TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-02, n. 202402376
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Pubblicato il 02/07/2024
N. 02376/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01966/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2022, proposto da
R.E.M. – Realizzazione e Montaggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R R e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento negativo
del credito di cui il Comune di Catania ritiene di essere titolare quale contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione in relazione ai permessi di costruire n. 94 prot. n. 158501 del 3 giugno 2020 e n. 40 prot. n. 71365 del 23 febbraio 2021, pari all’importo complessivo di euro 1.026.150,63;
e per la condanna
del Comune di Catania alla restituzione dell’importo di euro 153.049,61, corrisposto dalla ricorrente quale prima rata degli oneri di urbanizzazione, nonché al risarcimento del danno emergente, pari ad euro 8.200,00, quale somma dei premi versati dalla ricorrente in relazione alle fideiussioni nn. 110281783 e 10044010000392, emesse a garanzia del pagamento del suddetto contributo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 o nella diversa misura ritenuta dal Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha formulato le seguenti domande: a) accertarsi che il Comune di Catania non è titolare del credito per contributo di costruzione e oneri di urbanizzazione relativi ai permessi di costruire n. 94 in data 3 giugno 2020 e n. 40 in data 23 febbraio 2021, per un importo complessivo di € 1.026.150,63, di cui € 451.392,18, quale somma dei contributi di costruzione (€ 188.952,18 per il permesso di costruire n. 94 del 3 giugno 2020 ed € 262.400,00 per il permesso di costruire n. 40 del 23 febbraio 2021) ed € 574.758,45 per oneri di urbanizzazione (€ 349.758,45 per il permesso di costruire n. 94 del 3 giugno ed € 225.000,00 per il permesso di costruire n. 40 del 23 febbraio 2021);b) condannarsi il Comune di Catania: - alla restituzione di complessivi € 153.049,61, corrisposti come prima rata degli oneri di urbanizzazione di cui al permesso di costruire n. 94 del 3 giugno 2020 (€ 87.439,61) e come prima rata degli oneri di urbanizzazione del permesso di costruire n. 40 del 23 febbraio 2021 (€ 65.610,00), mediante bonifici bancari del 25 maggio 2020 e dell’8 febbraio 2021;- al risarcimento del danno emergente, pari ad € 8.200,00, quale somma dei premi corrisposti in relazione alle fideiussioni n. 110281783 e n. 10044010000392 emesse dalla Groupama Assicurazioni e dalla Bene Assicurazioni a garanzia del pagamento del contributo di costruzione in relazione ai due permessi di costruire;il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002 o nella diversa misura ritenuta dal Tribunale.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il permesso di costruire n. 94 in data 3 giugno 2020 si riferisce ad un progetto per la riconversione di un mattatoio contumaciale in un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale, in Contrada Milisinni, località Passo Martino, in area censita in catasto al foglio 52, particelle 25, 574, 576, 577, 583, 584, 585 e 586;b) il permesso di costruire n. 40 del 23 febbraio 2021 si riferisce al padiglione C1, la cui edificabilità era stata subordinata nel precedente permesso di costruire all’asservimento di aree sufficienti rispetto alla cubatura prevista, successivamente reperite;c) il Comune ha liquidato i seguenti importi: - permesso di costruire n. 94 del 3 giugno 2020: € 188.952.18 per costo di costruzione ed € 349.758,45 per oneri di urbanizzazione;- permesso di costruire n. 40 in data 23 febbraio 2021: € 262.440,00 per costo di costruzione ed € 225.000,00 per oneri di urbanizzazione;d) la ricorrente ha corrisposto la prima rata degli oneri di urbanizzazione (€ 87.439,61 in data 25 maggio 2020 ed € 65.610,00 in data 8 febbraio 2021) e ha dovuto produrre le due fideiussioni sopra indicate;e) tuttavia, la società ritiene che gli importi richiesti dal Comune non siano dovuti, come già rappresentato all’Amministrazione con nota n. 146/2020 in data 25 maggio 2020.
