TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-10-20, n. 202201635
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Pubblicato il 20/10/2022
N. 01635/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2021, proposto da
M P S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G M e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
contro
Ministero della Difesa, Marina Militare - Direzione di Intendenza - Marintendenza di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Professional Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'atto dispositivo n. 305 del 7 aprile 2021 mai notificato o comunicato, con il quale è stato affidato il “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco - Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E - Fasc. n. 105/2021) in favore della controinteressata Professional Service S.r.l.;
- dell’atto di ammissione, di data sconosciuta e mai notificato o comunicato, alla gara per l’affidamento del “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco - Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E – Fasc. n. 105/2021) disposto dalla Stazione Appaltante in favore della controinteressata Professional Service S.r.l.;
- della graduatoria finale di merito relativa alla procedura di gara finalizzata all’affidamento del “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco - Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E – Fasc. n. 105/2021), nella parte in cui colloca in prima posizione la Professional Service S.r.l., anziché escluderla, nonché nella parte in cui colloca in seconda posizione la Società ricorrente;
- di tutti i verbali di gara relativi alla procedura di affidamento del “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco – Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E – Fasc. n. 105/2021);
- di tutti gli allegati alla R.d.O. relativi alla procedura di affidamento del “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco - Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E – Fasc. n. 105/2021);
- della nota prot. n. M_D MDINTBR0004609 della Marina Militare – Direzione di Intendenza Brindisi del 14 aprile 2021 relativa al “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata
Marina San Marco – Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E – Fasc. n. 105/2021), nella parte in cui conferma l’aggiudicazione medio tempore disposta in favore della Società controinteressata nonché nella parte in cui non dispone l’esclusione dalla procedura di gara di che trattasi nei confronti della stessa Società controinteressata e, comunque, in ogni loro parte d’interesse;
- della nota prot. n. M_D MDINTBR0004940 del 20 aprile 2021 della Marina Militare – Direzione di Intendenza Brindisi del 14 aprile 2021 relativa al “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco - Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E – Fasc. n. 105/2021), nella parte in cui conferma l’aggiudicazione medio tempore disposta in favore della Società controinteressata nonché nella parte in cui non dispone l’esclusione dalla procedura di gara di che trattasi nei confronti della stessa Società controinteressata e, comunque, in ogni loro parte d’interesse;
- della R.d.O. n. 2756701 del 3 marzo 2021 finalizzata all’affidamento del “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco - Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E – Fasc. n. 105/2021), ove interpretata nel senso che ai fini dell’esecuzione del servizio de quo non fosse necessario il requisito di iscrizione al registro delle imprese di pulizia e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- della lettera di invito per l’affidamento del “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco - Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E – Fasc. n. 105/2021) ove interpretata nel senso che ai fini dell’esecuzione del servizio de quo non fosse necessario il requisito di iscrizione al registro delle imprese di pulizia e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- della specifica tecnica relativa all’affidamento per l’affidamento del “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco - Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E - Fasc. n. 105/2021) ove interpretata nel senso che ai fini dell’esecuzione del servizio de quo non fosse necessario il requisito di iscrizione al registro delle imprese di pulizia e, comunque, in ogni sua parte di interesse;
- dell’eventuale provvedimento di proposta di aggiudicazione disposto in favore della Società controinteressata Professional Service S.r.l.;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale;
- di tutti i predetti provvedimenti ed atti, in vista della demolizione integrale della procedura di gara e della sua riedizione ai fini della tutela dell’interesse strumentale rivendicato, in via subordinata, dalla Società ricorrente;
nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione con ogni consequenziale effetto
e per la declaratoria di inefficacia
dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore tra l’Amministrazione aggiudicatrice e la Professional Service S.r.l., e, in ogni caso, per il subentro nell’affidamento o, gradatamente, per il
risarcimento per equivalente del danno sofferto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Marina Militare - Direzione di Intendenza - Marintendenza di Brindisi;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 1694/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. G G e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to M V anche in sostituzione dell'avv.to G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 maggio 2021 e depositato il 10 maggio 2021 la Società ricorrente (seconda classificata con un ribasso pari all’8,755%) ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, l’atto dispositivo n. 305 del 7 aprile 2021, mai notificato o comunicato, con il quale la Marina Militare - Direzione di Intendenza - Marintendenza di Brindisi ha affidato, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, all’esito della gara M.E.P.A., il “servizio di pulizia e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata a consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco – Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra” (C.I.G. ZA730D7D9E - Fasc. n. 105/2021) alla controinteressata Professional Service S.r.l. (prima classificata con un ribasso pari al 20,181%), l’atto di ammissione, di data sconosciuta e mai notificato o comunicato, alla procedura de qua disposto dalla Stazione appaltante in favore della medesima Professional Service S.r.l., la relativa graduatoria finale di merito, tutti i verbali e gli allegati alla R.d.O.. Ha, altresì, impugnato, le note Prot. n. M_D MDINTBR0004609 e n. M_D MDINTBR0004940 del 20 aprile 2021 della Marina Militare - Direzione di Intendenza Brindisi del 14 aprile 2021 nella parte in cui hanno confermato l’aggiudicazione medio tempore disposta in favore della controinteressata nonché nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione dalla procedura di gara in discorso nei confronti della stessa controinteressata, la R.d.O. n. 2756701 del 3 marzo 2021 e la lettera di invito e la specifica tecnica ove interpretate nel senso che ai fini dell’esecuzione del servizio de quo non fosse necessario il requisito di iscrizione al registro delle imprese di pulizia, nonché l’eventuale provvedimento di proposta aggiudicazione disposto in favore della controinteressata Professional Service S.r.l. ed ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale. Ha, poi, domandato la tutela in forma specifica ex art. 121 e ss. c.p.a. con conseguimento dell’aggiudicazione o subentro nell’affidamento e la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto stipulato medio tempore. Ha, in ultimo, chiesto, in subordine, la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente dei danni subiti ex art. 124 c.p.a..
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e/o falsa applicazione art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 82 del 1994, violazione e/o falsa applicazione art. 2 del D.M. n. 247 del 1997, violazione e/o falsa applicazione art. 3 della L. n. 241 del 1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione, violazione delle norme sul giusto procedimento, eccesso di potere sotto diversi profili, perplessità, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria;
2) violazione e/o falsa applicazione art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 82 del 1994, violazione e/o falsa applicazione art. 2 del D.M. n. 247 del 1997, violazione e/o falsa applicazione art. 3 della L. n. 241 del 1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione, violazione delle norme sul giusto procedimento, eccesso di potere sotto diversi profili, perplessità, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria;
3) violazione e/o falsa applicazione art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 82 del 1994, violazione e/o falsa applicazione art. 2 del D.M. n. 247 del 1997, violazione e/o falsa applicazione art. 3 della L. n. 241 del 1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione, violazione delle norme sul giusto procedimento, eccesso di potere sotto diversi profili, perplessità, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria;
4) violazione e/o falsa applicazione art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 82 del 1994, violazione e/o falsa applicazione art. 2 del D.M. n. 247 del 1997, violazione e/o falsa applicazione art. 3 della L. n. 241 del 1990, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione, violazione delle norme sul giusto procedimento, eccesso di potere sotto diversi profili, perplessità, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, motivazione incongrua, insufficiente e/o contraddittoria.
2. In data 13 maggio 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa e la M.M.. Il 21 maggio 2021 l’Avvocatura erariale ha, poi, depositato memorie svolgendo nel dettaglio le proprie difese.
3. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2021, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 296 del 26 maggio 2021 ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente per difetto del presupposto del fumus boni iuris osservando che “a parziale modifica dell’originario quadro normativo di riferimento rappresentato dagli artt. 1 e 2 della L. n. 82 del 1994 (invocato da parte ricorrente a sostegno delle proprie censure), il comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 7 del 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007, ha stabilito che «Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria» sicché non può, a diritto vigente, ritenersi, specie in mancanza di previsione espressa in tal senso della lex specialis, che l’iscrizione nel Registro delle imprese di pulizia originariamente previsto dall’art. 1 Legge n. 82/1994 costituisca requisito di partecipazione alla procedura di affidamento de qua”, che “in questo senso va letta la scelta della S.A. di operare, all’art. 3 delle Specifiche Tecniche, un richiamo espresso alle lett. a), b) ed e) del comma 1 dell’art. 2 della L. n. 82 del 1994, le quali pongono dei requisiti di onorabilità per lo svolgimento dell’attività di pulizia” che “sotto altro profilo l’art. 2 delle Specifiche Tecniche, testualmente rubricato «normative di riferimento», non richiama la L. n. 82 del 1994 nella sua totalità ma, testualmente, solo la «L. 82/94 – lett. a), b), e)», sicché non emerge la volontà della S.A. di impegnarsi in autovincolo all’integrale osservanza di detta (originaria) disciplina di legge” e che, in ultimo, “l’aggiudicataria controinteressata Professional Service S.r.l. è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e, segnatamente, come si evince ex actis, presenta un oggetto sociale ed una classificazione (codici ATECORI: 81.22.02 - altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;81.21 - pulizia generale non specializzata di edifici;81.29.1 - servizi di disinfestazione) coerenti con i servizi da affidare”.
