TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-07-10, n. 201901253

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-07-10, n. 201901253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201901253
Data del deposito : 10 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2019

N. 01253/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01352/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2018, proposto da
Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Salerno, Questura Napoli, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Questura di Salerno, Questura di Napoli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a.- del provvedimento del Questore di Salerno prot. in uscita n. 0033464 del 7.6.2018, successivamente comunicato, con il quale ha modificato le modalità di esecuzione del servizio di vigilanza saltuaria di zona qualora l'attività venga svolta in Napoli e provincia;

b.- della nota della Questura di Napoli Cat. 16C MIPG (FS)/DIV.P.A.S./IVP/M5 del 4.6.2018, menzionata nel predetto provvedimento, non conosciuta, con espressa riserva di m.a.;

c.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, fra cui la nota della Questura di Salerno, Divisione Amministrativa e Sociale, del 7.6.2018, a firma della Dirigente della Divisione P.A.S., dott.ssa Maria Curto, prot. in uscita n. 0034614 del 13.6.18, successivamente comunicata, con la quale è stato trasmesso al ricorrente Istituto l'impugnato provvedimento del Questore di Salerno,

nonchè

avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio

serbato dal Questore di Salerno in relazione all'interpello proposto dall'Istituto ricorrente, datato 27.6.18, inoltrato a mezzo pec in pari data, avente n. prot. 93/18, col quale si è richiesto se poteva ritenersi compatibile con le modifiche apportate al regolamento l'organizzazione di turni di servizio e pattugliamento svolti nel territorio di Napoli e Provincia da due gg.pp.gg. a bordo di due veicoli diversi che effettuano contestualmente e contemporaneamente il servizio e, conseguentemente,

per l'accertamento

dell'obbligo, da parte del Questore di Salerno, di provvedere in relazione al predetto interpello presentato dall'Istituto di Vigilanza La Torre.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Salerno e della Questura Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il presente ricorso, l’istituto di vigilanza la Torre Srl insorge avverso il provvedimento con cui il Questore di Salerno, in data 7.6.2018, aveva disposto la modifica delle modalità di esecuzione del servizio di vigilanza allorquando l’attività fosse svolta nel Comune di Napoli ovvero nella sua area metropolitana.

Deduceva in fatto l’odierna ricorrente di svolgere soltanto saltuariamente il servizio di vigilanza nella provincia di Napoli, in ragione anche dello sviluppo urbano contiguo fra qquest’ultima e quella di Salerno.

Tuttavia, con il gravato provvedimento il Questore di Salerno, richiamando la nota della Questura di Napoli del 4.6.18, aveva disposto la modifica dei già approvati regolamenti di servizio degli istituti di vigilanza privata operanti in provincia di Salerno, espressamente prescrivendo che, allorquando operassero nella provincia di Napoli, avrebbero dovuto svolgere il servizio di vigilanza saltuaria di zona impiegando due guardie particolari giurate.

L’ordinata modifica aveva comportato non poche problematiche rispetto alle modalità di svolgimento del servizio, soprattutto allorché nel turno di vigilanza fossero ricomprese località afferenti sia all’uno che all’altro ambito territoriale.

Nonostante avesse richiesto un chiarimento al Questore di Salerno in ordine alla possibilità di allestire il servizio con modalità alternative ma comunque assicuranti la sicurezza del servizio, l’amministrazione non aveva ritenuto necessario riscontrare le predette richieste.

Avverso il provvedimento de quo, la ricorrente società ha proposto le seguenti doglianze.

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (art.

3.c, D.M. n. 269/2010, All. D. – artt. 2 e 3, R.D.L. n. 1952/35 – R.D.L. n. 2144/36 – artt. 257 e segg., R.D. n. 635/40 - art. 3, l. n. 241/90 - Violazione del principio di leale collaborazione) – ECCESSO DI POTERE (difetto e carenza di istruttoria – difetto e carenza di motivazione – carenza dei presupposti – irragionevolezza – illogicità - carenza dell’interesse pubblico concreto -sviamento).

Il Questore di Salerno aveva ritenuto di adottare l’impugnato provvedimento di modifica dei regolamenti di servizio con riguardo a tutti gli istituti di vigilanza privata, senza tuttavia evidenziare quali fossero le effettive e concrete carenze dello specifico regolamento dell’istituto ricorrente precedentemente approvato, tali da rendere necessario il disposto adeguamento nel senso di svolgere il servizio nella provincia di Napoli con due guardie particolari, anziché con una.

Inoltre, il provvedimento si limitava a richiamare la nota della Questura di Napoli del 4.6.2018 laddove era stata evidenziata la peculiarità del territorio della relativa provincia sotto il profilo dell’allarme sociale, senza tuttavia procedere ad esternare quali fossero le specifiche ed attuali ragioni che avevano indotto a modificare il regolamento in essere.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (art.

3.c, D.M. n. 269/2010, All. D. – artt. 2 e 3, R.D.L. n. 1952/35 – R.D.L. n. 2144/36 – artt. 257 e segg., R.D. n. 635/40 - art. 3, l. n. 241/90 - Violazione del principio di leale collaborazione) – ECCESSO DI POTERE (difetto e carenza di istruttoria – difetto e carenza di motivazione – carenza dei presupposti – irragionevolezza – illogicità - carenza dell’interesse pubblico concreto).

Censurava il gravato provvedimento anche sotto un ulteriore profilo: il Questore di Salerno non solo non aveva precisato le ragioni che avevano indotto ad un aggravamento delle modalità di espletamento del servizio, ma aveva anche omesso di considerare la possibilità di conseguire il medesimo risultato con le modalità già previste per l’organizzazione di turni di servizio e pattugliamento svolti nell’area napoletana con due gg.pp.gg. che effettuavano il servizio contemporaneamente e contestualmente a bordo, tuttavia, di due veicoli diversi.

Del tutto obliate erano state le concrete segnalate difficoltà organizzative nel gestire il servizio “a cavallo” delle due Province, la cui linea di demarcazione territoriale era spesso interessata da un unico agglomerato insediativo urbano, senza soluzione di continuità.

Ne conseguiva l’illegittimità del provvedimento impugnato sia a causa dell’omessa indicazione delle specifiche ed attuali ragioni (sopraggiunte rispetto al passato) che imponevano l’utilizzo contemporaneo di due guardie giurate, sia in ragione dell’omessa considerazione che il servizio avrebbe potuto essere eseguito nei termini e nei modi indicati dall’Istituto ricorrente.

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (art.

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