TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-06-13, n. 202401431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-06-13, n. 202401431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401431
Data del deposito : 13 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2024

N. 01431/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati R D M, F M, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F M in Venezia, San Polo 1543;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, notificata in data 11.11.2021 alla sig.ra -OMISSIS-;

- dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, notificata in data 11.11.2021 alla sig.ra -OMISSIS-;

- dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, notificata in data 11.11.2021 al sig. -OMISSIS-;

- dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, notificata in data 11.11.2021 al sig. -OMISSIS-;

- dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, notificata in data 12.11.2021 al sig. -OMISSIS-;

- della cartella di pagamento n. -OMISSIS- (nuovo numero di riferimento -OMISSIS-) emessa da AGEA e avente quale intestatario il sig. -OMISSIS-;

- degli atti di pignoramento eseguiti nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o comunque collegato ed anche conseguente, anche se attualmente non conosciuto ed in particolare avverso l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del sig. -OMISSIS- e dei ricorrenti, suoi eredi, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica degli stessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 il dott. A O e udita per la parte ricorrente l’Avv. Mantovan;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- sono eredi di -OMISSIS-, allevatore deceduto il 31 agosto 2011, la cui successione è stata denunciata il 15 gennaio 2016.

Nell’anno 2015 l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (“Ag.E.A.”) ha emesso la cartella di pagamento n. -OMISSIS- intestata a -OMISSIS- in relazione al “prelievo latte” per le annualità 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000.

Successivamente, tra l’11 e il 12 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate Riscossione competente per la provincia di Vicenza (“A.D.E.R.”) ha notificato a ciascuno dei ricorrenti un’intimazione di pagamento per la somma di € 125.807,23, corrispondente al debito di cui alla predetta cartella Ag.E.A. n. -OMISSIS-, che nelle intimazioni veniva data per notificata il 13 marzo 2015.

In dettaglio, -OMISSIS- ha ricevuto l’intimazione n. -OMISSIS-, -OMISSIS- l’intimazione n. -OMISSIS-, -OMISSIS- l’intimazione n. -OMISSIS-, -OMISSIS- l’intimazione n. -OMISSIS- e -OMISSIS- l’intimazione n. -OMISSIS-.

Alla notificazione delle intimazioni di pagamento hanno fatto seguito tre distinti pignoramenti presso terzi: nei confronti di -OMISSIS- (codice identificato fascicolo n. -OMISSIS- e codice identificativo procedura esecutiva nn. -OMISSIS-), di -OMISSIS- (codice identificativo fascicolo n. -OMISSIS- e codice identificativo procedura esecutiva nn. -OMISSIS-) e di -OMISSIS- (codice identificativo fascicolo n. -OMISSIS- e codice identificativo procedura esecutiva n. -OMISSIS-.)

2. Con ricorso notificato il 10 gennaio 2022 e depositato il 19 gennaio 2022, gli eredi -OMISSIS- hanno impugnato la cartella esattoriale Ag.E.A. n. -OMISSIS-, le intimazioni di pagamento ricevute da ciascuno di essi e gli atti di pignoramento rivolti nei confronti di -OMISSIS-.

Il ricorso, al quale accede un’istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi:

“1° Motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione di legge: nullità della notifica della cartella n. -OMISSIS- di Agea e prescrizione del diritto di Agea di agire per il recupero – Conseguente nullità delle intimazioni di pagamento – Sull’intervenuta prescrizione del credito azionato.”

I ricorrenti sostengono che la notifica effettuata il 13 marso 2015 della cartella Ag.E.A. n. -OMISSIS- intestata a -OMISSIS- sarebbe radicalmente nulla e/o inesistente, perché indirizzata a una persona defunta e perché essa non contiene riferimenti agli eredi.

I ricorrenti affermano che non troverebbe applicazione al caso di specie l’art. 65 ( “Eredi del contribuente” ) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ( “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” ), né l’interpretazione datane dalla giurisprudenza secondo cui, se non è noto all’ufficio procedente il decesso del destinatario della cartella, l’atto stesso può essere notificato all'ultima residenza e con intestazione nominale del defunto.

Sostengono i ricorrenti che tale norma si applicherebbe solo in materia di tributi, con la conseguenza che essa non investirebbe il “prelievo latte”, avente natura extratributaria.

I ricorrenti sostengono anche che la notificazione della cartella sarebbe nulla perché l’avrebbe ricevuta nel 2015 un soggetto che non era ancora erede, atteso che gli eredi avrebbero accettato l’eredità sono nel 2016.

Secondo i ricorrenti, quand’anche la notificazione della cartella fosse da intendersi perfezionata, ne deriverebbero effetti solo nei confronti di -OMISSIS-, che sembrerebbe avere ritirato la cartella nel 2015, ma non anche nei confronti degli altri eredi.

Con lo stesso motivo, i ricorrenti eccepiscono l’intervenuta prescrizione del credito, attesa la ritenuta inidoneità della cartella a interromperne il corso in ragione dei prospettati vizi di notifica e atteso il tempo trascorso dal sorgere del credito erariale;

“2° Motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione di legge: nullità della notifica della cartella n. -OMISSIS- di Agea e mancata notifica degli atti di accertamento.”

I ricorrenti sostengono che la cartella di pagamento sarebbe nulla perché non sarebbero stati notificati

gli atti di accertamento che avrebbe dovuto precederla;

“3° Motivo di ricorso. Violazione di applicazione di legge: nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile della notificazione ex art. 36, comma 4-ter, d.l. 294/07.”

I ricorrenti deducono la nullità della cartella perché non vi sarebbe indicato il nominativo del responsabile del procedimento di notificazione della stessa;

“4° Motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione di legge: inesistenza della solidarietà tra gli eredi del sig. -OMISSIS- per il pagamento di quanto portato dalla cartella n. -OMISSIS- di Agea.”

I ricorrenti lamentano di essere stati individuati debitori in solido in relazione al debito maturato dal loro dante causa iure hereditatis , mentre in quanto eredi essi sarebbero, tutt’al più, soggetti all’applicazione dell’art. 754 cod. civ., secondo cui “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero” .

In particolare, venendo in rilievo un debito extratributario, non troverebbe applicazione la speciale regola della responsabilità solidale degli eredi del contribuente prevista dall’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;

“5° Motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione di legge e difetto di motivazione: mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi e, in ogni caso, erroneo calcolo degli stessi.”

I ricorrenti lamentano che né la cartella né le intimazioni di pagamento indicherebbero il tasso di interesse utilizzato per calcolare gli interessi;

“6° Motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione di legge: prescrizione degli interessi.”

I ricorrenti deducono l’intervenuta prescrizione sugli interessi;

“7° Motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione di legge: erronea quantificazione delle somme dovute per il cd. prelievo latte.”

I ricorrenti lamentano che il debito per prelievo latte sarebbe stato calcolato facendo applicazione di norme nazionali in contrasto con il diritto europeo in ragione di quanto statuito dalla Corte di Giustizia (C.G.U.E. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18) e condiviso dalla giurisprudenza nazionale che ne è seguita.

I ricorrenti chiedono anche la condanna dell’Agenzia delle Entrate alla restituzione delle somme nel frattempo pignorate.

3. Si è costituita in giudizio A.D.E.R. chiedendo il rigetto del ricorso;
non si è costituita Ag.E.A., benché regolarmente intimata.

4. Il Tribunale, con l’ordinanza n. 294/2022 assunta all’esito della camera di consiglio del 9 febbraio 2022, ha accolto l’istanza cautelare e ha disposto a carico di A.D.E.R. e di Ag.E.A., secondo la rispettiva competenza, di depositare in giudizio “copia degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi di cui è chiesto il pagamento e delle successive cartelle di pagamento e/o intimazioni di pagamento, ciascuno corredato della prova della notificazione alla ricorrente e/o al primo acquirente ovvero di ogni altro atto interruttivo della prescrizione notificato all’azienda agricola;
indicazione dell’eventuale contenzioso che abbia interessato l’imputazione stessa del suddetto prelievo o i successivi atti preordinati alla riscossione, dando conto degli estremi degli eventuali ricorsi pendenti avverso gli stessi;
indicazione degli estremi delle eventuali decisioni giudiziali che abbiano definito le controversie instaurate e copia di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione dell’azienda agricola ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati”
.

In data 4 marzo 2024 A.D.E.R. ha prodotto una relazione datata 4 marzo 2022, corredata da documentazione riguardante la denuncia di successione e riguardante il segmento procedimentale riguardante le intimazioni di pagamento, ma non anche il segmento precedente.

Ag.E.A. non ha adempiuto all’ordine istruttorio.

5. In vista dell’udienza pubblica fissata al 6 giugno 2024, i ricorrenti hanno depositato una memoria e copia della nota di A.D.E.R. datata 23 febbraio 2022, ricevuta da ciascuno di essi, con la quale l’ufficio procedente ha comunicato che l’ “atto di intimazione deve intendersi ridotto all’importo proporzionato alla quota ereditaria di cui alla denuncia di successione registrata il 15/01/2016 presso l’Agenzia delle Entrate di Vicenza.”

6. All’udienza pubblica del 6 giugno 2024 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del ricorso nella parte in cui si rivolge al pignoramento e, sentita sul punto la parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione, come da separato verbale.

7. Il ricorso è fondato solo in parte.

8. Sull’impugnazione degli atti di pignoramento e sulla domanda di restituzione delle somme pignorate.

A riguardo dell’impugnazione degli atti di pignoramento e a riguardo della domanda di restituzione delle somme pignorate, si osserva che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm. investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, comprese quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali, ma non investe anche la fase esecutiva, che ha inizio con il pignoramento ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2023 n. 1318).

Il pignoramento costituisce l’avvio della fase tesa all’esecuzione del pagamento, che radica la giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato, sez. III, 1 giugno 2016 n. 2338).

Di conseguenza esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi, atteso che si collocano nella fase propriamente esecutiva e, come tali, restano attratti nella giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Veneto, sez. IV, 28 dicembre 2023, n. 1995;
T.A.R. Bari, 13 settembre 2023, n. 1126).

Da questo punto di vista, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui mira all’annullamento degli atti di pignoramento presso terzi a alla restituzione delle somme pignorate.

9. Sull’impugnazione della cartella di pagamento.

9.1. Passando all’esame della cartella di pagamento, il primo motivo di ricorso, che ne deduce la nullità della notifica, non è fondato.

Per la riscossione dei crediti da “prelievo latte” , Ag.E.A. era legittimata a impiegare gli strumenti del ruolo e della cartella di pagamento in ragione di quanto disponeva l’art. 8 -quinquies (“ Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte” ), commi 10 e 10 -bis , del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 (“ Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario” ), conv. dalla L. 9 aprile 2009 n. 33, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie, secondo cui “10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.

10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.”

L’art. 26 ( “Notificazione della cartella di pagamento” ), ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ( “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” ) rinvia, per quanto ivi non regolato, all’art. 60 (Notificazioni) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ( “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” .)

Ritiene al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostiene la parte ricorrente, la disciplina in materia di notificazione della cartella esattoriale non si esaurisca nell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Infatti, la notificazione in Stati membri dell’Unione Europea è disciplinata dal successivo art. 60 -bis , quella mediante recapito al domicilio digitale è disciplinata dall’art. 60 -ter , mentre quella agli eredi del contribuente, che viene in rilievo nella fattispecie, è disciplinata dall’art. 65 ( “Eredi del contribuente” ), ultimo comma, secondo cui “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi” , nel caso in cui essi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, ai sensi del precedente comma 2.

In considerazione del ruolo centrale che la cartella esattoriale assume nella procedura di riscossione, va escluso che per l’invio della stessa non siano applicabili le forme di notificazione previste per le ipotesi particolari sopra indicate, tra cui quella agli eredi, ancorché non disciplinate dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

A riprova, si osserva che nessuna di tali norme riguardanti forme “speciali” di notificazione esclude la cartella di pagamento dal proprio campo di applicazione.

Il fatto che Ag.E.A., in ragione di quanto previsto dall’art. 8 -quinquies , commi 10 e 10 -bis , del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, potesse impiegare per la riscossione del “prelievo latte” gli stessi strumenti procedurali previsti per la riscossione dei tributi comporta che alla fattispecie risulta applicabile l’art. 65, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Da questo punto di vista, avendo i ricorrenti denunciato la successione del de cuius -OMISSIS- il 15 gennaio 2016 e non risultando effettuata la comunicazione all’ufficio delle imposte prevista dall’art. 65, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, non è viziata l’emissione nell’anno 2015 della cartella intestata al debitore defunto né la notificazione della stessa al suo ultimo domicilio (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 1 giugno 2023, n.15544, secondo cui “In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi.” )

Sotto questo aspetto, non è fondata la tesi dei ricorrenti secondo cui la notificazione avrebbe prodotto effetti solo nei confronti di -OMISSIS-, che sembrerebbe avere ricevuto il plico intestato al padre defunto.

Infatti, la notificazione ai sensi dell’art. 65, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 spiega effetti nei confronti di tutti i successori mortis causa del contribuente.

Assunta quindi la correttezza dell’intestazione della cartella a -OMISSIS- e della spedizione della stessa al suo ultimo domicilio, risulta irrilevante ai fini del perfezionamento della notificazione il fatto che l’abbia ricevuta un soggetto che, in quel momento, non aveva la qualità di erede, ma solo quella di chiamato all’eredità.

Infatti la cartella non era indirizzata a soggetti diversi da -OMISSIS-, del quale Ag.E.A. ignorava, senza colpa, l’avvenuto decesso.

Vale a dire che la cartella non intimava ai chiamati all’eredità che ancora non l’avevano accettata di pagare il debito maturato a carico del de cuius .

Nondimeno, in vista dell’accettazione dell’eredità, era onere dei chiamati impugnare la cartella entro il termine decadenziale ivi indicato per contestare la fondatezza del credito preteso da Ag.E.A., anche sotto il profilo della prescrizione.

Sotto quest’ultimo profilo, l’inoppugnabilità della cartella per il decorso del termine impugnazione non permette di accogliere l’eccezione di prescrizione del credito formulata nel ricorso, atteso che il dies a quo va calcolato a decorrere dal giorno di notificazione della cartella (il 15 marzo 2016), data dalla quale la prescrizione ha ripreso a decorrere.

In particolare, venendo in rilievo il regime di prescrizione ordinaria ex art. 2946 cod. civ. (cfr. T.A.R. Veneto n. 908/2024), alla data di notificazione delle intimazioni di pagamento qui impugnate (nel novembre 2021) Ag.E.A. era ancora nel diritto di pretendere il pagamento della somma in questione.

9.2. Il consolidarsi degli effetti della cartella comporta la conseguenza che gli interessati non possono dolersi, in sede di impugnazione delle successive intimazioni di pagamento, di vizi della presupposta cartella ovvero proporre questioni o sollevare eccezioni che attengono all’ an e al quantum della pretesa creditoria (cfr. T.A.R. Veneto n. 1133/2024.)

Per tale ragione, non possono essere accolti il secondo motivo di ricorso (nel quale si deduce la mancata notificazione degli atti presupposti alla cartella), il terzo (nel quale si deduce la mancata indicazione del nominativo del responsabile della notificazione della cartella), il quinto (nel quale si deduce la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi), il sesto (sulla prescrizione degli interessi) e il settimo (sulla violazione del diritto europeo nel procedimento di calcolo del prelievo.)

10. Sull’impugnazione delle intimazioni di pagamento.

10.1. Le intimazioni di pagamento vanno annullate in considerazione della fondatezza del quarto motivo di ricorso, con effetto assorbente rispetto ai motivi riguardanti la richiesta di pagamento degli interessi, e in particolare rispetto al quinto e al sesto motivo, con il quale sono stati dedotti, rispettivamente, il vizio di difetto di motivazione e la prescrizione del credito.

Come detto, i motivi secondo, terzo e settimo sono invece inammissibili in toto .

Il quarto motivo di ricorso è, appunto, fondato.

Osserva il Collegio che alla successione iure hereditatis nei debiti per “prelievo latte” si applica la regola fissata dagli artt. 754 cod. civ., secondo cui gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria.

Venendo in rilievo un debito di natura extratributaria, non trova applicazione l’art. 65, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, secondo cui “Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.”

È questa una disposizione di carattere eccezionale che, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 delle Preleggi.

Da questo punto di vista, il primo comma dell’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 si differenzia dai commi successivi, atteso che l’uno esprime una disciplina sostanziale ed è norma di eccezione, mentre gli altri esprimono una disciplina procedurale suscettibile di essere applicata, come si è visto, in tutte le ipotesi di riscossione mediante ruolo che riguardano debiti sorti a carico di un soggetto poi defunto.

Fatta questa premessa, l’avere A.D.E.R. intimato il pagamento dell’intero debito sorto a carico del de cuius agli eredi in solido tra loro, anziché in misura proporzionale alla quota ereditaria, integra violazione dell’art. 754 cod. civ. e falsa applicazione (cioè la riconduzione di una fattispecie a una norma non pertinente) dell’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

La stessa A.D.E.R. sembra essersi avveduta dell’errore, avendo essa stessa il 23 febbraio 2022 comunicato agli eredi che l’atto di intimazione ricevuto da ciascuno di essi deve intendersi ridotto all’importo proporzionato alla quota ereditaria

Come anticipato, l’accoglimento del motivo assorbe le questioni riguardanti gli interessi.

11. In conclusione il ricorso, nella parte in cui mira all’annullamento degli atti di pignoramento presso terzi, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di vertenza relativa a diritti per cui è competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo.

La declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione investe anche la domanda di restituzione delle somme pignorate.

Va respinta la domanda di annullamento della cartella Ag.E.A. n. -OMISSIS- notificata il 13 marzo 2015.

In ragione della fondatezza del quarto motivo di ricorso, vanno invece annullate le intimazioni di pagamento impugnate.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie.

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