TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300981

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300981
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 00981/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00396/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2022, proposto da
Caccia Pesca e Ambiente (CPA) Puglia, Arci Caccia Puglia, Anuu Puglia, Enalcaccia Puglia, Italcaccia Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato A O, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F Z e C P C, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti

A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) Bari, A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) Taranto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 29.11.2021 n. 1932, pubblicata nel BURP n. 5 del 14.01.2022, con cui (tra l’altro) è stato ampliato il perimetro delle Aree Contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali tra cui:

la determinazione/deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia in data 11/01/2019 di condivisione della proposta di candidatura dei territori del Parco e delle aree limitrofe a Geoparco Unesco;

gli atti e le note relativi all’attività di interlocuzione avviata a partire da ottobre 2019, nonché i verbali relativi agli incontri di cui si fa menzione nella Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 29.11.2021 n. 1932;

la Deliberazione della Comunità del Parco n. 02 del 13.07.2021 avente ad oggetto “indirizzo su aree contigue ex art. 32, Legge n. 394/1991”;

la nota prot. n. 3466 del 29.07.2021 dell’Ente Parco di trasmissione della deliberazione della Comunità del Parco n. 02/2021;

la nota prot. n. 4172 del 21.09.2021 dell’Ente Parco avente ad oggetto “definizione proposta perimetrazione aree contigue. Convocazione incontro”;

il verbale dell’incontro del 28.9.2021 (di contenuto ignoto ai ricorrenti);

la nota prot. n. 5236 del 16.11.2021 dell’Ente Parco avente ad oggetto “proposta di perimetrazione delle aree contigue ex art. 32 della L. 394/91, quale perimetro dell’aspirante Geoparco-Trasmissione shapefile”;

la nota del 19/01/2022 (erroneamente datata 2021, n. prot. incomprensibile) dell’Assessorato all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste della Regione Puglia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Dall’esposizione delle parti e dagli atti di causa si evince quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale pugliese del 22 marzo 2016, n. 314, recante “ Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e Regolamento - approvazione ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 12, comma 3 e conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 ”, veniva approvato definitivamente il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (costituito dagli elaborati elencati nelle premesse della ridetta deliberazione, ivi inclusa la Carta della zonizzazione e delle aree contigue) e il relativo Regolamento, previa acquisizione (rientrando il Piano del Parco nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 - cfr. le premesse alla ridetta deliberazione regionale n. 314/2016) del parere di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) comprensiva di valutazione di incidenza, giusta determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della regione Puglia n. 227 del 24 giugno 2015 .

Con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 314/2016 venivano individuati, d’intesa con l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, i confini delle aree contigue, come proposti nel succitato Piano, ai sensi dell’art. 32, comma 2 della legge n. 394/1991.

In seguito, il Consiglio direttivo dell’Ente Parco, nella seduta tenutasi in data 11 gennaio 2019, condivideva la proposta di candidatura dei territori compresi nel Parco e nelle aree ad esso limitrofe a Geoparco UNESCO, in ragione della valenza del patrimonio geologico-ambientale presente all’interno dei predetti territori.

A partire dall’ottobre 2019, in vista della candidatura a Geoparco UNESCO del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, veniva avviata un’interlocuzione fra il Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità e l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, finalizzata alla definizione del Regolamento delle aree contigue al parco ed alla loro perimetrazione. Tale interlocuzione si svolgeva anche attraverso diversi incontri fra rappresentanti del Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità, dell’Ente gestore, degli altri Servizi regionali coinvolti, nonché delle Amministrazioni comunali, i cui territori sono ricompresi all’interno del perimetro delle aree contigue (così la gravata deliberazione regionale n. 1932/2021).

Con deliberazione n. 02/2021 del 13 luglio 2021, recante ad oggetto “ Indirizzo su aree contigue ex art. 32 Legge 394/1991 ”, la Comunità del Parco esprimeva indirizzo favorevole alla nuova proposta di perimetrazione delle aree contigue, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge n. 394/1991.

Con successiva nota prot. n. 4172/2021 del 21 settembre 2021, l’Ente Parco invitava i Sindaci dei Comuni del Parco, il Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità e il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Bari, a un incontro volto a condividere l’ipotesi ultima di perimetrazione discussa con l’Ufficio Parchi regionale in data 3 settembre 2021;
detto incontro si svolgeva il 28 settembre 2021.

Con nota prot. n. 5236/2021 del 16 novembre 2021, a firma del Presidente dell’Ente di gestione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, avente ad oggetto “ Proposta perimetrazione delle aree contigue ex art. 32 della L. 394/91, quale perimetro dell’Aspirante Geoparco - Trasmissione shapefile ”, veniva dato atto che, nell’incontro del 28 settembre 2021 anche con le Amministrazioni locali, era stata condivisa l’ipotesi di far coincidere la perimetrazione dell’aspirante Geoparco con quella delle aree contigue ex art. 32 della legge n. 394/1991 e di comprendere all’interno della stessa gli interi territori comunali, escludendo solo i territori dei parchi regionali interessati. Con la medesima nota, il Presidente dell’Ente Parco informava che, con riferimento al sopra citato proposto Geoparco UNESCO, “lo scorso 21 giugno 2021 il Comitato Nazionale Italiano

UNESCO

Global Geoparks ha annunciato al Segretario del IGCP il supporto alla relativa candidatura per l’anno 2021”.

