TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-09-20, n. 201801226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-09-20, n. 201801226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801226
Data del deposito : 20 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2018

N. 01226/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01552/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Bari, via Roberto da Bari, 108;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero della Difesa n. 152 datato 25 maggio 2013, comunicato con nota prot. n. 64912 datata 22 luglio 2013 e notificata il 30 luglio 2013, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia “ -OMISSIS-, in trattamento ormonale sostitutivo in buon compenso funzionale” denunciata dal ricorrente ed è stata respinta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato;

- del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio adunanza n. 65/2013;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza smaltimento del giorno 20 giugno 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in esame il maresciallo -OMISSIS-, dipendente a far data dal 1992 del Ministero della Difesa – Esercito Italiano, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa e i relativi provvedimenti presupposti, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia “ -OMISSIS-, in trattamento ormonale sostitutivo in buon compenso funzionale” ed è stata respinta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato.



2. Il provvedimento di diniego si fonda sul parere negativo del C.V.C.S., reso nell’adunanza n. 65 dell’8 febbraio 2013, che, relativamente all’infermità denunciata ha ritenuto non sussistere dipendenza da causa di servizio, non emergendo particolari condizioni ambientali e di missione implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio, in grado di esporre il dipendente a maggiori disagi o fatiche rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di servizio e di porsi, pertanto, quale causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione.



3. A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo in diritto, con cui lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il d.P.R. n. 461/2001, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed omessa valutazione dei fatti, irragionevolezza manifesta, erronea motivazione.

In tesi del ricorrente il Comitato avrebbe omesso di valutare le condizioni ambientali ed operative di cui al servizio svolto:

- presso la Compagnia “Pinerolo” di Bari (da marzo 1986 a dicembre 1987 e da gennaio 1990 a dicembre 1992) in qualità di Comandante squadra Controcarri missili filoguidati TOW, armamento che, in fase di partenza, produce una enorme quantità di -OMISSIS-;

- durante la missione effettuata in Bosnia (nel periodo dicembre 2005 – giugno 2006), che, in tesi, ha sicuramente contribuito nel determinismo dell’affezione per cui è causa, stante la contaminazione dell’ambiente, nella sua accezione più ampia, dalle nanoparticelle sprigionate dagli ordigni bellici, arricchiti di uranio impoverito, utilizzati durante la guerra dei Balcani.

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