TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2012-01-25, n. 201200777

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, decreto presidenziale 2012-01-25, n. 201200777
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201200777
Data del deposito : 25 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00394/2006 REG.RIC.

N. 00777/2012 REG.PROV.PRES.

N. 00394/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2006, proposto da:
Latypova Inna, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso Giovanni Beatrice in Roma, via Nomentana, 91;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Commissione Nazionale Per il Diritto D'Asilo;

per l'annullamento del diniego rilascio permesso di soggiorno per asilo politico ed intimazione a lasciare il territorio nazionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto la richieste, depositate in data 9 aprile 2008, prot.22106 e in data 8 aprile 2009 prot. 21755 , con la quale l’avv.to A F chiede la liquidazione dei compensi spettanti per l’attività svolta per il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per un importo complessivo di Euro 1.265,00 (milleduecentosessantacinque/00);

Visto l’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) come modificato dall’art.1, comma 322 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

Visto l’art.130 dello stesso D.P.R. 115/2002;

Visto il D.M. 8 aprile 2004, n.127;

Visto l’art. 2, comma 2 della legge 248/2006;

VALUTATO i criteri fissati dall’art.8 e dall’art. 130 del citato D.P.R. 115/2002 per la liquidazione della specie , i quali non escludono il pagamento dell’importo minimo tariffario professionale e prevedono una riduzione del 50% dell’importo spettante al difensore;

CONSIDERATO che la sentenza 2271 del 4 marzo 2009, con la quale il ricorso indicato in epigrafe è stato dichiarato improcedibile, ha compensato le spese di causa;

RITENUTO congruo per quanto sopra, in relazione alla natura dell’impegno professionale rispetto alla posizione processuale della persona difesa ed anche della serialità del ricorso, liquidare in favore dell’avv.to A F , l’importo complessivo comprese le spese generali pari al 12,5%, di Euro 675,00 (seicentosettantacinque/00) oltre I.V.A. e C.P.A.


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