4. In data 16 ottobre 2021 la Società ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. Non si è costituita in giudizio la controinteressata Professional Service S.r.l..
6. Ad esito dell’udienza pubblica del 3 novembre 2021, questa Sezione, ritenuta la causa non matura per la decisione di merito ha disposto, con ordinanza collegiale n. 1694 del 22 novembre 2021, incombenti istruttori “chiedendo al Ministero della Salute ed al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, di fornire ex art. 64 comma 3 c.p.a e 213 c.p.c. informazioni scritte su taluni aspetti peculiari inerenti la vicenda dedotta in contenzioso, indicando, in particolare, quale sia la disciplina (legislativa e regolamentare) vigente per lo svolgimento delle attività di sanificazione ed in particolare di sanificazione degli impianti industriali, tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall’art. 10 del D.L. n. 7 del 2007 (convertito dalla Legge n. 40/2007) e, segnatamente, anche dall’ultima parte del suo comma 3 secondo cui «Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici»;e tanto fornendo, altresì, la eventuale pertinente documentazione di riferimento”.
7. Nelle date, rispettivamente, del 12 aprile 2022 e del 14 giugno 2022 il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sviluppo Economico hanno fornito le richieste informazioni scritte.
8. Il 26 settembre 2022 la Società ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso.
9. All’udienza pubblica del 12 ottobre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, anche alla luce del contenuto delle informazioni scritte fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero dello Sviluppo Economico in adempimento dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 1694 del 22 novembre 2021, è infondato nel merito e deve essere respinto.
1.1 Ritiene, infatti, il Collegio di non doversi discostare da quanto già statuito da questa Sezione con ordinanza cautelare n. 296 del 26 maggio 2021 (non oggetto di appello ex art. 62 c.p.a. a cura di parte ricorrente).
2. Tutti i motivi di gravame, stante la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi la Società ricorrente lamenta che la Società aggiudicataria controinteressata non sarebbe in possesso del requisito, prescritto dalla lex specialis (art. 3 delle Specifiche Tecniche di gara), dell’iscrizione nel Registro delle imprese di pulizia nel settore oggetto della commessa da affidare.
Più segnatamente, si osserva che l’art. 3 delle Specifiche Tecniche, rubricato “abilitazioni/certificazioni richieste”, testualmente specifica che “la ditta dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 82/94 lett. A), B), E)”. Ciò si legherebbe, peraltro, ad avviso di parte ricorrente, a quello che è l’oggetto specifico della commessa, ovverosia “l’esecuzione del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione delle cisterne e dei serbatoi contenenti acqua potabile destinata al consumo umano, per le esigenze della Brigata Marina San Marco - Sedi di Brindisi, Mesagne, Massafra”.
Osserva, sul punto, parte ricorrente che il richiamato art. 1, comma 1 della L. n. 82/1994, stabilisce expressis verbis, in proposito, che “le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate imprese di pulizia, sono iscritte nel Registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente Legge”. Il successivo comma 2, invece, prevede testualmente che “con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge: a) le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;b) i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge”.
Si aggiunge, poi, che, in applicazione del comma 2 del citato art. 2 della L. n. 82 del 1994, le imprese di pulizia sarebbero state classificate dall’art. 1 del D.M. n. 274 del 1997 recante “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”, in cinque diversi settori di attività, ciascuno dei quali necessita della preventiva iscrizione dell’operatore economico al Registro delle imprese di pulizia per una delle relative categorie e che, ai fini dell’iscrizione, l’operatore economico dovrebbe essere in possesso tanto dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 della L. n. 82 del 1994 quanto dei requisiti di ordine speciale previsti dall’art. 2 del D.M. n. 247 del 1994.
