TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-04-07, n. 201000990

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-04-07, n. 201000990
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201000990
Data del deposito : 7 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00157/1999 REG.RIC.

N. 00990/2010 REG.SEN.

N. 00157/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 157 del 1999, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. V F, A L, F A, con domicilio eletto presso F Martines in Catania, viale XX Settembre 43 (St. Natullo);

contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale N.

5 - Messina, rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio eletto presso C B in Messina, Segreteria;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. -OMISSIS- e di tutti gli atti ad essa presupposti e consequenziali tra cui il provvedimento di sospensione dal servizio adottato dalla AUSL n. 5 nei confronti del proprio dipendente, nonché il verbale di visita medica collegiale del 6.6.1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Unita' Sanitaria Locale N.

5 - Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso si chiede l’annullamento della deliberazione n. -OMISSIS- e di tutti gli atti ad essa presupposti e consequenziali tra cui il provvedimento di sospensione dal servizio adottato dalla AUSL n. 5 nei confronti del proprio dipendente, nonché il verbale di visita medica collegiale del 6.6.1998.

Precedentemente il ricorrente con ricorso ex art. 700 c.p.c., aveva chiesto l'emissione di un provvedimento di urgenza al Giudice ordinario e segnatamente al Pretore di Milazzo che dichiarava la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, con pronuncia confermata poi in sede di reclamo dal Tribunale.

Si muovono le seguenti censure:



1 - violazione delle norme procedimentali di cui all'art. 56 del DPR n. 761/79;

2 – difetto di motivazione;



3 - sviamento, poi, dalla causa tipica.

Si costituiva in giudizio la Azienda sanitaria convenuta con controricorso del 22.1.1999, con cui contestava la fondatezza in punto di fatto (alla luce della documentazione versata in atti) e l'ammissibilità in diritto di tutte le doglianze spiegate dal dott. -OMISSIS- con il proposto ricorso.

All'esito della fase cautelare, con ordinanza -OMISSIS-questo TAR accoglieva l'istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Avverso detta ordinanza I'AUSL n. 5 proponeva appello ed il CGA con ordinanza -OMISSIS-, ritenendo fondate le censure avanzate con l'atto di appello dall'Azienda sanitaria, lo accoglieva.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2010 la causa è passata in decisione.

DIRITTO



1 - Non merita accoglimento l’eccezione di tardività del gravame, in quanto proposto oltre il termine decadenziale prescritto dall'art. 21 della L. n. 1034/1971 sul presupposto che l'azione giudiziaria eventualmente intrapresa dinanzi ad un diverso organo giurisdizionale, come nella specie innanzi al Giudice ordinario, non interrompe, né sospende il termine di decadenza per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue - alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sent. n. 77 del 2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109 del 2007) in tema di traslatio iudicii - il rinvio della causa al giudice comptente, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

La traslatio iudicii postula l'applicazione della rigorosa disciplina dettata dall'art. 50 del codice di rito, il cui primo comma dispone che, in mancanza di un termine fissato dal giudice dichiaratosi incompetente, la riassunzione della causa deve avvenire in quello di sei mesi dalla comunicazione di tale pronuncia nella fattispecie 2 novembre 1998 (termine oggi ridotto a soli tre mesi ai sensi dell'art. 45, l. 18 giugno 2009 n. 69), tanto che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, soltanto se la riassunzione avviene successivamente il processo si estingue;
trattandosi di disposizioni aventi valenza generale, esse sono applicabili anche al processo amministrativo, in assenza nella relativa disciplina di una norma particolare al riguardo;
nel contempo la citata, rigorosa disciplina di carattere generale in materia di riassunzione rende inconfigurabile l'applicazione di un termine prescrizionale pur nell'ipotesi di controversie aventi ad oggetto pretese patrimoniali (Consiglio Stato , sez. V, 03 febbraio 2010 , n. 478).

Nella fattispecie il termine per la riassunzione è stato rispettato in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 14 gennaio 1999 e depositato il successivo 15 gennaio.

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