TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-05-15, n. 202301586

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-05-15, n. 202301586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301586
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 01586/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01796/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2022, proposto da
Santo Accardi, Giuseppe Accarpio, Pasquale Adamo, Antonino Alota, Antonino Amato, Giuseppe Amato, Giuseppe Andolina, Emanuele Antoci, Giuseppe Arena, Luigi Maurizio Arena, Sergio Arena, Luca Assab, Leonardo Attolini, Rosario Azzaro, Sebastiano Azzaro, Maurizio Barca, Vincenzo Battaglia, Andrea Blando, Vittorio Emanuele Bonaiuto, Salvatore Boncoraglio, Daniele Boscarino, Francesco Bottaro, Nunzio Brugaletta, Salvatore Cabibbo, Davide Vito Antonio Cacopardo, Sergio Camilleri, Paolo Candido, Enrico Canni', Emanuele Canzonieri, Alessandro Carfi', Paolo Carrubba, Egidio Caruso, Giuseppe Cassarino, Salvatore Mario Cavallaro, Carmelo Chessari, Giuseppe Chirieleison, Fabio Cicala, Fabio Cicero, Rosario Cilia, Aurelio Coglitore, Giovanni Coglitore, Roberto Corallo, Paolo Corrente, Corrado Costanzo, Mario Costanzo, Santino Cucinotta, Gaetano Cusmano, Vincenzo Cutale, Orazio Cutrona, Massimiliano D'Alessandro, Giuseppe Desimone, Luca Di Carlo, Mario Di Dio, Salvatore Di Dio, Luigi Di Fiore, Antonino Di Grazia, Francesco Di Marco, Felice Fabio Di Pasquale, Mario Dierna, Roberto Distefano, Marcello D'Urso, Gianluca Famularo, Mario Favaloro, Claudio Ferlito, Alessandro Ficarra, Franzo Filingeri, Gianluca Firrincieli, Giuseppe Firrincieli, Salvatore Firrito, Salvatore Fischetti, Nunzio Antonio Floramo, Giovanni Florio, Vito Gaspare Nicolo' Frazzetto, Dorotea Galfo Ansaldi, Antonio Gallitto, Gabriele Gallo, Pietro Gangemi, Giuseppe Gangi, Enrico Garufi, Salvatore Gattinella, Ivan Gemelli, Raffaele Giampiccolo, Alessandro Granato, Maurizio Greco, Sebastiano Greco, Carmelo Guastella, Corrado Guastella, Antonino Guglielmo, Carmelo Gulino, Fabio Guzzone Neglia, Carmelo Iacono, Giorgio Iacono, Rosario Iacono, Biagio Irrera, Francesco Irrera, Sebastiano La Braca, Nunziata La Cognata, Saverio La Rosa, Giovanni La Torre, Salvatore Lacognata, Massimo Latina, Massimo Lisi, Enrico Lo Nero, Carmelo Lombardo, Giuseppe Macri', Giuseppe Magazzu', Giovanni Maisano, Emanuele Mangiafico, Giuseppe Marrone, Sebastiano Maugeri, Sebastiano Mela, Giovanni Mendola, Corrado Modica Agnello, Francesco Molica, Vito Monitto, Antonio Morabito, Fabio Tindaro Giovanni Moschella, Antonino Natoli, Giuseppe Natto, Antonino Nicastro, Francesco Occhipinti, Renato Occhipinti, Salvatore Occhipinti, Rosario Parisi, Giuseppe Pavano, Nunzio Peditto, Antonio Pellicano, Rosalba Perra, Michele Pignatelli, Giuseppe Pistorino, Giuseppe Pizzimenti, Roberto Pizzitola, Fabio Puccia, Rosario Pugliara, Alessandro Puglisi, Salvatore Pulvirenti, Leonardo Raiti, Salvatore Rametta, Roberto Randazzo, Giuseppe Raniolo, Salvatore Rapisarda, Alessandro Retto, Vincenzo Rispo, Giuseppe Romano, Salvatore Saglimbene, Angelo Sapienza, Vincenzo Sastri, Giuseppe Sbezzi, Fabio Schiavone, Samuele Sciacca, Gianfranco Scibilia, Donata Scifo, Gaetano Scivoletto, Francesco Sicali, Franco Sillaro Cola, Gregorio Antonio Sorbello, Salvatore Sorbello, Vincenzo Spada, Adriano Spadola, Masino Spano', Pietro Sparacino, Salvatore Giuseppe Sparacino, Felice Spina, Corrado Spitale, Filadelfo Stancapiano, Daniele Stante, Francesco Stracquadanio, Jose' Sudano, Angelo Tespi, Francesco Tine', Gianfranco Tirri, Mauro Todde, Claudio Turla', Antonio Urzi', Vincenzo Vadala', Maurizio Valenti, Sebastiano Vasquez, Carmelo Ventura, Emanuele Villaggio, Roberto Vitale, Carmelo Zaccarello, Luigi Zizzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Aloi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

della responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni convenute, sia a titolo contrattuale sia a titolo extracontrattuale, per aver omesso di attivare la previdenza complementare per la categoria di lavoratori/pensionati dei Vigili del Fuoco e, quindi, contestualmente, la pronuncia di un ordine/provvedimento che obblighi le suddette PP.AA. a promuovere ed iniziare le negoziazioni e concertazioni con le Organizzazioni Sindacali preposte, al fine di istituire la suddetta previdenza complementare;

e per la condanna

di queste, in via solidale e/o alternativa e/o come meglio ritenuto, al risarcimento dei danni patrimoniali, patiti e patiendi dalle parti ricorrenti, subìti a causa della mancata istituzione della previdenza complementare e, comunque, dall’omissione degli atti necessari all’avvio delle procedure dirette all’istituzione della suddetta previdenza complementare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per la Pubblica Amministrazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti espongono di essere tutti dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco con sede di servizio nell’ambito della Regione Sicilia, ad eccezione di coloro i quali, indicati al punto 1 lett B) del ricorso, già in servizio presso la predetta Amministrazione, si trovano ora in quiescenza.

Con il ricorso in epigrafe gli esponenti lamentano che per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e per i Vigili del Fuoco, a 27 anni dall’entrata in vigore della l. n. 335/1995, non siano mai state attivate le procedure per la determinazione delle forme di previdenza complementare. Precisano che l’obbligo di attuare la previdenza complementare, nonché l’obbligo di assumere l’iniziativa del procedimento per la concertazione/contrattazione avente ad oggetto la realizzazione della stessa, incombeva ed incombe sulle Amministrazioni convenute, le quali si sono rese e sono tutt’oggi inadempienti a tali obblighi.

Dalla omessa attivazione di tale istituto previdenziale integrativo, deriverebbe ai ricorrenti un danno che si configura come “danno futuro” per i dipendenti ancora in servizio e come “danno in divenire” per i dipendenti già in quiescenza ed imputabile al Ministero dell’Interno, in quanto datore di lavoro, e alle altre amministrazioni convenute in quanto competenti in relazione a tutti gli aspetti relativi al funzionamento e all’organizzazione della P.A., compresi quelli inerenti al personale.

Per la stima del danno asseritamente sofferto i ricorrenti prendono a riferimento: - dal 2007 i rendimenti del fondo “Espero”, unico fondo negoziale in essere per i dipendenti pubblici con una serie storica sufficientemente lunga;
- nel periodo anteriore al 2007 la media ponderata dei rendimenti del paniere dei tredici fondi negoziali individuato dal D.M. Economia e Finanze del 23/12/2005.

A sostegno della loro pretesa, i ricorrenti denunciano, in sintesi, la violazione dell’art. 26 c. 20 della Legge 448/1998, dell’art. 1 e ss. della L. n. 335/1995, della L. n. 243/2004, dell’art. 3 del D. Lgs. N. 252/2005 e dell’art. 3 D. Lgs. N. 165/2001, nonché dell’art. 38 Cost., oltre alla contrarietà della condotta omissiva ai principi di buon andamento della P.A. e di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Invocano, infine, anche il mancato rispetto del “ REGOLAMENTO (UE) 2019/1238 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)” .

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi