TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2017-12-16, n. 201702068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2017-12-16, n. 201702068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201702068
Data del deposito : 16 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2017

N. 02068/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01334/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2017, proposto da:
Curatela del Fallimento Diffusione Mediterranea S.r.l., in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avvocato G C, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Mariagemma Trico, in Catanzaro, alla via Schipani, n. 110;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

nei confronti di

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Paladino e Giacomo Farrelli, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale, in Catanzaro, alla via Giovanni Jannoni, n. 68;
Consorzio Catanzaro 2000 S.c.p.a., Europrogetti &
Finanza S.p.a. in liquidazione, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 agosto 2017, prot. n. 3577.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Comune di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


Rilevato in fatto che:

a) con decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 1059, il Ministero dello Sviluppo Economico, nel contesto del patto territoriale per lo sviluppo di Catanzaro e del suo comprensorio, ha concesso a Diffusione Mediterranea S.r.l. un contributo di € 1.342.787,94;

b) il contributo è stato erogato, nella minor somma di € 1.208.509,13, in tre parti, sino all’anno 2004;

c) il 3 novembre 2005 Diffusione Mediterranea S.r.l. ha affittato a Enterprise S.r.l. il ramo d’azienda oggetto di contributo pubblico;

d) tale affitto è stato evidenziato nel verbale redatto dalla commissione ministeriale competente all’accertamento finale di spesa in data 28 giugno 2007 e segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico dal Consorzio Catanzaro 2000 S.c.p.a., soggetto attuatore del patto territoriale, con nota del 14 gennaio 2008, n. 7;

e) con nota del 12 marzo 2009, n. 31026, il Ministero ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca;

f) la revoca dell’agevolazione è intervenuta con decreto del 29 agosto 2017, che è stato impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale dalla curatela fallimentare della società destinataria, nelle more fallita;

g) costituitosi il Ministero dello Sviluppo Economico, il ricorso è stato trattato nel merito e, previo avviso alle parti, spedito in decisione alla camera di consiglio del 14 dicembre 2017, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a.;


Ritenuto in diritto che:

h) sussiste la giurisdizione di questo plesso di giustizia amministrativa (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. 8 luglio 2008, n. 18630;
Cass. Civ., Sez. Un., ord. 27 ottobre 2014, n. 22747);

i) non è andata a buon fine la notificazione del ricorso al Consorzio Catanzaro 2000 S.c.p.a., ma non occorre rinnovarla, atteso che a tale soggetto non è imputabile il provvedimento impugnato e dunque non è parte necessaria dell’odierno giudizio;

j) va esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole della violazione degli artt. 3 e 21- quinqiues l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione e per lesione del legittimo affidamento, il quale è fondato;

k) in effetti, il provvedimento di revoca del contributo è stato emesso a distanza di dodici anni dalla stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda – fatto ritenuto violativo degli obblighi derivanti dalla concessione del finanziamento –, di dieci anni dal momento in cui l’amministrazione ha rilevato l’esistenza del contratto di affitto, di otto anni dalla comunicazione di avvio del procedimento;

l) nella motivazione del provvedimento impugnato non vi è alcuna giustificazione circa le ragioni che hanno portato a differire così tanto nel tempo l’esercizio del potere di revoca;

m) in ogni caso, la distanza temporale del provvedimento rispetto ai fatti rilevanti comporta un’ingiustificata compromissione dell’affidamento del privato alla stabilità del provvedimento d agevolazione (cfr. TAR. Campania - Napoli, Sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5780, sia pure con riferimento alla sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi);

n) l’affidamento del privato, infatti, è interesse che l’ordinamento valorizza espressamente (cfr. art. 21- nonies l. 7 agosto 1990, n. 241) e che nel caso di specie è stato del tutto pretermesso;

o) il ricorso deve, per tale assorbente ragione, trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

p) le spese di lite tra le parti vanno regolate secondo il principio della soccombenza, tenendo conto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della curatela ricorrente;

q) possono invece essere compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e gli altri soggetti intimati, cui non è imputabile l’illegittimità riscontrata;

r) occorre disporre la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti di causa alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Calabria della Corte dei Conti per quanto di competenza, atteso che l’ingiustificato ritardo nell’emissione del provvedimento di revoca del contributo ne ha determinato l’illegittimità e ha quindi impedito il recupero di somme di denaro che l’amministrazione ritiene non dovute;

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