TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-04-28, n. 202300679

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-04-28, n. 202300679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300679
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 00679/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00845/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 845 del 2021, proposto da
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati B B e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati M V e B V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Bari, lungomare N. Sauro, nn. 31-33;

il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Bari, via Melo n. 97, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la condanna

della Regione Puglia al pagamento, in favore della ricorrente, dell’importo di € 661.000,00, oltre interessi e rivalutazione, in ragione - e previo accertamento - dell’inadempimento degli obblighi assunti dalla Regione Puglia con l’accordo di programma del 6.8.2002 concluso con la stessa circa l’obbligazione di pagamento relativa ai costi inerenti la cd. “scorta tecnica” dei rotabili dell’importo di € 661.000,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il Consigliere R T e uditi l’Avvocato Stefania Miccoli, su delega orale degli Avvocati M M e Bruno Binetti, per la ricorrente, l’Avvocato dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale, e l’Avvocato B V, per la Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. In data 6.8.2002 la Regione Puglia, che aveva già acquisito la diponibilità nel bilancio regionale delle risorse ex l. n. 297/1978, e Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. – da ora in poi FAL - sottoscrivevano “Accordo di programma ai sensi del contratto ponte di servizio stipulato tra la regione e società il 20.1.01 per investimenti nella rete e nel materiale rotabile” .



1.1. L’art. 3 di detto accordo stabiliva che le relative risorse fossero destinate, tra l’altro: a) al materiale rotabile ferroviario, allo scopo di renderlo adeguato, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, alle necessità dei servizi ferroviari ed automobilistici gestiti in Puglia;
b) agli impianti fissi, all’armamento, alle attrezzature e tecnologie finalizzate al miglioramento del regime di circolazione dei treni sotto l’aspetto della sicurezza e della regolarità dell’esercizio.



1.2. Sulla scorta del predetto accordo di programma, modificato parzialmente il 25.02.2008, nel 2010 FAL indiceva una gara per la progettazione esecutiva e l’acquisizione di una fornitura di n. 9 automotrici, comprendente anche una scorta tecnica, la cui copertura finanziaria veniva garantita per n. 8 automotrici da fondi comunitari a valere sul PO-

FESR

2007/2013 e per n. 1 automotrice da fondi statali a valere sull’accordo di programma tra l’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia.



1.3. In riscontro alla nuova “istanza di ammissione a finanziamento” formulata dalla Società ricorrente con nota del 17.11.2011, con la determinazione dirigenziale n. 318/2011 la Regione ammetteva la stessa ad altro finanziamento per l’acquisizione di ulteriori 2 automotrici a due casse, per un importo pari ad € 8.550.706,00.

Pertanto FAL e l’aggiudicataria Stadler stipulavano il II atto aggiuntivo finalizzato all’acquisto delle due automotrici (la normativa di gara prevedeva, infatti, la possibilità per FAL di ottenere n. 10 ulteriori automotrici, qualora fossero stati ottenuti nuovi finanziamenti).



1.4. In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2641 del 04.12.2012, l’Amministrazione regionale e FAL procedevano alla stipula di un nuovo accordo integrativo dell’accordo del 06.08.2002, sottoscritto l’11.01.2013.



2. Secondo il disposto dell’accordo di programma, FAL trasmetteva alla Regione Puglia la nota prot. 318 del 15.4.13 e successive integrazioni con il quadro economico del materiale rotabile relativo a 3 automotrici a due casse, di cui 1 rientrante nella fornitura originaria di 9 automotrici e 2 nella fornitura di cui all’atto aggiuntivo FAL/Stadler.



2.1. Con determina n. 102/2013 il Servizio di Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale della Regione - Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità approvava il quadro economico

presentato da FAL, ma stralciava provvisoriamente la somma di € 661.000,00 riferita a scorta tecnica, riservandosi approfondimenti. Si legge testualmente a pag. 3 della determina: “In relazione a quanto sopra esposto, si propone l’approvazione del quadro economico presentato dalla società, stralciando, allo stato, la somma di € 661.000,00 per ulteriori approfondimenti” .



2.2. Con nota prot. 1277 del 29.04.2014, la Regione Puglia chiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – USTIF “un parere sulla validità tecnica dell’acquisizione dei carrelli (come materiale di scorta) e se tale spesa possa configurarsi quale fattispecie prevista dalla citata legge n. 297/78” .

L’Ufficio ministeriale interpellato, con nota prot. 861 del 06.05.2014, riscontrava la suddetta richiesta, rappresentando che “l’intendimento aziendale della Ferrovie Appulo Lucane di acquistare carrelli e rodiggi completi di scorta al fine di espletare la manutenzione ordinaria del materiale rotabile senza ricorrere al fermo del treno, costituisce implementazione tecnologica tale da farla configurare nella fattispecie prevista dalla L. 297/78” .



2.3. Successivamente, con determina dirigenziale n. 75 del 13.09.2017, la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana - Sezione Infrastrutture e Mobilità prendeva atto della omologazione FAL della spesa del quadro economico relativo all’acquisto di materiale rotabile - esattamente degli 8 treni finanziati con le risorse di cui all’azione 5.4.1. del PO

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