Con la deliberazione n. 1932 del 29 novembre 2021, pubblicata nel B.U.R.P. n. 5 del 14 gennaio 2022, la Giunta regionale pugliese approvava la nuova perimetrazione delle aree contigue alle aree protette del Parco nazionale dell’Alta Murgia, ai sensi dell’art. 32, comma 2 della legge n. 394/1991, e decideva di sostenere la candidatura del territorio del Parco e delle sue aree contigue a Geoparco UNESCO.

1.1 - Caccia Pesca e Ambiente (CPA) Puglia, Arci Caccia Puglia, Anuu Puglia, Enalcaccia Puglia, Italcaccia Puglia - di seguito insieme anche solo parte ricorrente - espongono di essere “ associazioni, tutte regolarmente riconosciute e portatrici di un interesse giuridicamente qualificato all’impugnazione di provvedimenti lesivi dell’esercizio dell’attività venatoria, tra i quali rientra l’incongruo e illegittimo ampliamento delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che sottrae all’esercizio della caccia un’ampia estensione territoriale, ricadente all’interno degli ATC di Bari e Taranto ”.

Impugnano, domandandone l’annullamento:

- la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1932 del 29 novembre 2021, con cui (tra l’altro) è stato ampliato il perimetro delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia;

- tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, di cui in epigrafe.

A sostegno dell’impugnazione interposta deducono le seguenti censure, così rubricate:

I. Violazione dell’art 6 Dlgs 3.04.2006, n. 152, degli artt. 5 e 8 D.P.R. 357/97, dell’art. 3 L.R.P. 14.12.2012, n.44. Eccesso di potere per carenza di presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, L. 6.12.1991, n. 394. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dall’art. 10 Legge n. 157/1992 e dell’art. 7, comma 3, L.R.P. 59/2017. Eccesso di potere per sviamento, carenza di necessario presupposto, carenza istruttoria, violazione del giusto procedimento, illogicità, motivazione carente e contraddittoria.

1.2 - Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia.

1.3 - Si è costituita in giudizio la regione Puglia, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un Comune controinteressato e per difetto di interesse.

Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

1.4 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

1.5 - All’udienza pubblica in data 11 gennaio 2023, la causa, trattata nella stessa udienza con il ricorso connesso n. 405/2022, è stata introitata per la decisione.

2. - Preliminarmente, dato atto che nella causa connessa n. 405/2022 (avente a oggetto la domanda di annullamento della medesima deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 1932/2021) è stato chiesto valutarsi l’opportunità della riunione ex art. 70 Cod. Proc. Amm. con il presente giudizio n. 396/2022, il Collegio ritiene non opportuno aderire alla richiesta riunione dei ricorsi, contestualmente decisi (il che è idoneo a garantire il paventato contrasto di decisioni).

3. - Si può prescindere dalle eccezioni preliminari spiegate dalla regione Puglia resistente, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

4. - Parte ricorrente lamenta, essenzialmente, l’omissione del procedimento di V.A.S. e di valutazione di incidenza.

Assume che, “ Ai sensi dell’art. 6, comma 2, Dlgs. 152/2006 e dell’art. 3, comma 3 let. b), L.R.P. 44/2012 sono sottoposti a VAS tutti gli atti di programmazione e/o pianificazione per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione, tra gli altri, degli uccelli selvatici, si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. 357/1997 ”, sicchè “ l’esorbitante ampliamento delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia avrebbe dovuto essere accompagnato (oltre che dai piani, dai programmi e dalle misure di disciplina della caccia) anche dagli studi necessari ad individuare e valutare i riflessi di una scelta così impattante sull’esercizio dell’attività faunistico-venatoria ”, come già accaduto con la deliberazione n. 314 del 22 marzo 2016 (approvazione del Piano del parco), preceduta da un articolato iter istruttorio, comprensivo del procedimento di VAS e di Valutazione di incidenza, e considerato che <<
una riduzione dell’attività venatoria nelle aree c.d. “contigue”, porta necessariamente ad una concentrazione della medesima attività nelle aree c.d. “libere”, con conseguenze rilevanti sulla fauna e sugli equilibri tra le specie >>, non potendo a tale carenza sopperire la V.A.S. e la V.Inc.A. espletate dalla Regione in sede di approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, “ trattandosi di studi calibrati sulla originaria composizione delle aree contigue del Parco Nazionale dell’Alta Murgia” .

4.1 - Le censure sono infondate.

4.2 - Giova rammentare che l’art. 12 (“ Piano per il parco ”) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“ Legge quadro sulle aree protette ”) disciplina la procedura di adozione e definitiva approvazione dei piani dei parchi, in particolare:

- “ Il piano è predisposto e adottato dall’Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso ” (comma 3);

- “ Il piano di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell’Ente parco è depositato per sessanta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate;
chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l’Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d’intesa con l’Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d’intesa, oltre che con l’Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall’Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall’adozione da parte dell’Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell’articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell’articolo 156 del medesimo decreto legislativo
” (comma 4);

- “ Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall’Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell’art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l’osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d’uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori ” (comma 2);

- “ Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni ” (comma 6).

4.2.1 - L’art. 32 (“ Aree contigue ”), incluso nel Titolo IV - “ Disposizioni finali e transitorie ”, della medesima legge 6 dicembre 1991, n. 394 dispone, in particolare, che:

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