TAR Latina, sez. I, sentenza 2010-12-15, n. 201001981
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N. 01981/2010 REG.SEN.
N. 00407/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2001, proposto da:
P F, rappresentato e difeso dall'avv. G D C, con domicilio eletto in Latina, viale dello Statuto, 35;
contro
Comune di Latina, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. F D L, domiciliato in Latina, via Farini 2 Int.2;
per l'annullamento
del provvedimento del 12.1.2001, prot. 4193, notificato il 15.2.2001, con cui il comune di Latina ha rigettato le richieste di condono edilizio n. prot. gen. 31056 del 16.5.1986 e n. prot. gen. 14005 del 23.2.1995.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 5 aprile 2001e depositato il successivo giorno 13, il sig. P F ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale il Comune di Latina ha rigettato due domanda di condono (presentate nel 1986 e nel 1995) relative a opere edilizie consistenti nell’ampliamento di preesistente corpo di fabbrica (piano terra destinato a uso negozio-magazzino e piano primo destinato a uso abitativo).
2) Spiega l’Amministrazione, nella motivazione a sostegno del provvedimento, che la sanatoria è impedita dalla previsione di cui all’art. 33 lett. a) e b) della L. 47/85;in particolare, nella fattispecie sussistono vincoli di inedificabilità assoluta preesistenti alla realizzazione delle opere in questione, rappresentati dal D.M. 1.4.1968 che fissa le distanza minime a protezione del nastro stradale, e dal R.D. 523/1904 contenente norme a tutela delle acque pubbliche.
Le opere, infatti, sono state realizzate a distanza inferiore di 20 mt dal ciglio della strada comunale via della Striscia e a ridosso dell’argine del fiume Sisto (come evidenziato nel parere rilasciato ex art. 32 dal dirigente del settore urbanistica in data 16.6.1999).
3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione degli artt. 35 e 32 L. 47/85. Difetto di motivazione.
Il parere discrezionale rilasciato ex art. 32 dal dirigente e richiamato nel provvedimento impugnato si limita a sostenere il mancato rispetto della distanza minima dal fiume Sisto senza valutare l’effettiva e definitiva compromissione dei valori corrispondenti a interessi pubblici primari tutelati dagli strumenti vincolistici.
II) Violazione e falsa applicazione del D.M.