TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-12-09, n. 201500539
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N. 00539/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2013, proposto da:
S V, rappresentato e difeso dall'avv. N F, con domicilio eletto presso Irina Carli Avv. in Trieste, Via Imbriani 4;
contro
Universita' degli Studi di Udine;
per l'annullamento
della determinazione dell’Università degli Studi di Udine prot. 19541 del 21/11/2012 comunicata al ricorrente in pari data e di tutti gli ulteriori atti, connessi, precedenti e conseguenti;
nonchè, per il riconoscimento del diritto del Prof. S V, ai sensi dell’art. 103 del DPR 11 luglio 1982, alla valutazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo a Professore Ordinario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. U Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, professore ordinario presso l’Università degli studi di Udine, chiede l’annullamento della determinazione rettorale del 21 novembre 2012 e chiede altresì il riconoscimento del suo diritto alla valutazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo a professore ordinario ai sensi dell’art 103 del dPR 11 luglio 1982 n 382.
L’università non ha concesso la valutazione dei servizi pregressi in quanto sarebbero decorsi i termini di un anno per la presentazione della relativa domanda.
A sostegno il ricorrente deduce la violazione del’art 103 del dPR 382 del 1980 ed eventuale incostituzionalità di detto articolo. La norma ha posto un termine che non può essere considerato perentorio, posto che non è stata ripetuta la precedente dizione che specificava “a pena di decadenza”.
A sostegno illustra una copiosa giurisprudenza conforme alla tesi sostenuta in ricorso.
L’Università di Udine non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente, con atto depositato in data 1 dicembre 2015, ha dichiarato di non avere più alcun interesse alla coltivazione del ricorso, avendo l’Università adempiuto spontaneamente.
DIRITTO
Il ricorrente, professore universitario, agisce in giudizio per vedere accertato il suo diritto al calcolo ai fini della ricostruzione della carriera dei periodi fuori ruolo, e per l’annullamento del diniego formulato dal rettore dell’Università sulla base della presunta tardività della relativa domanda.
Considerato che il ricorrente, con atto depositato in data 1 dicembre 2015, ha dichiarato di non avere più alcun interesse alla coltivazione del ricorso, avendo l’Università adempiuto spontaneamente, non resta che dichiararlo improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio, considerate le passate oscillazioni giurisprudenziali in materia, si possono compensare.