TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300596

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300596
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300596
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2023

N. 00596/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00088/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di: -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della Deliberazione del Direttore Generale

ASL

Taranto n. 2604/2019, e dei suoi allegati, con i quali la

ASL

Taranto, nel prendere atto della lista aggiornata all’11 settembre 2019 contenente l’esito istruttorio degli “ammessi al beneficio e finanziabili, ammessi al beneficio e non finanziabili, non ammessi a valutazione sanitaria, non ammessi al beneficio e rinuncia espressa” relativa al procedimento dell’Assegno di Cura 2018/2019, ha disposto in danno di parte ricorrente l’esito istruttorio “ammesso al beneficio ma non finanziato” con attribuzione del punteggio meglio specificato in atti, id est il diniego di ammissione all’Assegno di Cura di cui alla Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1502/2018 ed all’A.D. n. 642/2018, quale atto parzialmente applicativo, per la prima volta lesivo, dei criteri di priorità di cui alla Delibera della Giunta Regione Puglia n. 1502/2018, come di poi specificati dall’Atto Dirigenziale n. 642/2018 - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali - Regione Puglia;

- della Delibera della Giunta Regione Puglia n. 1502/2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 642/2018 - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali - Regione Puglia nella parte in cui introducono i predetti criteri di priorità;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa la graduatoria della Regione Puglia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. S. Miglietta, per la parte ricorrente, e avv.ti C. Capobianco, in sostituzione dell'avv. M. Simone, e F. Tagliente, per le PP.AA.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con il ricorso in esame, parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di ammissione al beneficio dell’assegno di cura per l’anno 2018/2019, ha agito avverso il provvedimento dell’ASL con cui, pur in presenza della condizione di non autosufficienza gravissima, la sua domanda è stata definita in termini di non finanziabilità, secondo i criteri di priorità individuati a livello regionale.

2) All’uopo, si deduce, in via di estrema sintesi, che l’unico criterio di ammissione è quello della gravissima non autosufficienza, per il che ogni ulteriore parametro utilizzato per individuare i soggetti beneficiari dell’assegno sarebbe illegittimo.

3) Si sono costituite in giudizio l’ASL e la Regione.

4) All’udienza pubblica del 27 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5) Osserva preliminarmente il Collegio che:

- a) “ sussiste, nella materia de qua, la giurisdizione di questo Giudice (diversamente da quanto sul punto eccepito in atti), in quanto “i provvedimenti gravati afferiscono all’esercizio di un potere discrezionale della p.a., consistente nell’individuazione e applicazione dei criteri di ammissione a un beneficio assistenziale. La situazione giuridica soggettiva nella quale si trova il privato di fronte a tale manifestazione d’imperio è indubbiamente costituita dall’interesse legittimo, in quanto costui potrà conseguire il beneficio cui ambisce solo in virtù dell’attività di intermediazione posta in essere dall’Amministrazione. È pertanto il Giudice Amministrativo a dover decidere la controversia, sulla base dell’ordinario criterio di riparto fondato sulla causa petendi, di cui all’art. 103 della Costituzione. Peraltro, la sussistenza della giurisdizione del G.A. in materia di assegno di cura è stata reiteratamente affermata in giurisprudenza, anche da questa Sezione (si vedano a tal fine, ex multibus: Consiglio di Stato, III, 10 giugno 2016 n. 2501;

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