In punto di diritto la ricorrente ha osservato quanto segue: a) ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera c , del D.P.R. n. 380/2001, il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;b) per un consolidato indirizzo interpretativo, la norma esige il concorso di due presupposti: - il primo oggettivo, cioè che si tratti di opera pubblica o di interesse generale;- il secondo soggettivo, cioè che l’opera sia eseguita da enti istituzionalmente competenti, inclusi i concessionari di un ente pubblico, nell’esercizio del rapporto concessorio;c) in particolare, la giurisprudenza ha chiarito che un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali costituisce opera di interesse generale per la collettività e che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett g), della legge n. 847/1967 e dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 sono opere di urbanizzazione secondaria le attrezzature sanitarie ed in queste, in forza di quanto disposto dall’art. 266 del decreto legislativo n. 152/2006 e dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, sono ricomprese anche le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 25 ottobre 2022, n. 843);d) va considerato, altresì, che l’art. 208, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 assegna all’autorizzazione unica regionale per la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa l’eventuale variante urbanistica;e) in ogni caso, nulla è dovuto a titolo di costo di costruzione ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 16/2016, secondo cui il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione (cfr. anche il successivo art. 19);f) l’impianto di cui trattasi, realizzato mediante riconversione del mattatoio, è finalizzato alla produzione di compost di qualità ottenuto dal recupero dei rifiuti urbani differenziati e dal coevo trattamento del cosiddetto strutturante;g) si tratta, quindi, di attività industriale (codice Ateco: 38.21.01);h) non a caso le delibere di aggiornamento del costo di costruzione (cfr., ad esempio, la delibera di Giunta municipale n. 120 del 25 settembre 2019) stabiliscono le aliquote per le attività commerciali, direzionali e residenziali, ma non per le attività industriali o artigianali;i) lo stesso Comune, con nota n. 208184 in data 7 giugno 2019, ha qualificato come industriale l’attività della ricorrente;l) d’altra parte, l’esenzione per gli immobili destinati ad attività industriali o commerciali era già prevista dalla legge n. 10/1977;m) gli oneri di urbanizzazione non sono comunque dovuti, in quanto non è intervenuto un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante;n) ai sensi dell’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile diversa da quella originaria tale da comportare l’assegnazione ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito elencate: - residenziale;- turistico-ricettiva;- produttiva e direzionale;- commerciale;- rurale;o) nel caso di specie l’originaria destinazione urbanistica era agricola, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica n. 273409 del 28 luglio 2016, ma successivamente è stata impressa al fondo una destinazione d’uso di tipo produttivo, quando l’immobile è stato adibito a macello (cfr., sul punto, il contratto di compravendita in data 22 marzo 2017);p) gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nel solo caso in cui vi sia un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, che determini un effettivo incremento del carico urbanistico.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Con memoria in data 13 maggio 2024 la ricorrente ha insistito nelle proprie difese.
Il Comune di Catania ha effettuato una produzione documentale in data 10 giugno 2024.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, va ritenuta l’inammissibilità della relazione tardivamente depositata dal Comune in data 10 giugno 2024.
Nel merito, il motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 17, comma 3, lettera c , del D.P.R. n. 380/2001 (che esonera dal contributo di costruzione “ gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti ” nonché, per quel che in questa sede specificamente rileva, “ le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici ”), è fondato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Come affermato da condivisa giurisprudenza (citata anche dalla ricorrente), la quale ha ritenuto non dovuto il contributo di costruzione per un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali, “ ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett g), della legge n. 847/1967 e dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 sono opere di urbanizzazione secondaria le attrezzature sanitarie ed in queste, in forza di quanto disposto dall’art. 266 del decreto legislativo n. 152/2006 e dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, sono ricomprese anche le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate ” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 25 ottobre 2022, n. 843).
In particolare, l’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che “ Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate ”.
L’art. 16 D.P.R. n. 380/2001 è stato recepito dall’art. 7 della legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui ricomprende tra le opere di urbanizzazione secondaria gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, o alla bonifica di aree inquinate.
Va precisato che l’allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 include tra le operazioni di recupero dei rifiuti quelle di “ R3-riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ”.
Va soggiunto, poi, che il Comune di Catania, con provvedimento n. 208184 in data 7 giugno 2019, ha espresso parere favorevole (sia pure con prescrizioni), nell’ambito del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), al rilascio della richiesta autorizzazione “in variante urbanistica” (cfr. art. 27-bis, comma 7-ter, decreto legislativo n. 152/2006) in relazione all’impianto di compostaggio di rifiuti di cui si tratta.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l’esonero dal contributo di costruzione previsti dal menzionato art. 17, comma 3, lettera c, del D.P.R. n. 380/2001, in relazione alle opere di urbanizzazione eseguite da privati in conformità agli strumenti urbanistici.
Va, quindi, dichiarata infondata la pretesa del Comune intimato al pagamento dell’importo complessivo di € 1.026.150,63 a titolo di contributo di costruzione, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, relativamente ai ai permessi di costruire n. 94 in data 3 giugno 2020 e n. 40 in data 23 febbraio 2021.
In accoglimento del ricorso, inoltre, il Comune di Catania deve essere condannato alla restituzione di complessivi € 153.049,61, indebitamente pagati dalla ricorrente a titolo di prima rata dei suddetti contributi (mediante bonifici bancari del 25 maggio 2020 e dell’8 febbraio 2021, documentati in atti), oltre interessi legali dal giorno della domanda di restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c. (ossia dalla notifica del ricorso giudiziale in data 30 novembre 2022).
In ragione dell’indebita richiesta del contributo di costruzione di cui si tratta sussiste, inoltre, il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in relazione all’esborso di € 8.200,00 (comprovato documentalmente) per premi iniziali relativi alle fideiussioni n. 110281783 e n. 10044010000392 emesse a garanzia del pagamento del suddetto contributo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr., tra le numerose, Cons. Stato, Sez. III, 2 dicembre 2011, n. 6369, secondo cui sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale devono riconoscersi gli interessi maturati e la rivalutazione monetaria da computarsi alla data del verificarsi dell’illecito, in funzione compensativa in relazione alla mancata tempestiva disponibilità in capo al debitore della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno).
Non può essere, invece, accolta la domanda di corresponsione degli interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, il quale trova applicazione esclusivamente ai pagamenti spettanti a titolo di corrispettivo nelle “transazioni commerciali”, a norma dell’art. 1 del menzionato decreto legislativo.
La sussistenza di difformi orientamenti della giurisprudenza sulla questione controversa (cfr. la sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 1231, confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11329, il quale, tuttavia, non ha espressamente motivato in merito al profilo inerente alla qualificazione degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti quali opere di urbanizzazione escluse dal contributo di costruzione) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.