TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-11-15, n. 202300347
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2023
N. 00347/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Autostrada del Brennero S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R N e I J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, corso della Libertà, 35;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dalle avv. J S e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima della Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio Gestione Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Direttore dell'Ufficio Gestione Rifiuti dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente della Provincia Autonoma di Bolzano, tutti non costituiti in giudizio;
nei confronti
Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con studio in Roma, Via Costabella, 23;
Gruppo Mucci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Edoardo Paolini, Giacomo Cerullo e Andrea Nervi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via del Corso, 300;
Eni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Comune di Castelrotto, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
Con il ricorso introduttivo, notificato il 30.10.2019:
- del provvedimento dd.14.08.2019 (assente n. prot.) a firma del Direttore d'ufficio sostituto dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio Gestione Rifiuti, notificato in pari data, avente ad oggetto: “ Sito: Punto vendita carburanti Eni n.3197 AdS Isarco – Est – Autostrada del Brennero A22. Comune di Castelrotto (BZ). Analisi rischio ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n.1072 del 04.04.2005”, con cui è stata approvata l'analisi rischio n. RM0004-ENG-R-RF-2200 del 21.06.2019 elaborata dalla società ENI / Syndial srl, prevedendosi, inoltre, che “Per la verifica dell'analisi di rischio devono essere effettuati dei campionamenti dei gas interstiziali (soil gas) per la durata di due anni, a partire dal 2020, con la periodicità di due volte all'anno (una volta d'estate ed una volta d'inverno) ”;
- per quanto occorrer debba, dell'analisi rischio n. RM0004-ENG-R-RF-2200 del 21.06.2019, con i relativi “ annessi ”, elaborata dalla società ENI / Syndial Srl;
- di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente;
Con atto denominato “ Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019, a valere anche quale ricorso autonomo ”, notificato il 9.5.2022:
- del provvedimento dd. 09.03.2022 a firma del Direttore dell'Ufficio Gestione Rifiuti dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano, notificato in pari data, avente ad oggetto: “ Area di servizio Isarco est, Autostrada del Brennero A22 – Castelrotto (BZ) Rischio Sanitario Ambientale ai sensi della D.G.P. 102/21 (RM1004-ENG-B-B1-3856) ”con cui è stata approvata l'analisi di rischio sito specifico RM10104-ENGB-B1-3856 maggio 2021 elaborata dalla società ENI / Rewind S.p.A., fermo restando che la certificazione di avvenuta bonifica verrà rilasciata su richiesta di Eni Rewind e che comunque le considerazioni di Eni Rewind riguardanti il fatto che il sito è da ritenersi non contaminato (pag. 59 del documento Eni[2]), non possono condividersi, in quanto le valutazioni ivi esposte si riferiscono all'attuale destinazione d'uso e che in caso di cambiamento di tale destinazione trova applicazione quanto riportato all'art. 4 punto 4 della DGP n. 10272021; pertanto, anche con l'approvazione dell'analisi del rischio ed il rilascio del successivo certificato di avvenuta bonifica, non essendo raggiunti i limiti ad uso commerciale e Industriale, colonna B della tabella 1 della deliberazione d.g.p. n. 102 del 09.02.2021 “ Disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ” il sito, verrà inserito nel catasto dei siti contaminati. Ufficio Gestione rifiuti segnala che non rientra nel presente provvedimento la valutazione di danni patrimoniali connessi alla bonifica parziale di cui in parte preambolo, rimanendo impregiudicata, in capo a questo Ente, ogni altra attività a tutela dell'interesse pubblico, laddove ne ricorressero i presupposti o la doverosità;
- per quanto occorrer debba, del parere tecnico, con relativi allegati, a firma del dott. Geol. L S N richiamato nel sopra epigrafato provvedimento provinciale,
- per quanto occorrer debba, dell'analisi rischio n. RM1004-ENG-B-B1-3856 del 21.05.2021, con i relativi annessi, elaborata dalla società ENI / Rewind S.p.A.;
- del non conosciuto provvedimento con il quale sia stata eventualmente rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica a Eni/Rewind;
- di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente.
