesse pubblico e il diritto dominicale riconosciuto e tutelato a livello costituzionale (art. 42 Cost.).

Ad avviso della ricorrente non poteva ritenersi ragionevole, né tantomeno proporzionata, la compressione della piena disponibilità e fruibilità di un immobile da parte del legittimo proprietario per un lasso di tempo di ben dieci anni in attesa della definitiva assunzione delle determinazioni, da parte dell’Amministrazione, sulla realizzazione dell’opera pubblica programmata.

Parimenti irragionevole e sproporzionata doveva ritenersi la persistenza, per l’intero periodo di dieci anni, dell’obbligo di versare annualmente le imposte comunali sugli immobili (IMI) gravante sul proprietario sino al momento di realizzazione dell’esproprio.

Il maggiore termine di durata del vincolo preordinato all’esproprio, oltre a discostarsi immotivatamente dal termine di cinque anni previsto a livello nazionale, difettava inoltre di una ragionevole giustificazione, risultando del tutto sproporzionato nonché foriero di gravi danni in capo ai relativi proprietari.

L’irragionevolezza ed evidente sproporzione del termine di durata decennale emergeva altresì dalla possibilità, prevista dalla normativa provinciale di riferimento, di consentire all’Amministrazione procedente di confermare, allo spirare del termine, il permanere della pubblica utilità dell’opera prevista attraverso una puntuale motivazione, reiterando ed aumentando, così, la durata del vincolo fino a venti anni.

La ricorrente sollevava pertanto formalmente questione di legittimità costituzionale a carico della anzidetta disposizione legislativa provinciale, ossia dell’art. 61 della L.P. n. 9/2018, per violazione delle norme e dei precetti di rango costituzionale di cui agli artt. 3, 42 e 53 Cost. sotto un profilo di ingiustificata compromissione del diritto di proprietà e, in particolare, del diritto di godere e disporre dei propri immobili in modo pieno, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Doveva altresì ritenersi evidente la disparità di trattamento tra i proprietari di immobili destinati ad accogliere opere pubbliche situati nella Provincia di Bolzano rispetto a quelli ubicati nella restante parte del territorio nazionale, resa vieppiù intollerabile dal conseguente obbligo di corresponsione delle relative imposte municipali immobiliari (IMI) di durata decennale.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge provinciale oggetto di specifica censura, inoltre, risultava evidente, atteso che in caso di suo accoglimento da parte della Corte costituzionale, nei termini sopra enunciati, il gravoso vincolo urbanistico preordinato all’esproprio impresso alle aree della ricorrente perderebbe la sua efficacia con il decorrere del termine di cinque anni (e non di dieci) dalla data di approvazione dell’impugnata variante urbanistica, facendo così venir meno anche l’obbligo in capo alla ricorrente di versare annualmente l’imposta municipale immobiliare (IMI) per un periodo di dieci anni (elevabile a venti).

Il requisito della non manifesta infondatezza doveva ritenersi parimenti sussistente, configurandosi a carico dell’art. 61 della L.P. n. 9/2018 la violazione dell’art. 3 della Costituzione, nonché del canone di ragionevolezza della disciplina dettata dal legislatore provinciale in correlazione ai successivi artt. 42 e 53 della medesima Carta fondamentale.

3. In data 11.01.2024 si costituiva in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano, contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.

4. A seguito della rituale produzione di memoria difensiva da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, alla pubblica udienza del 24 aprile 2024, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I primi quattro motivi del ricorso introduttivo, attinti da plurimi profili di inammissibilità e di infondatezza, non sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.

2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse tra di loro, concernenti il mancato assoggettamento della variante urbanistica alla cd. “V.A.S.”, sono suscettibili di trattazione congiunta e risultano entrambi irricevibili.

Al riguardo, deve preliminarmente evidenziarsi come la decisione dell’Amministrazione resistente di non assoggettare a procedura di “V.A.S.” la trasformazione urbanistica di cui all’impugnata delibera sia fondata sul provvedimento dell’Ufficio Valutazioni ambientali di data 29.03.2023.

In particolare, nell’ambito di tale atto l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, dopo avere rappresentato che la modifica del piano urbanistico comunale non necessitava di sottoposizione alla procedura di “V.A.S.”, ha evidenziato come tale determinazione fosse suscettibile di impugnazione. In calce al documento è infatti riportato il seguente inciso: “ Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, può essere inoltrato ricorso alla Giunta provinciale entro 45 giorni dalla comunicazione di questo parere ”.

La suscettibilità di diretta impugnazione di tale atto ne consente un suo inquadramento in termini di provvedimento amministrativo di rilevanza esterna e autonomamente lesivo, conclusivo di una procedura di valutazione di impatto ambientale di natura autonoma, ancorché inserita nell’ambito di un più ampio procedimento di realizzazione della variante gravata.

La natura provvedimentale emerge con assoluta evidenza dal tenore testuale adottato sia a livello di legislazione provinciale, sia a livello di normativa nazionale. Invero, l’art. 7, comma 3, della L.P. 17/2017 prevede espressamente che: “ L’Agenzia, entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni ”. L’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2016 prevede a sua volta che: “ L’autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 ”.

Sul punto, il Collegio non può che richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui la verifica di assoggettabilità a “V.A.S.” si risolve in una determinazione di natura provvedimentale del tutto autonoma e direttamente impugnabile dal soggetto interessato: “ A tale proposito va rilevato in termini generali che la verifica di assoggettabilità costituisce un procedimento di valutazione preliminare autonomo e non necessariamente propedeutico alla VAS vera e propria (cfr.

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