TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-10-23, n. 202010865
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2020
N. 10865/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08632/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8632 del 2007, proposto da
PA (Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Cavallaro in Roma, via di Santa Costanza, 13;
contro
Comune di Roma – Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Regione Lazio non costituita in giudizio;
nei confronti
VISE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Arturo Satta ed Enrico Gai, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Satta, Romano & Associati in Roma, Foro Traiano, 1/A;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 321/07 del 2 maggio 2007; del parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 10 dicembre 1996; del provvedimento della Regione Lazio prot. 029457/29/04 del 25 febbraio 2005 sull’esclusione del procedimento di VIA; occorrendo, delle norme del vigente regolamento edilizio del Comune di Roma, che prescrivono per le zone B di PRG, distanze tra edifici inferiori a 10 metri; di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e della VISE a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un terreno sito in Roma, all’angolo tra Via Bernardino Passeri e Via Giovanni da NE (avente gli estremi catastali meglio indicati in atti), che confina con la proprietà della controinteressata VISA. Sul terreno della ricorrente (all’angolo tra Via Giovanni da NE e Via degli Stradivari) insiste un immobile, composto da due corpi di fabbrica contigui e connessi, allineato per una parte con la linea di confine, mentre la rimanente parte è adibita a cortile.
Per disciplinare i rapporti di vicinato, i danti causa delle odierne proprietà contigue stipulavano una convenzione (atto del 21 novembre 1958, rep. 602684), regolarmente trascritta, la quale prevedeva espressamente che ogni costruzione sul terreno (oggi) della VISE avrebbe dovuto essere realizzata ad una distanza non inferiore ai cinque metri dal confine rispetto al tratto corrispondente al cortile della ricorrente.
Espone parte ricorrente che il Comune di Roma rilasciava alla controinteressata il permesso di costruire n. 321/2007 avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio multipiano con un piano adibito ad uffici.
Poiché il relativo progetto non terrebbe conto della regolamentazione in essere, essendo prevista la edificazione dell’erigendo fabbricato lungo la linea di confine, la ricorrente impugna il permesso di costruire nr. 321/2007 e ne chiede l’annullamento per le seguenti ragioni di censura.
Il permesso di costruire sarebbe illegittimo in quanto rilasciato (I) in violazione delle prerogative di partecipazione al procedimento della proprietà limitrofa; (II e III) in violazione della convenzione in essere tra le parti che non consente a VISA di costruire sul confine, ma le impone di arretrarsi sino a 5 metri da esso e dunque non le consentiva neppure di avere titolo a chiedere il permesso di costruire; (IV) in violazione dell’art. 9 del DM n. 1444/1968 (applicabile nella zona B ove ricadono i terreni delle due parti) che impone una distanza minima tra pareti finestrate di almeno 10 metri; (V) in difetto del procedimento di VIA di cui al DPR n. 210/1996.
Si è costituito il Comune di Roma che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto.
Premette in fatto che, con delibera n. 2671 del 3 novembre 1989, l’Amministrazione adottava il Programma Urbano dei parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, che – al punto 52 – prevedeva la realizzazione di un multipiano in via B. Passeri, con angolo su via Stradivari. La VISE srl è proprietaria del terreno interessato al suddetto intervento, per averlo acquistato il 4 maggio 2005 dalla società Milano 90, a sua volta avente causa della Società Ulisse Navarra, che lo aveva acquistato dal proprietario originario, CO UI LI.
Riferisce che la VISE srl stipulava con l’Amministrazione apposita convenzione per la concessione di costruzione e gestione di un parcheggio di tipo pertinenziale a rotazione, costituito da un piano interrato e sei piani fuori terra, cinque dei quali adibiti a parcheggio e l’ultimo ad uffici privati (29 posti moto, 98 posti auto, di cui 26 destinati ad uso del pubblico con pagamento a tariffa, il resto ad uso privato con trasferimento del diritto di proprietà di superficie agli interessati).
Il 2 maggio 2007 il Comune di Roma rilasciava il permesso di costruire nr. 321; l’erigendo edificio consisteva in un unico corpo di fabbrica da realizzarsi per un tratto di fronte, in aderenza con l’edificio della ricorrente, preventivamente costruito in coincidenza con la linea di confine e per il tratto rimanente con edificazione a confine, mantenendo il distacco con l’edificio preesistente.
Dopo aver premesso questi brevi cenni descrittivi della fattispecie, il Comune di Roma eccepisce la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo oggetto della controversia la violazione della convenzione di vicinato tra le parti e dunque presupposti e limiti del diritto di proprietà. In merito alle censure dedotte, la prima (difetto di partecipazione al procedimento) sarebbe infondata in quanto il proprietario limitrofo ad un terreno interessato dal rilascio di un permesso di costruire non potrebbe annoverarsi né tra i destinatari diretti del relativo provvedimento, né tra gli interventori necessari, né tra quelli