TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300596

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300596
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300596
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2023

N. 00596/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00088/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

di: -OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- della Deliberazione del Direttore Generale ASL Taranto n. 2604/2019, e dei suoi allegati, con i quali la ASL Taranto, nel prendere atto della lista aggiornata all’11 settembre 2019 contenente l’esito istruttorio degli “ammessi al beneficio e finanziabili, ammessi al beneficio e non finanziabili, non ammessi a valutazione sanitaria, non ammessi al beneficio e rinuncia espressa” relativa al procedimento dell’Assegno di Cura 2018/2019, ha disposto in danno di parte ricorrente l’esito istruttorio “ammesso al beneficio ma non finanziato” con attribuzione del punteggio meglio specificato in atti, id est il diniego di ammissione all’Assegno di Cura di cui alla Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1502/2018 ed all’A.D. n. 642/2018, quale atto parzialmente applicativo, per la prima volta lesivo, dei criteri di priorità di cui alla Delibera della Giunta Regione Puglia n. 1502/2018, come di poi specificati dall’Atto Dirigenziale n. 642/2018 - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali - Regione Puglia;

- della Delibera della Giunta Regione Puglia n. 1502/2018 e dell’Atto Dirigenziale n. 642/2018 - Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali - Regione Puglia nella parte in cui introducono i predetti criteri di priorità;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa la graduatoria della Regione Puglia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. S. Miglietta, per la parte ricorrente, e avv.ti C. Capobianco, in sostituzione dell'avv. M. Simone, e F. Tagliente, per le PP.AA.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1) Con il ricorso in esame, parte ricorrente, premesso di aver presentato domanda di ammissione al beneficio dell’assegno di cura per l’anno 2018/2019, ha agito avverso il provvedimento dell’ASL con cui, pur in presenza della condizione di non autosufficienza gravissima, la sua domanda è stata

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