TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-12-30, n. 202217910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-12-30, n. 202217910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217910
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2022

N. 17910/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10300/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10300 del 2015, proposto da
Società Cooperativa Consorzio Agrario del Nord Est, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, S G, G M, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, via di Monte Fiore,22;

contro

Società Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N T, G F, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio G F in Roma, via del corso n. 509;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-della determinazione Gestore Servizi Energetici a firma del Direttore GSE/P20150051038 datata 20.5.2015 nella sola parte nella quale è stata sancita la decadenza dal diritto ai benefici di cui alla legge 129/2010 e l’annullamento del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivati prot. GSE/P20110091512 con conseguente affermazione che la società è tenuta alla restituzione degli incentivi per € 236.413,08 relativamente all’impianto fotovoltaico del ricorrente sito in Verona Via Francia n. 2, numero identificativo impianto 251518 e di ogni altro atto a questa determinazione antecedente, presupposto e/o collegato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 novembre 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Consorzio ricorrente, già ammesso ai benefici di cui al D.L. 105/2010 come convertito dalla L. n. 129/2010– con applicazione delle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 19.2.2007- relativamente ad un impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura di una capannone adibito ad uso ufficio sito nel Comune di Verona, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati con i quali il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), a seguito di attività di verifica della correttezza e della veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, ha disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al richiamato Decreto e l’annullamento del provvedimento di ammissione.

Adduceva i seguenti due motivi di ricorso: 1) “ Violazione/mancata applicazione di legge (artt. 1 septies d.l. 105/2010 convertito con l. 129/2010,d.m. 19/02/2007, l. 241/1990) eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria”; 2) “ Violazione/errata applicazione di legge (artt. 7 e seguenti l. 241/1990) ”.

2. Si costituiva il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per resistere al ricorso.

3. All’udienza dell’11 novembre 2022 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

4.1 La controversia in esame riguarda il rispetto dei particolari adempimenti richiesti ai fini della possibilità di accedere ai (maggiori) incentivi contemplati dal c.d. “secondo conto energia” per impianti che, per la loro data di entrata in esercizio, si sarebbero dovuto altrimenti ricomprendere nell'alveo di applicazione del d.m. 6 agosto 2010 e, poi, del d.m. 5 maggio 2011 (rispettivamente, cc.dd. “terzo conto energia” e “quarto conto energia”), che hanno previsto tariffe progressivamente inferiori rispetto al secondo Conto energia, in ragione della corrispondente riduzione dei costi di realizzazione degli impianti, per effetto dell’evoluzione e diffusione tecnologica.

4.2 In particolare, secondo l'art.

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