TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-07-22, n. 202202028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-07-22, n. 202202028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202028
Data del deposito : 22 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2022

N. 02028/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00870/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio eletto presso lo studio Cassarino - Castelli in Catania, corso Sicilia, 71;

contro

Comune di Acireale, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Acireale, Segreteria;

per l'annullamento

della ordinanza -OMISSIS- del 3 dicembre 2010 notificata a mezzo il servizio postale in data 9 dicembre 2010 avente ad oggetto “ ingiunzione alla demolizione ai sensi ex art. 7 L.N. 47/85. Art. 31 comma 2 DPR 380/01 per opere edilizie eseguite in assenza di C.E. o in totale difformità in via -OMISSIS- in testa alla ditta: -OMISSIS- ”;

ed ove occorra

- del verbale redatto dalla polizia Municipale di Acireale -OMISSIS- datato 17.12.2008 che segnala le opere che sarebbero state realizzate “ in assenza della prescritta concessione edilizia”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 giugno 2022 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il dr. -OMISSIS- è proprietario delle unità immobiliari site in Acireale via -OMISSIS- compresa la terrazza di copertura. In data 5 aprile 2005 egli presentava l’istanza tendente alla “ realizzazione di un locale per allocazione impianti tecnologici sul terrazzo di copertura dell’edificio sito in via -OMISSIS-”, in esito alla quale venina rilasciata l’autorizzazione edilizia -OMISSIS- del 20.6.2006 che consentiva l’esecuzione dei lavori “ di realizzazione di un locale per allocazione impianti tecnologici sul terrazzo di copertura e modifica del vano ascensore nell’edificio sito in via -OMISSIS- ”. In data 20 dicembre 2006 il dr. -OMISSIS-, con istanza -OMISSIS- del 20.12.06, richiedeva l’autorizzazione in variante alla autorizzazione -OMISSIS- per i lavori consistenti “ nell’innalzamento del vano corsa all’ultima elevazione e nella modifica delle aperture esterne ”[che si rende(va) indispensabile poiché al fine di poter permettere lo sbarco all’ultimo piano l’altezza utile interna richiesta dall’azienda installatrice dell’ascensore è di ml. 3,80 anziché 2,20], che gli veniva rilasciata con provvedimento -OMISSIS- del 13 giugno 2007.

In ordine “ ai balconi del prospetto interno”, giusta comunicazione del 25 novembre 2002 -OMISSIS-, sono state apportate delle modifiche ai prospetti, ma sempre nel rispetto della normativa urbanistica (in particolare in base a pregresse autorizzazioni -OMISSIS- del 25 luglio 2002, -OMISSIS- del 5 dicembre 2002 e -OMISSIS- del 31 marzo 2004).

Malgrado ciò, con ordinanza -OMISSIS- del 03/12/2010, è stata dispostala demolizione dei seguenti interventi, perché ritenuti realizzati in assenza di concessione edilizia:

1) sul terrazzo di copertura un locale in aderenza al preesistente corpo scala, con struttura in c.a. avente una superficie di circa mq. 52,00 ed altezza di mt. 2,20 circa, delimitato da un muretto perimetrale con altezza di circa mt. 0,95 e soprastante struttura metallica e vetri (al cui interno sono collocati dei tavoli, delle sedie e varia strumentazione per la rilevazione di eventi sismici);

2) in relazione ai balconi del prospetto sui cortile interno dell'immobile, ad eccezione del balcone di pertinenza della proprietà -OMISSIS- sito al terzo piano, la loro chiusura con verande costituite da alluminio anodizzato, vetro e alla base da pannelli.

Il dr. -OMISSIS- impugnava tale provvedimento con un ricorso depositato in segreteria il 04/03/2011.

L’intimato Comune di Acireale si costituiva in giudizio il 09/03/2011.

Il giorno 27 giugno 2022 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

Preliminarmente il Collegio esclude essersi verificata una causa di interruzione del presente giudizio. Infatti, per quanto in memoria depositata l’11/05/2022, il Comune intimato abbia rappresentato il sopravvenuto decesso del ricorrente, ciò non corrisponde alla dichiarazione di tale evento interruttivo ad opera del patrocinatore di quello, la quale soltanto avrebbe potuto determinare l’arresto del presente giudizio in base al combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 300 c.p.c,, ov’essa avesse posseduto i requisiti di forma previsti dalla norma menzionata da ultimo. A tal riguardo il primo comma della predetta norma prevede infatti che l’atto facente menzione del sopravvenuto decesso di parte attrice, in alternativa alla dichiarazione di tale evento in udienza, debba essere “ notifica (to) alle altre parti ”. Ma nel caso di specie esso è stato unicamente depositato in segreteria in data 16/05/2022, senza che vi sia prova (anche) della sua avvenuta notifica all’indirizzo del Comune intimato.

Quanto rilevato in precedenza comunque non esclude che altre cause possano precludere al Collegio di passare allo scrutinio delle censure formulate all’interno del ricorso in epigrafe.

Infatti, come risulta dalla memoria depositata l’11/05/2022 dal Comune intimato – e senza che a ciò abbiano fatto seguito repliche da parte del ricorrente -, quest’ultimo ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione edilizia -OMISSIS- per la esecuzione di lavori di demolizione degli interventi di cui alla impugnata ordinanza -OMISSIS- del 03/12/2010. Inoltre in data 18/01/2017 Agenti della Polizia Municipale del Comune di Acireale hanno eseguito presso l’immobile sito al quarto piano di via -OMISSIS-, un sopralluogo per il quale hanno redatto verbale di accertamento -OMISSIS- e dal quale risulta accertato che: “ la ditta -OMISSIS- ha demolito le opere realizzate abusivamente nel terrazzo di copertura a piano quarto ”. Mentre per quanto riguarda i balconi sul prospetto del cortile interno l’interesse ad impugnare forse neppure sussisteva ab origine – e comunque certo più non sussiste al momento della rimessione in decisione del presente ricorso. Infatti, per una rappresentazione dei fatti in ricorso che assume valore di verità processuale a norma del terzo comma dell’art. 64 c.p.a. per la mancata loro specifica contestazione da parte del Comune intimato costituitosi in giudizio, “ nei settori prospicienti il cortile interno, al fine di costituire maggiore aerazione ed illuminazione naturale diretta, con l’intento di non voler creare nessuna forma di ampliamento o maggiore utilizzo dell’area balconata chiusa, le tamponature in muratura venivano dismesse, ma a seguito della possibile contestazione (dopo l’ispezione del 17.12.2008) sono state ripristinate. La chiusura dei balconi è pertanto nello stato di fatto e di diritto come all’epoca della autorizzazione come accertato dalla relazione di consulenza tecnica versata in atti ”.

In base alle considerazioni che precedono il Collegio dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso in epigrafe.

La formula in rito giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

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