Osserva ancora la difesa della Società ricorrente che l’art. 2 delle Specifiche Tecniche, testualmente rubricato “normative di riferimento”, richiama, tra gli altri, anche la L. n. 82 del 1994, così rinviando alla integrale applicazione della disciplina statale, la quale andrebbe, in ragione del suo carattere imperativo, ad eterointegrare la lex specialis di gara. L’imperatività di tale disciplina di legge sarebbe, peraltro, comprovato dall’ art. 6, comma 5 della L. n. 82 del 1994, secondo cui “i contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli”.
Con riguardo al caso di specie si deduce, quindi, che la controinteressata risulta essere iscritta (solo) nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (e non anche nel Registro delle Imprese di pulizia ex art. 1 L. n. 82/1994) nella sezione “Pulizia Generale” e che (peraltro) risulta abilitata ai soli “Servizi di Disinfestazione”, attività, quest’ultima, che non sarebbe pertinente con quello che è l’oggetto specifico della procedura di affidamento di che trattasi e che consiste nella differente attività di “sanificazione”.
La Società ricorrente chiede, pertanto, in via principale (a mezzo del primo e secondo motivo di gravame), l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione nonché di tutti gli altri provvedimenti impugnati - anche nella parte in cui non escludono la prima classificata - con conseguente subentro all’illegittima affidataria nell’aggiudicazione stessa o nel contratto eventualmente medio tempore stipulato. In via subordinata (a mezzo del terzo e quarto motivo di gravame), deduce, invece, l’illegittimità dello stesso art. 3 della Specifiche Tecniche di gara per violazione dell’art. 1 della L. n. 82 del 1994, e chiede, pertanto, l’annullamento dell’intera procedura, anche in vista del soddisfacimento del proprio interesse strumentale alla riedizione della stessa.
2.1 Le suddette censure non colgono nel segno.
Va, anzitutto, ribadito che, come messo in evidenza dall’Avvocatura erariale, a parziale modifica dell’originario quadro normativo di riferimento rappresentato dagli artt. 1 e 2 della L. n. 82 del 1994 (invocato da parte ricorrente a sostegno delle proprie censure), il comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 7 del 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007, ha stabilito che “Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria” sicché non può, a diritto vigente, ritenersi, specie in mancanza di previsione espressa in tal senso della lex specialis, che l’iscrizione nel Registro delle imprese di pulizia originariamente previsto dall’art. 1 Legge n. 82/1994 costituisca requisito di partecipazione alla procedura di affidamento de qua.
2.2 Né ad opposta conclusione può giungersi valorizzando, come fa parte ricorrente, l’inciso finale di cui all’ultima parte del comma 3 art. 10 del D.L. n. 7 del 2007 ad avviso del quale “Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici”.
Se, infatti, appare fuori di dubbio, anche alla luce dell’elencazione tassativa di cui all’art. 1 del D.M. n. 274 del 1997 recante il Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994 n. 82, che si debbano tenere distinti, al fine della individuazione del regime giuridico loro applicabile, le attività di “pulizia” e “disinfezione” da quelle di “disinfestazione”, “derattizzazione” e, per quanto più qui interessa, di “sanificazione”, nei chiarimenti resi dal Ministero dello Sviluppo Economico (pag.3) si è precisato che l’art. 2 comma 2 del medesimo D.M. n. 274/1997 non richiede per quest’ultime l’iscrizione nel Registro delle Imprese di pulizia di cui all’art. 1 Legge n. 82/1994, ma semplicemente, con riguardo specifico all’attività di “sanificazione”, una “esperienza professionale qualificata” triennale nel settore.
In altri termini è di tutta evidenza che la disciplina normativa fatta salva dall’inciso finale del comma 3 art. 10 del D.L. n. 7 del 2007 è quella che richiede il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa specifici ex art. 2 comma 2 del D.M. n. 274 del 1997 previsti per la “sanificazione” (nel mentre, come puntualizzato a pag. 5 dei chiarimenti resi dal Ministero dello Sviluppo Economico, “le attività di pulizia e disinfezione […] sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale”).