Con atto denominato “ II° Motivi aggiunti sub RG n. 215/2019, a valere anche quale ricorso autonomo ”, notificato il 23.5.2023:
- del provvedimento dd. 24.03.2023 dell'Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Ufficio Gestione Rifiuti, della Provincia Autonoma di Bolzano, notificato in pari data, avente ad oggetto “ Certificato di avvenuta bonifica con misure di sicurezza (l’analisi di rischio) ” relativamente al “ Sito: Area di servizio Isarco est, Autostrada del Brennero A22- Castelrotto (BZ); di proprietà: Autostrada del Brennero Spa; Comune: Castelrotto (BZ) ”;
- per quanto occorre possa, del documento “ Report conclusivo delle Attività di Bonifica – Eni Rewind, luglio 2022, rel. 21468474/P20115 ”;
- per quanto occorrer possa, del parere tecnico relativo all'iter di bonifica del punto vendita carburante autostradale “ Isarco est ” nel comune di Castelrotto febbraio 2023, redatto dal dott. Geol. L S N;
- per quanto occorrer possa della non conosciuta ‘“ Trasmissione di verifica diretta del rischio monitoraggio di marzo 2022’ – Eni Rewind; 22 febbraio 2023; Prot. N. 549/2023/PVR ”, menzionata nel parere tecnico di cui sopra;
- di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, di Eni Rewind S.p.A. e di Gruppo Mucci S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la consigliere M F E e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, notificato il 30.10.2019, la ricorrente Autostrada del Brennero S.p.A. (di seguito AdB) ha impugnato il provvedimento dd. 14.8.2019 (assente n. prot.) a firma del Direttore d’ufficio sostituto dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima della Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio Gestione Rifiuti, notificato in pari data, con il quale è stata approvata per il “ Sito: Punto vendita carburanti Eni n. 3197 AdS Isarco – Est – Autostrada del Brennero A22. Comune di Castelrotto (BZ)” l’analisi rischio n. RM0004-ENG-R-RF2200 del 21.6.2019 elaborata dalla società Eni/Syndial S.r.l. ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1072 del 04.04.2005, con la previsione che “ per la verifica dell’analisi di rischio devono essere effettuati dei campionamenti dei gas interstiziali (soil gas) per la durata di due anni, a partire dal 2020, con la periodicità di due volte all’anno (una volta d’estate ed una volta d’inverno) ”. Inoltre è stata impugnata - per quanto occorrer debba - l’analisi rischio n. RM0004-ENG-R-RF-2200 del 21.6.2019, con i relativi “ annessi ”, elaborata dalla società Eni/Syndial S.r.l..
Il ricorso introduttivo poggia sui seguenti motivi:
“ I. Violazione della legge n. 241/1990 ss.mm. (in specie art. 9), nonché della L.P. 22 ottobre 1993 n. 17 ss.mm. (in specie art. 15 bis), nonché dei principi fondamentali di partecipazione e di leale cooperazione tra p.a. e privati nell’ambito del procedimento amministrativo ex art. 97 Cost.; violazione del principio di partecipazione nell’ambito dei procedimenti ambientali di cui all’art. 3-sexies del D.lgs. n. 152 del 2006 (T.U. Ambiente); eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990) per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per insufficiente cognizione dei fatti .”;
“ II. Violazione e falsa applicazione dell’intero sistema normativo in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, e più segnatamente dell’art. 38 e dell’art. 40, comma 4, LP n. 40/2006, dell’art. 2, dell’art. 5 e dell’art. 11, comma 7, della DGP n. 1072/2005 ss.mm. (nonché dell’acclusa tabella 1, colonna B e dell’Allegato n. 4); difetto dei presupposti per