TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-10, n. 202300265
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2023
N. 00265/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora A M, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e A B, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Perugia, via Fiume n. 17, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Monteleone di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via delle Caravelle n. 1/D2 – Ferro di Cavallo, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione cautelare,
- dell’ordinanza di demolizione e remissione in pristino n. 2 del 25.11.2021 del Comune di Monteleone di Spoleto, con la quale l’Amministrazione comunale ha ordinato la demolizione, remissione in pristino e rimozione delle opere ivi indicate, comunicando l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale in caso di inottemperanza da parte della ricorrente;
- dei verbali di sopralluogo del 31.08.2021 e del 28.10.2021;
- di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ivi compresa la nota comunale del 16.12.2021;
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.12.2022:
- del provvedimento del Comune di Monteleone di Spoleto del 2.11.2022, prot. n. 5198, con il quale è stato negato l’accertamento di conformità di cui alla SCIA in sanatoria presentata dalla ricorrente il 9.06.2022 (n. 177/2022);
- nonché di ogni altro atto o provvedimento ad esso presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteleone di Spoleto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La sig.ra A M è proprietaria di immobili nel Comune di Monteleone di Spoleto e precisamente:
- manufatti adibiti a legnaia e rimessa attrezzi (insistenti sul foglio 29, part. 74, NCU), in relazione ai quali riferisce di aver presentato nell’anno 2004 un’istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003, non ancora definita dal Comune di Monteleone di Spoleto;
- un fabbricato (insistente sul foglio 29, part. 76, sub. 3, NCU), facente parte di un più consistente corpo di fabbrica, avente destinazione d’uso magazzino e deposito, in condizioni di grave dissesto, in relazione al quale l’Amministrazione comunale aveva rilasciato il permesso di costruire n. 13 del 12.05.2009 per l’esecuzione di interventi di consolidamento e adeguamento sismico, non conclusi.
2. – Con verbale di sopralluogo del 31.08.2021, il personale della Polizia municipale e dell’Ufficio tecnico del Comune di Monteleone di Spoleto accertava che sulla porzione di fabbricato da ultimo indicata (part. 76, sub. 3) erano in corso di svolgimento interventi di ristrutturazione edilizia senza l’apposizione del cartello di cantiere, che era stata installata un’impalcatura su suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione e che non risultavano titoli edilizi validi per l’esecuzione dei lavori.
In relazione alla particella 74, totalmente recintata e non accessibile, veniva invece rilevata la presenza di manufatti, alcuni dei quali realizzati con materiali di recupero, utilizzati per deposito di materiale vario, legna da ardere etc., ognuno dei quali di consistenza inferiore a 30 mc. Rispetto a tali manufatti veniva accertata l’assenza di titoli edilizi.
Il verbale era corredato di documentazione fotografica.
3. – Con ordinanza del 9.09.2021, il Comune di Monteleone di Spoleto disponeva la sospensione di qualsiasi attività edilizia in corso.
4. – In data 28.10.2021 il personale della Polizia municipale e dell’Ufficio SUAP del Comune di Monteleone di Spoleto eseguiva un ulteriore sopralluogo, anche a seguito della delega di indagini da parte del Comando dei Carabinieri del 29.09.2021, all’esito del quale venivano così descritte le opere interessanti la porzione di fabbricato di cui alla particella 76: rifacimento del tetto; elevazione della muratura perimetrale, lato Est e Ovest, con file di blocchi tipo “proton” per un’altezza di circa 1 m; interventi di cuci/scuci sulle murature portanti del prospetto Ovest con riprese di blocchi in laterizio tipo “proton”; apertura di due nuove “bucature” delle dimensioni di circa 1,5 mq su muratura portante, prospetto lato Ovest, al fine di realizzare nuove finestre; apertura di una nuova “bucatura” delle dimensioni di circa 1,5 mq su muratura portante, prospetto lato Est, al fine di realizzare una nuova finestra; allargamento di un’apertura esistente al piano terra del prospetto Ovest di circa 50 cm.
