TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-27, n. 202205133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-04-27, n. 202205133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205133
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2022

N. 05133/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00285/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2022, proposto da
COMUNITÀ ROMAGNA ODV SERVIZI PER LA SOLIDARIETÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. E Bi in Roma, via Emilia n.88;



contro

- FONDAZIONE ONC – Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 32;



nei confronti

VOLONTAROMAGNA ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Beleffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 130/2021 del 17.12.2021 ed il provvedimento prot. n 135/2021 del 29.12.2021 con cui è stato comunicato il diniego di accesso agli atti del Progetto della controinteressata richiesto dai ricorrenti con PEC del 17.11.2021;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

e per l'accertamento e la declaratoria

- del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, C.P.A.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato, e di VolontaRomagna Odv;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 7 gennaio 2022 e depositato il 13 gennaio 2022 la ricorrente Comunità Romagna ODV ha esposto che in data 30 gennaio 2021 sul sito della Fondazione ONC (Organismo Nazionale di Controllo) veniva pubblicato l’annuncio che erano aperte le Procedure per il CSV Sardegna e il CSV Romagna, ossia per l’accreditamento di un Centro di servizio per il volontariato (CSV) nei relativi territori, ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 101, comma 6 terzo periodo, del Codice del Terzo settore (d.lgs 117/2017) con termine per la presentazione delle candidature fino al 30 luglio 2021.

La Fondazione ONC, nella predetta qualità di Organismo Nazionale di Controllo, ha dunque indetto una procedura finalizzata alla selezione di una associazione riconosciuta del terzo settore da accreditare quale Centro di servizio per il volontariato della Romagna, per l’ambito territoriale delle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.

Con propria delibera del 27 gennaio 2021, la Fondazione ONC ha inoltre stabilito le modalità di attuazione della suddetta previsione normativa, secondo la procedura del bando.

Hanno partecipato alla selezione, presentando ciascuno un proprio progetto, la ricorrente Comunità Romagna ODV e la controinteressata Volontaromagna ODV.

Espone poi la ricorrente che in data 9 novembre.2021, con uno scarno comunicato notificato per PEC e pubblicato tal quale sul sito della Fondazione ONC, veniva reso noto che all’esito della procedura risultava accreditata la controinteressata Volontaromagna ODV con un punteggio di 85,76/100, mentre alla ricorrente era attribuito il punteggio di 77,42/100; e che nessun altro dato o informazione era fornita né era reperibile sul sito, non essendo in alcun modo ricavabili le motivazioni di tale risultato.

Pertanto in data 17 novembre 2021 la ricorrente notificava alla Fondazione ONC una richiesta di accesso agli atti “al fine di premettere la valutazione della difesa dei propri diritti nelle sedi giudiziali competenti e valutare un possibile ricorso” e, stante il silenzio serbato dalla Fondazione, la ricorrente inviava una diffida il 6 dicembre 2021.

Riferisce la ricorrente che in data 17 dicembre 2021 giungeva la risposta della Fondazione la quale – premettendo di non essere soggetta alla L. 241/1990 – accoglieva soltanto parzialmente la richiesta di accesso agli atti e in particolare:

- esponeva che le due delibere oggetto della richiesta di accesso agli atti erano pubblicate sul proprio sito e dunque disponibili alla ricorrente;

- rifiutava di rendere disponibile tutta la documentazione afferente alla controinteressata opponendo “che contiene informazioni riservate la cui diffusione potrebbe risultare pregiudizievole”;

- forniva tre documenti ritenuti dalla ricorrente del tutto generici ed inutili in quanto meri estratti, non firmati, privi della certezza della loro conformità agli originali; nonché la delibera dell’OTC [Organo Territoriale di Controllo di Bologna] riportata su carta della Fondazione come estratto e non firmata;

- in ultimo forniva la sola graduatoria dei punteggi, ma priva delle motivazioni e delle valutazioni poste a base del differente punteggio attribuito ai concorrenti progetti;

La ricorrente pertanto inviava una nuova diffida il 20 dicembre 2021 alla quale la Fondazione ha risposto con nota prot. 135/2021 del 29 dicembre 2021 ribadendo di non essere soggetta alla L.241/1990 e negando conseguentemente l’accesso.

1.2. In data 7 febbraio 2022 si è costituita in giudizio la Fondazione ONC depositando atto di costituzione di mera forma; successivamente ha depositato documenti e una memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

1.3. In data 25 febbraio 2022 si è costituita in giudizio anche la controinteressata Volontaromagna ODV, la quale ha depositato una memoria con la quale si è opposta all’accesso relativamente al proprio progetto per ragioni di riservatezza.

1.4. Successivamente la ricorrente e la Fondazione ONC hanno anche depositato memorie di replica.

1.5. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2022, dopo discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Preliminarmente può soprassedersi dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Fondazione Onc per l’asserito difetto di notifica del ricorso alla controinteressata, fondata sull’assunto che l’indirizzo pec di VolontaRomagna ODV, utilizzato dalla ricorrente ai fini della notifica, non sarebbe presente in alcun registro pubblico (ReGInde, PP.AA., Inipec, Ipa o altri).

La controinteressata, infatti, si è costituita in giudizio, così sanando ogni eventuale vizio di notifica.

3. Nel merito va prioritariamente delibata la controversa questione relativa all’assoggettabilità, o meno, della Fondazione ONC alla legge n. 241/90 – e per quanto qui rileva alle norme che regolamentano il diritto di accesso – avendo la resistente al riguardo opposto:

- di non essere soggetta alle norme sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990;

- di avere ciononostante consentito l’accesso agli atti richiesti dalla ricorrente, ad eccezione, però, della documentazione afferente al progetto della controinteressata VolontaRomagna ODV, attesa l’opposizione da quest’ultima manifestata e motivata con ragioni di riservatezza;

- che a quest’ultimo riguardo l’accesso di cui alla legge n. 241/1990 – senza recesso circa la ritenuta inapplicabilità nei confronti della Fondazione ONC – riconosce, ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d), la

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