TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2019-11-22, n. 201901938
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2019
N. 01938/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01660/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cantafio, Olga Durante, Maria Caterina Inzillo e Maria Mirigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Catanzaro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della revoca licenza porto di fucile per uso caccia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Rilevato :
- che -OMISSIS-impugna, con richiesta di sospensione, la revoca da parte del Questore di Catanzaro della licenza di porto di fucile per uso caccia e del provvedimento di sua conferma in riesame adottati sul presupposto dell’intervenuto decreto penale di condanna del Gip del Tribunale di Catanzaro per violazione degli artt. 81 e 678 c.p., degli artt. 81 c.p., 53 e 55 del R.d. nr. 773/1931 e degli artt. 81 c.p. e 25 della legge nr. 110/75;
- che a fondamento dell’impugnazione ha spiegato due motivi così articolati 1) Violazione degli artt. 11 e 43 R.d. 18.6.1931, n. 773; 24 e 97 Cost., 3, 10 e 10 bis L. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, insufficienza ed incongruità della motivazione, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà e travisamento dei fatti, in quanto la condanna non era intervenuta per reati per cui è prevista l’automatica revoca della licenza, atteneva a mere contravvenzioni e posto che, a fronte delle le medesime osservazioni difensive spiegate, era stato archiviato l’avviato procedimento di revoca della licenza di armeria di cui era titolare; 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 166, comma 2, c.p. Eccesso di potere per insufficienza ed incongruità della motivazione, non