Veniva inoltre così descritto il manufatto insistente sulla particella 74: « manufatto realizzato con struttura in legno, copertura di travetti in legno e tavolame, manto di copertura in ondulina di cemento, basamento di circa 20 cm in calcestruzzo ad uso deposito con dimensioni stimate di L cm 400 x P cm 550 x H cm 205; data l’impossibilità di accedere all’interno del suddetto terreno le misure sono state rilevate attraverso l’utilizzo di google earth; l’anno di realizzazione è da collocarsi tra l’anno 2000 e l’anno 2005 come dimostrabile dalla consultazione delle ortofotocarte disponibili all’interno della piattaforma UMBRIAGEO portale regionale ».
5. – In data 12.11.2021 la sig.ra M, tramite legali di fiducia, inviava al Comune le proprie osservazioni, che venivano riscontrate dall’Amministrazione con nota del 17.12.2021.
6. – Quindi, con ordinanza del 21.01.2022 il Comune di Monteleone di Spoleto, richiamati i verbali dei suddetti sopralluoghi, esaminate le osservazioni pervenute dall’interessata e ritenuto che le opere in contestazione fossero state realizzate in totale assenza di titoli abilitativi ed in contrasto con il regolamento edilizio comunale e con la normativa edilizia ed urbanistica vigente, ingiungeva alla sig.ra M
- in relazione al fabbricato di cui alla particella 76, la demolizione della parte di muratura di nuova costruzione, oggetto di contestazione, descritta come “elevazione della muratura perimetrale, lato Est e Ovest”, realizzata con quattro file di blocchi tipo “proton” per un’altezza di circa 1 m e la remissione in pristino dello stesso fabbricato per sagoma, forma e consistenza, con conformazione dell’edificio al suo stato originario, allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio vigente;
- la rimozione del manufatto di cui alla particella 74.
7. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 4.03.2022 e depositato il 20.03.2022, la sig.ra M ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento appena citato e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.
Con il primo motivo di ricorso, la sig.ra M deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 143 della legge regionale n. 1/2015, dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre che per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: la ricorrente si duole del fatto che, con riguardo al manufatto insistente sulla part. 76, l’Amministrazione non avrebbe fornito alcuna indicazione sulla qualificazione da attribuirsi all’abuso contestato, limitandosi a fare riferimento alla “ristrutturazione” del fabbricato, salvo poi minacciare l’applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, applicabile solo agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire; inoltre, fermo restando che l’intervento in questione si era reso necessario per il grave stato di dissesto del fabbricato, la ricorrente deduce che nessuna delle lavorazioni descritte nell’ordinanza sarebbe soggetta al regime del permesso di costruire, rientrando piuttosto in quello della manutenzione straordinaria, con conseguente applicabilità della SCIA ( ex artt. 22, c. 1, lett. a) e 3, c. 1, lett. b) , del D.P.R. n. 380/2001), circostanza che avrebbe consentito all’Amministrazione di sanzionare l’intervento non già ai sensi dell’art. 31 del testo unico, bensì irrogando una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, sempre con riguardo al fabbricato di cui alla part. 76, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà del provvedimento rispetto ai verbali di sopralluogo ed al permesso di costruire n. 13 del 2009, nonché la violazione dell’art. 15, c. 3, del D.P.R. n. 380/2001: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui si basa sull’affermata inesistenza di titoli edilizi validi, mentre proprio per l’intervento in questione era stato rilasciato il permesso di costruire n. 13 del 12.05.2009, la cui decadenza avrebbe dovuto essere espressamente dichiarata dall’Amministrazione e non desunta implicitamente dal mero decorso del termine per la realizzazione dei lavori a suo tempo assentiti; inoltre, il provvedimento sarebbe illegittimo perché l’art. 15, c. 3, del D.P.R. n. 380/2001 subordina la realizzazione delle opere non completate alla scadenza del permesso di costruire al rilascio di un nuovo permesso, salvo che le stesse non siano realizzabili mediante SCIA, circostanza che ricorrerebbe nel caso di specie.
Con il terzo motivo, relativo al manufatto insistente sulla particella 74, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordine di ripristino in considerazione della perdurante pendenza del procedimento di condono avviato con