TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-11-07, n. 202301310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-11-07, n. 202301310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301310
Data del deposito : 7 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2023

N. 01310/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00570/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Prof. A M, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Sagarriga Visconti, n. 64;

contro

Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T S T, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Manfredonia, piazza del Popolo, n. 8, presso l’Avvocatura comunale;

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia - Consorzio -OMISSIS-di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Prof. Giuseppe Trisorio Liuzzi e dall’avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della determinazione del Dirigente del Settore VI n. 240 del 7.3.2022 (comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 8.3.2022), con cui il Comune di Manfredonia ha dichiarato la “…nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 smi segnalazione certificata di inizio attività prot.llo 45690 del 17-11-2020 e comunicazione inizio lavori asseverata prot.llo 43 del 03-01-2021”;

- di tutti gli atti in esso richiamati, quali presupposti, ivi compresi - ed ove occorra:

- la nota del 30.12.2021 del Consorzio -OMISSIS-(acquisita al prot. comunale al n.54591 del 31.12.2021);

- la relazione di servizio del 3.1.2022 della Polizia locale di Manfredonia;

- la nota di comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di nullità n. 2936 del 21.1.2022;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 24.10.2022, per l’annullamento:

- dell'ordinanza prot. n. 24 del 29.9.2022 (comunicata a mezzo pec in data 5.10.2022), a firma del Dirigente del VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, con cui il Comune di Manfredonia ha ingiunto alla -OMISSIS-, in qualità di proprietaria dell'edificio “B”, di “…demolire entro 90 giorni… le opere abusive, individuate e descritte in premessa, provvedendo, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi…” e della ivi richiamata e presupposta comunicazione dell'U.T.C. del Settore Urbanistico comunale prot. n. 38294 del 15.9.2022;

- dell'atto prot. n. 41558 del 7.10.2022, a firma dello stesso Dirigente del VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, con cui l'Ente locale ha comunicato “…l'inammissibilità, ex art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., della SCIA prot. n. 37526 del 12.9.2022” presentata dalla Società -OMISSIS- per il completamento del già autorizzato Edificio “B” della struttura Centro Direzionale e Commerciale in zona -OMISSIS-, sito nel territorio comunale e distinto in catasto terreni al Fg. 24 - p.lla 807, che costituisce anche un illegittimo arresto procedimentale;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti alla ricorrente;

- della determinazione dirigenziale n. 240 del 7.3.2022, impugnata con il ricorso principale, con cui il Comune di Manfredonia ha dichiarato la “...nullità ex art. 21-septies l. 241/1990” della SCIA prot. n. 45690 del 17.11.2020 e della CILA prot. n. 43 del 3.1.2021 presentate dalla -OMISSIS-.

Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia e del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia - Consorzio -OMISSIS-di Foggia;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023, tenutasi come da relativo verbale, la dott.ssa M L R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente si duole della dichiarazione di nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data 17.11.2020 prot. 45690 dalla -OMISSIS- e della connessa comunicazione di inizio lavori asseverata del 3 gennaio 2021 .

La determinazione impugnata è stata motivata: dalla mancanza di idoneo titolo per la presentazione della pratica edilizia – “considerato che la proprietà del plesso immobiliare, alla data di presentazione della istanza, risulta essere la società -OMISSIS-” ;
dall’assenza di perizia giurata sulla consistenza e sullo stato dei lavori di cui ai Permessi di Costruire n. 219 del 23-08-2010 e successiva variante n. 299 del 23-11-2010, e sulle relative prescrizioni in essi previste ;
dall’assenza del nu lla-osta del Consorzio -OMISSIS- di Foggia, necessario e propedeutico alla esecuzione dei lavori, ai sensi del vigente Regolamento Sportello Insediativo -OMISSIS- Foggia .

Al riguardo l’interessata espone di avere acquistato con atto di compravendita del 17 febbraio 2017 dalla società -OMISSIS- la “quasi totalità” degli immobili ubicati nel comune di Manfredonia, facenti parte del cosiddetto “Edificio B” (distinto nel catasto terreni al Fg. 24, P.lla 807) in cambio dell’esecuzione dei lavori per il completamento e la finitura dei medesimi immobili (ricadenti nel comprensorio del Consorzio -OMISSIS-di Foggia) e che con S.C.I.A. prot. n. 45690 del 17.11.2020 si è segnalato al comune di Manfredonia l’avvio di lavori edilizi per il completamento dell’Edificio B, in variante al P.d.C. n. 219 del 23.8.2010 e alla SCIA n. 26720 del 24.7.2015.

A sostegno del gravame la società ha dedotto profili di violazione di legge ed eccesso di potere, ribaditi ed ampliati con i motivi aggiunti del 24 ottobre 2022, proposti avverso la successiva ordinanza di demolizione dei manufatti de quibus, così rubricati:

- quanto al ricorso introduttivo: I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 31, co. 4, del d.lgs.

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