TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300110

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300110
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300110
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 00110/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00015/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. T D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via L. Farini 4;



contro

Comune di Fondi (LT), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. P F dell’Avvocatura civica, con domicilio eletto presso la casa comunale in Fondi, piazza Municipio 1;



per l’annullamento

1) dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, con la quale è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di euro -OMISSIS-, a titolo di sanzione per il mancato adempimento dell’ordine di demolizione di cui all’ordinanza urbanistica -OMISSIS-;

2) del verbale -OMISSIS-, con cui è stata accertata l’inottemperanza al succitato ordine di demolizione;

3) per quanto occorrer possa, della deliberazione del Commissario Straordinario -OMISSIS-, adottata con i poteri della Giunta municipale;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Fondi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – -OMISSIS-, nella qualità di proprietario di un terreno sito in -OMISSIS-, è stato attinto dall’ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione civica, visto il rapporto -OMISSIS-, stilato dal locale corpo di polizia municipale, gli ha ingiunto l’immediata sospensione dei lavori inerenti alla realizzazione senza titolo di un fabbricato di civile abitazione, avente una superficie lorda di mq. 60 circa, più porticato di mq. 25 circa, box doccia ad uso deposito e doccia. Con ordinanza -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, poi, è stata ingiunta a -OMISSIS- la demolizione delle citate opere abusive, che sono state, poi, poste sotto sequestro preventivo dalla polizia giudiziaria il -OMISSIS-, provvedimento che è stato confermato con decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale -OMISSIS-emesso il -OMISSIS-.

L’ordinanza di demolizione de qua è stata impugnata innanzi a questa sezione staccata dall’odierno ricorrente mediante il ricorso iscritto al -OMISSIS-. Successivamente, il Comune di Fondi con verbale -OMISSIS- ha accertato l’inottemperanza di -OMISSIS- al menzionato ordine di ripristino dello stato dei luoghi e pertanto, ai sensi dell’art. 15, l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, con ordinanza dirigenziale -OMISSIS-ha applicato a suo carico una sanzione pecuniaria di euro -OMISSIS-. Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato da -OMISSIS- con

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