TAR Milano, sez. I, decreto cautelare 2021-12-24, n. 202101442
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Pubblicato il 24/12/2021
N. 01442/2021 REG.PROV.CAU.
N. 02325/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati E V, G L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, via Vittor Pisani 20;
contro
Ats Milano Citta' Metropolitana, Regione Lombardia, Ministero della Salute, Opi Milano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di sospensione notificato a mezzo posta certificata in data 1 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.L. 44/2021 emesso da ATS Milano Città Metropolitana
Visto il ricorso notificato in data 30 novembre 2021 e depositato in data 23 dicembre 2021 con i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Vista l’istanza di fissazione udienza;
Considerato che:
la ricorrente, infermiera professionale presso una struttura sanitaria convenzionata, contesta l’atto con cui l’ATS Città Metropolitana di Milano ha accertato a suo carico l’inosservanza dell’obbligo vaccinale ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 6, del d.l. n. 44/2021 convertito nella Legge n. 76/2021 e chiede la sospensione interinale inaudita altera parte dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale nella parte in cui determina, come effetto immediato ed automatico, la sospensione dall’esercizio della professione, che le è stata comunicata dall’Ordine professionale di appartenenza con atto n. 7588 del 1° ottobre 2021;
Osservato che:
l’art. 4 cit, nel testo vigente ratione temporis , stabilisce, al primo comma, che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione (sanitaria) e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” e, al comma sesto, che l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina in via automatica “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” ;
la stessa norma, al suo secondo comma, stabilisce che la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita solo in caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, prevedendosi, al ricorrere di tale evenienza, al comma ottavo, la facoltà del datore di lavoro di adibire il dipendente a mansioni diverse, anche inferiori;
Ritenuto che:
l’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario, in una grave situazione emergenziale epidemiologica su scala globale, risponde al fine primario “ di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”;
nella specifica fattispecie la ricorrente dichiara di versare “in un contesto di salute cagionevole”, senza tuttavia documentare lo stato di “accertato pericolo”, attraverso la certificazione medica necessaria;
in tale quadro, la temporanea sospensione dell’attività professionale fino alla data della prima camera di consiglio utile per l’esame collegiale non determina l’insorgere di un pregiudizio avente i connotati di estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a., tenuto anche conto che il pregiudizio lamentato ha carattere economico ed è pertanto ristorabile, in caso di esito favorevole dell’impugnazione proposta;