Del resto, l’iscrizione nel Registro delle imprese di pulizia non prova, di per sé, l’effettivo espletamento dell’attività di sanificazione per un triennio e non è qualificata come requisito di partecipazione dalla lex specialis della gara de qua e, quindi, non è esclusa la possibilità per l’interessato di fornire dimostrazione della propria qualificazione con altro diverso mezzo (quale, a mo’ di esempio, potrebbe essere l’esibizione di documentazione che attesti l’effettivo espletamento dell’attività di sanificazione per un triennio).
Peraltro, nel caso che occupa, la Società ricorrente non ha mai specificatamente contestato che l’aggiudicataria controinteressata Professional Service S.r.l. vantasse una “esperienza professionale qualificata” triennale nel settore della sanificazione (né, a ben vedere, ha neppure affermato di essere essa stessa in possesso di tale requisito specifico).
2.3 Per l’interpretazione della lex specialis sopra delineata (nel senso cioè che l’iscrizione nel Registro delle Imprese di pulizia previsto dall’art. 1 Legge n. 82/1994 per l’attività di sanificazione non costituisca requisito di partecipazione alla procedura de qua) sembra, inoltre, deporre la scelta della S.A. di operare, all’art. 3 delle Specifiche Tecniche, un richiamo espresso alle sole lett. a), b) ed e) del comma 1 dell’art. 2 della L. n. 82 del 1994, le quali pongono dei requisiti di onorabilità per lo svolgimento dell’attività di pulizia. Analogamente l’art. 2 delle Specifiche Tecniche, testualmente rubricato “normative di riferimento”, non richiama la L. n. 82 del 1994 nella sua totalità ma, testualmente, solo la “L. 82/94 - lett. a), b), e)”, sicché non emerge la volontà della S.A. di impegnarsi, neppure in autovincolo, all’integrale osservanza di detta (originaria) disciplina di legge.
2.4 Né può peraltro sostenersi, come fa parte ricorrente, che a fronte di siffatto quadro regolatorio posto dalla lex specialis debba operare una sua eterointegrazione con riguardo alle norme imperative di settore (e, segnatamente, con quelle che, secondo la tesi prospettata in ricorso, imporrebbero l’iscrizione dell’operatore economico partecipante al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la specifica attività di sanificazione).
E, infatti, il fenomeno dell’eterointegrazione del Bando è consentito solo a rimedio di una lacuna della regolazione, invero non riscontrabile nel caso di specie ove la scelta dell’Amministrazione è stata quella di fare richiamo (correttamente) solo a taluni dei requisiti di legge (contraddistinti alle lett. a), b) ed e) del comma 1 dell’art. 2 della L. n. 82 del 1994).
Del resto, la tesi della eterointegrazione del Bando deve in ogni caso confrontarsi, per consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (a partire dalla sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15, Pippo Pizzo in tema di oneri di sicurezza pure ripreso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 19 del 2016), con il principio del clare loqui che impedisce l’introduzione in via surrettizia e palliata, attraverso l’interpretazione del diritto nazionale (specie ove complessa e discutibile), di cause di esclusione (in questo caso sotto l’asserita veste di requisito obbligatorio di partecipazione) non esplicitamente previste dalla lex specialis.
2.5 Preme, in ultimo, rilevare, per completezza, che l’aggiudicataria controinteressata Professional Service S.r.l. presenta, come si evince ex actis, un oggetto sociale ed una classificazione (codici ATECORI: 81.22.02 - altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;81.21 - pulizia generale non specializzata di edifici;81.29.1 - servizi di disinfestazione) sostanzialmente coerenti con i servizi da affidare.
3. L’accertata infondatezza delle domande di annullamento proposte importa ex se la reiezione delle ulteriori domande proposte da parte ricorrente e volte ad ottenere la tutela in forma e specifica o per equivalente ex artt. 121 e ss. c.p.a. nonché, in subordine, la riedizione integrale della gara di che trattasi.
4. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso è infondato nel merito e deve, quindi, essere respinto.
5. Sussistono nondimeno, anche in ragione della obiettiva novità e complessità delle questioni affrontate (che hanno, peraltro, imposto un approfondimento istruttorio in sede di merito), giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.