TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-12-10, n. 202112805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-12-10, n. 202112805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112805
Data del deposito : 10 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2021

N. 12805/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04616/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, P.Le Don Giovanni Minzoni 9;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro- tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (prot. n. -OMISSIS-, doc. 1), datato 2.4.2021 e notificato in pari data, con il quale è stata disposta la sospensione dal servizio “sino all'esito del procedimento disciplinare che sarà avviato ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a), b), d)” del d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 449;

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ulteriore, antecedente, successivo, connesso e lesivo degli interessi del ricorrente al mantenimento in servizio;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio ed alla restitutio in integrum ai fini retributivi, previdenziali e assistenziali ed al risarcimento dei danni subiti e subendi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso parte ricorrente, assistente capo coordinatore del Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso il D.A.P., impugna il decreto n. -OMISSIS- del 2 aprile 2021, con il quale è stata disposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio per motivi disciplinari ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8 del d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 e 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con decorrenza dalla data di notifica dello stesso, nelle more dell'esito del procedimento disciplinare da avviarsi nei termini di legge.

La sospensione trovava i suoi presupposti di fatto nella circostanza che a seguito di controllo e successiva perquisizione personale e veicolare il predetto veniva stato trovato in possesso di un involucro di plastica, consegnato spontaneamente, contenente sostanza semisolida bianca risultata positiva al successivo narcotest per la cocaina per un peso lordo di grammi 4,3 (lordi) e quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica;
in occasione del ritiro dell’arma individuale, il ricorrente consegnava spontaneamente altre n. 16 cartucce calibro 9, lotto 95, dichiarando di averle ricevute durante il corso di formazione presso la Scuola di formazione di (omissis) nell'anno 1995 (v.nota di limitata divulgazione n. -OMISSIS-del 1° aprile 2021).

I motivi di censura sono stati affidati a:

1) Eccesso di potere, per illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà e insufficienza di motivazione;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 D. Lgs. 449/1992;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 92

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