TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202300828
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 00828/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2010, proposto da
Comune di Santa Giustina in Colle in persona del Sindaco pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Difensore Civico Regionale, non costituito in giudizio;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B P, E Z, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
nei confronti
Albino Cazzaro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Difensore Civico Regionale del Veneto prot. n. 409 del 17.3.2010, ad oggetto: "Istanza di permesso a costruire presso il Comune di Santa Giustina in Colle”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2023 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Santa Giustina in Colle (PD) ha domandato l’annullamento del provvedimento (prot. 409 del 17.03.2010) emesso dal Difensore civico regionale ai sensi dell’art. 136 del T.U.E.L. 1.1. Con esso, il Comune è stato diffidato ad accogliere l'istanza di permesso a costruire presentata dal privato, sulla quale l’ente locale aveva già provveduto in senso negativo con proprio provvedimento del 24.09.2009 (prot. n. 9597).
1.2. Secondo il Comune, il Difensore civico avrebbe agito al di là delle proprie competenze, illegittimamente sostituendosi all’ente locale nell’esercizio delle proprie funzioni. Sono dedotti, in particolare, i seguenti motivi:
I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, degli artt. 7 ed 8 della L.R. Veneto 6 giugno 1988 n. 28”;
II. “Violazione degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed eccesso di potere per sviamento ed inosservanza di circolari”;
III. “Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti”;
IV. “Violazione del principio di inoppugnabilità del provvedimento amministrativo”;
V. “Eccesso di potere per violazione dell'art. 13 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380”;
VI. “Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della