TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2021-05-10, n. 202105453

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2021-05-10, n. 202105453
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105453
Data del deposito : 10 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2021

N. 04084/2021 REG.RIC.

N. 05453/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04084/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile Direzione Centrale per L'Amministrazione Generale, Commissione Medica della Procedura Speciale di Reclutamento, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

del Decreto del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per l'Amministrazione Centrale del Ministero dell'Interno, a firma del Viceprefetto Vicario, Registro Decreti R. prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 15.2.2021, con cui il Dipartimento ha escluso il ricorrente dalla procedura selettiva per la presunta mancanza dei requisiti psico-fisici in quanto inidoneo per “-OMISSIS-, Art. 1, Allegato A, punto 12.)”;
della nota di comunicazione del decreto di esclusione;
di tutti gli atti e documenti istruttori, anche non conosciuti, redatti dalla Commissione Medica con i quali il ricorrente è stato giudicato inidoneo per -OMISSIS-;
del verbale n. 20 datato 16.12.2020, redatto dalla Commissione Medica, dal quale risulta che la Commissione ha richiesto ulteriori accertamenti, nonché del verbale n. 21, datato 8.1.2021, dal quale risulta che il ricorrente non sarebbe idoneo in quanto affetto da “-OMISSIS-, Art. 1, Allegato A, punto 12.);
della scheda allegata al verbale dalla quale risulta l'inidoneità del ricorrente;
della scheda medica redatta dalla Commissione Medica;
di tutti gli atti della Commissione Medica sui quali si fonda il giudizio di non idoneità;
ove e per quanto occorra, del bando di concorso (art. 9) nella parte in cui si dispone che nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, siano riconosciuti affetti da malattie di recente insorgenza, la Commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario senza attende-re il periodo di stabilizzazione;
di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare dei verbali e relazioni sulla base dei quali la Commissione ha ritenuto inidoneo il sig. -OMISSIS- ed ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla prosecuzione della procedura selettiva e dal corso di formazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere riammesso alla procedura selettiva con ogni statuizione consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2021 la dott.ssa R P;


Premesso che, col presente gravame, il ricorrente impugna l’esclusione dalla procedura selettiva in epigrafe per riscontrata “-OMISSIS-, Art. 1, Allegato A, punto 12.)”;

Premesso altresì che, avverso il presupposto giudizio di inidoneità fisica, la parte ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili dell’errore sui presupposti, illogicità, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, sostenendo la non sussistenza, nella specie, della causa di inidoneità, come comprovato da altri accertamenti sanitari cui la stessa si è sottoposto in epoca successiva alla visita concorsuale e da consulenza tecnica medico legale dell’1.3.2021, depositati agli atti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione medica di parte e degli esami effettuati in sede concorsuale, la sussistenza o meno del difetto in questione, incaricando di ciò il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Polispecialistico, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all’Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi