TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-12-07, n. 202318390

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-12-07, n. 202318390
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318390
Data del deposito : 7 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2023

N. 18390/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13336/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13336 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Condominio Riva del Pavone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M A e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R E D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- del provvedimento prot. n. 0028012 in data 1° agosto 2022 del Comune Città di Tarquinia - Settore 9° - Ufficio Edilizia Privata avente come oggetto “CILA Superbonus n. 555/2022 - Interventi di cui all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 (ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del D.L. n. 77 del 2021) in Via dei Graviscani, snc – BLOCCO C. Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi”;

- della nota del Comune Città di Tarquinia - Settore 9 – Pianificazione e assetto del territorio Urbanistica, Edilizia privata, Sportello Unico per l'Edilizia prot. 31452 in data 29 agosto 2022 recante diniego alla richiesta di annullamento in autotutela dei provvedimenti prott. nn. 28011 e 28012 emessi in data 1 agosto 2022;

- di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compreso il provvedimento prot. 27901 in data 01/08/2022 del Comune Città di Tarquinia - Settore 9° - Ufficio Edilizia Privata avente come oggetto “S.C.I.A. n. 519/2022 - sanatoria dell'intervento (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – Edilizia – della Tabella A del d.lgs. 222/2016; l.r. n. 15/2008, artt. 19 e 22) in Via dei Graviscani - BLOCCO C. Inefficacia amministrativa del titolo edilizio per carenza documentale”;

nonché per il risarcimento del danno nella misura indicata in narrativa e che sarà meglio quantificata in corso di causa;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 25/11/2022 :

- del provvedimento prot. n. 0035668 in data 26 settembre 2022 del Comune Città di Tarquinia - Settore 9° - Ufficio Edilizia Privata avente come oggetto “S.C.I.A. 519/2022 prot. 25349 del 12/07/2022 – sanatoria dell'intervento (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – Edilizia – della Tabella A del d.lgs. 222/2016; l.r. n. 15/2008, artt. 19 e 22). Via dei Graviscani - BLOCCO C. Richiesta integrazione e sospensione termini prot. 27901 del 01/08/2022 e successiva nota prot. 28252 del 03/08/2022 - Comunicazione inefficacia amministrativa”

- di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compreso il presupposto provvedimento prot. 27901 in data 01/08/2022 del Comune Città di Tarquinia - Settore 9° - Ufficio Edilizia Privata avente come oggetto “S.C.I.A. n. 519/2022 - sanatoria dell'intervento (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II – Edilizia – della Tabella A del d.lgs. 222/2016; l.r. n. 15/2008, artt. 19 e 22) in Via dei Graviscani - BLOCCO C. Inefficacia amministrativa del titolo edilizio per carenza documentale” già impugnato con il ricorso introduttivo;

nonché per il risarcimento del danno nella misura indicata in narrativa e che sarà meglio quantificata in corso di causa.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tarquinia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2023 la dott.ssa V G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il Condominio Riva del Pavone (d’ora in avanti, per brevità, anche solo il “Condominio”), nel premettere di essere costituito da un complesso immobiliare sito nel Comune di Tarquinia ed articolato in quattro corpi di fabbrica (denominati “A”, “B”, “C” e “D”) tutti adibiti ad uso residenziale, espone di aver deliberato di eseguire alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico avvalendosi degli incentivi previsti dagli artt. 119 e 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di aver stipulato, allo scopo, per ciascuno dei quattro fabbricati interessati, un apposito contratto di appalto con la ditta Proger s.p.a., avente ad oggetto l’esecuzione di tutte le necessarie attività tecnico-amministrative, progettuali ed esecutive.

1.1. Riferisce quindi il Condominio che, al fine di realizzare gli interventi in discorso con particolare riferimento al fabbricato “C”, ha presentato al Comune di Tarquinia due distinte comunicazioni: (i) in primo luogo, con nota assunta al protocollo comunale n. 25349 del 12 luglio 2022 (pratica edilizia n. 519/2022), una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di “ sanare alcune non conformità rilevate con riferimento ai prospetti del fabbricato in reazione a quanto autorizzato con la licenza edilizia n. 1846bis/1976 sulla base della quale era stato in allora realizzato l’intero complesso immobiliare condominiale ”; (ii) in secondo luogo, con nota assunta al protocollo comunale n. 27511 del 27 luglio 2022 (pratica edilizia n. 555/2022), una comunicazione di inizio lavori asseverata c.d. “ superbonus 110%” (CILAS).

1.2. Espone poi il Condominio che, in relazione alle suddette comunicazioni, il Comune di Tarquinia ha assunto le seguenti determinazioni: (i) con nota n. 27901 del 1° agosto 2022 ha rilevato una serie di carenze e incongruenze della SCIA in sanatoria, invitando conseguentemente il Condominio, ex art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, “ a produrre la necessaria documentazione conformativa e/o ad effettuare gli adempimenti sopra elencati e/o a presentare per iscritto osservazioni pertinenti”, entro il termine di trenta giorni; (ii) con nota n. 28012 del 1° agosto 2022 ha dichiarato l’inammissibilità e l’improcedibilità della CILAS, disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello status quo ante ; (iii) con nota n. 31452 del 29 agosto 2022, infine, ha riscontrato negativamente l’istanza di autotutela formulata dal Condominio in data 4 agosto 2022 (prot. comunale n. 29108 del 9 agosto 2022) con riferimento alla predetta nota n. 28012 relativa alla CILAS.

1.3. Avverso i due predetti provvedimenti comunali relativi alla CILAS, nonché, in quanto atto presupposto, avverso il provvedimento adottato sulla SCIA in sanatoria ex art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il Condominio è quindi insorto con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 31 ottobre 2022 e depositato l’11 novembre 2022, deducendo le seguenti censure: I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 119 del D. L. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020, nonché dell’art. 21-septies della L. n. 241/1990. Nullità del provvedimento impugnato ”; II) “ Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 8, 10 e 10bis della Legge 241/1990. Violazione dei principi del giusto procedimento, di correttezza e buona fede e di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per perplessità, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione ”; III) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990 e dell’art. 119 del D.L. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020. Eccesso di potere per falso presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità ed irragionevolezza ”; IV) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 119 del D.L. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020, degli artt. 6bis e 37 del D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 136 e 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e della Circolare MIBACT n. 4/2021. Eccesso di potere per falso presupposto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità ed irragionevolezza ”.

1.4. Il ricorrente formula altresì domanda risarcitoria asserendo di aver subito, in conseguenza del provvedimento negativo adottato dal Comune di Tarquinia in ordine alla CILAS, un danno ingiusto quantificabile in misura pari “ al valore del contributo di cui il Condominio può fruire in forza dell’esecuzione degli interventi illegittimamente preclusi ” oppure “ in misura non inferiore all’incremento di valore che l’immobile avrebbe conseguito per effetto dell’esecuzione dei lavori oggetto della CILAS qualora l’Amministrazione non ne avesse illegittimamente inibito la realizzazione, quantificato, in quest’ultimo caso, anche in via equitativa ex art. 1226 e 2056 cc ”, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

2. In data 23 novembre 2022, con atto di mero stile, si è costituito in resistenza il Comune di Tarquinia.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24 novembre 2022 e depositato il 25 novembre 2022, il Condominio ha poi impugnato il provvedimento (nota n. 35668 del 26 settembre 2022) con cui il Comune, una volta valutate le osservazioni e la documentazione integrativa presentate dallo stesso Condominio in risposta all’invito a conformarsi formulato ex art. 19, comma 3, della legge n. 241 del

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