TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300981

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300981
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 00981/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00396/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2022, proposto da
Caccia Pesca e Ambiente (CPA) Puglia, Arci Caccia Puglia, Anuu Puglia, Enalcaccia Puglia, Italcaccia Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato A O, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F Z e C P C, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;



nei confronti

A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) Bari, A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) Taranto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 29.11.2021 n. 1932, pubblicata nel BURP n. 5 del 14.01.2022, con cui (tra l’altro) è stato ampliato il perimetro delle Aree Contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali tra cui:

la determinazione/deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia in data 11/01/2019 di condivisione della proposta di candidatura dei territori del Parco e delle aree limitrofe a Geoparco Unesco;

gli atti e le note relativi all’attività di interlocuzione avviata a partire da ottobre 2019, nonché i verbali relativi agli incontri di cui si fa menzione nella Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 29.11.2021 n. 1932;

la Deliberazione della Comunità del Parco n. 02 del 13.07.2021 avente ad oggetto “indirizzo su aree contigue ex art. 32, Legge n. 394/1991”;

la nota prot. n. 3466 del 29.07.2021 dell’Ente Parco di trasmissione della deliberazione della Comunità del Parco n. 02/2021;

la nota prot. n. 4172 del 21.09.2021 dell’Ente Parco avente ad oggetto “definizione proposta perimetrazione aree contigue. Convocazione incontro”;

il verbale dell’incontro del 28.9.2021 (di contenuto ignoto ai ricorrenti);

la nota prot. n. 5236 del 16.11.2021 dell’Ente Parco avente ad oggetto “proposta di perimetrazione delle aree contigue ex art. 32 della L. 394/91, quale perimetro dell’aspirante Geoparco-Trasmissione shapefile”;

la nota del 19/01/2022 (erroneamente datata 2021, n. prot. incomprensibile) dell’Assessorato all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste della Regione Puglia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - Dall’esposizione delle parti e dagli atti di causa si evince quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale pugliese del 22 marzo 2016, n. 314, recante “ Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e Regolamento - approvazione ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 12, comma 3 e conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 ”, veniva approvato definitivamente il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (costituito dagli elaborati elencati nelle premesse della ridetta deliberazione, ivi inclusa la Carta della zonizzazione e delle aree contigue) e il relativo Regolamento, previa acquisizione (rientrando il Piano del Parco nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 - cfr. le premesse alla ridetta deliberazione regionale n. 314/2016) del parere di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) comprensiva di valutazione di incidenza, giusta determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della regione Puglia n. 227 del 24 giugno 2015 .

Con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 314/2016 venivano individuati, d’intesa con l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, i confini delle aree contigue, come proposti nel succitato Piano, ai sensi dell’art. 32, comma 2 della legge n. 394/1991.

In seguito, il Consiglio direttivo dell’Ente Parco, nella seduta tenutasi in data 11 gennaio 2019, condivideva la proposta di candidatura dei territori compresi nel Parco e nelle aree ad esso limitrofe a Geoparco UNESCO, in ragione della valenza del patrimonio geologico-ambientale presente all’interno dei predetti territori.

A partire dall’ottobre 2019, in vista della candidatura a Geoparco UNESCO del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, veniva avviata un’interlocuzione fra il Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità e l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, finalizzata alla definizione del Regolamento delle aree contigue al parco ed alla loro perimetrazione. Tale interlocuzione si svolgeva anche attraverso diversi incontri fra rappresentanti del Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità, dell’Ente gestore, degli altri Servizi regionali coinvolti, nonché delle Amministrazioni comunali, i cui territori sono ricompresi all’interno del perimetro delle aree contigue (così la gravata deliberazione regionale n. 1932/2021).

Con deliberazione n. 02/2021 del 13 luglio 2021, recante ad oggetto “ Indirizzo su aree contigue ex art. 32 Legge 394/1991 ”, la Comunità del Parco esprimeva indirizzo favorevole alla nuova proposta di perimetrazione delle aree contigue, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge n. 394/1991.

Con successiva nota prot. n. 4172/2021 del 21 settembre 2021, l’Ente Parco invitava i Sindaci dei Comuni del Parco, il Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità e il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Bari, a un incontro volto a condividere l’ipotesi ultima di perimetrazione discussa con l’Ufficio Parchi regionale in data 3 settembre 2021; detto incontro si svolgeva il 28 settembre 2021.

Con nota prot. n. 5236/2021 del 16 novembre 2021, a firma del Presidente dell’Ente di gestione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, avente ad oggetto “ Proposta perimetrazione delle aree contigue ex art. 32 della L. 394/91, quale perimetro dell’Aspirante Geoparco - Trasmissione shapefile ”, veniva dato atto che, nell’incontro del 28 settembre 2021 anche con le Amministrazioni locali, era stata condivisa l’ipotesi di far coincidere la perimetrazione dell’aspirante Geoparco con quella delle aree contigue ex art. 32 della legge n. 394/1991 e di comprendere all’interno della stessa gli interi territori comunali, escludendo solo i territori dei parchi regionali interessati. Con la medesima nota, il Presidente dell’Ente Parco informava che, con riferimento al sopra citato proposto Geoparco UNESCO, “lo scorso 21 giugno 2021 il Comitato Nazionale Italiano UNESCO Global Geoparks ha annunciato al Segretario del IGCP il supporto alla relativa candidatura per l’anno 2021”.

Con la deliberazione n. 1932 del 29 novembre 2021, pubblicata nel B.U.R.P. n. 5 del 14 gennaio 2022, la Giunta regionale pugliese approvava la nuova perimetrazione delle aree contigue alle aree protette del Parco nazionale dell’Alta Murgia, ai sensi dell’art. 32, comma 2 della legge n. 394/1991, e decideva di sostenere la candidatura del territorio del Parco e delle sue aree contigue a Geoparco UNESCO.

1.1 - Caccia Pesca e Ambiente (CPA) Puglia, Arci Caccia Puglia, Anuu Puglia, Enalcaccia Puglia, Italcaccia Puglia - di seguito insieme anche solo parte ricorrente - espongono di essere “ associazioni, tutte regolarmente riconosciute e portatrici di un interesse giuridicamente qualificato all’impugnazione di provvedimenti lesivi dell’esercizio dell’attività venatoria, tra i quali rientra l’incongruo e illegittimo ampliamento delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che sottrae all’esercizio della caccia un’ampia estensione territoriale, ricadente all’interno degli ATC di Bari e Taranto ”.

Impugnano, domandandone l’annullamento:

- la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1932 del 29 novembre 2021, con cui (tra l’altro) è stato ampliato il perimetro delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia;

- tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, di cui in epigrafe.

A sostegno dell’impugnazione interposta deducono le seguenti censure, così rubricate:

I. Violazione dell’art 6 Dlgs 3.04.2006, n. 152, degli artt. 5 e 8 D.P.R. 357/97, dell’art. 3 L.R.P. 14.12.2012, n.44. Eccesso di potere per carenza di presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, L. 6.12.1991, n. 394. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dall’art. 10 Legge n. 157/1992 e dell’art. 7, comma 3, L.R.P. 59/2017. Eccesso di potere per sviamento, carenza di necessario presupposto, carenza istruttoria, violazione del giusto procedimento, illogicità, motivazione carente e contraddittoria.

1.2 - Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia.

1.3 - Si è costituita in giudizio la regione Puglia, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un Comune controinteressato e per difetto di interesse.

Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

1.4 - Le parti hanno successivamente

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