TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-09-07, n. 201800581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-09-07, n. 201800581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800581
Data del deposito : 7 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2018

N. 00581/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2010, proposto da:
E B, rappresentato e difeso dall'avvocato S Eisti, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Pietro Sgarbi in Ancona, via Calatafimi, 2;

contro

Comune di Civitanova Marche, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati C C, R F, con domicilio eletto presso lo studio Marzia Battistoni in Ancona, via Marsala, 10;

nei confronti

Curatela Fallimento G.M. Gestione Mense di Petraglia Michele e C. s.a.s. non costituita in giudizio;

per il risarcimento

del danno subito a seguito dell’annullamento della procedura licitazione privata per appalto refezione scolastica indetto dal Comune di Civitanova Marche in data 26 febbraio 1998 (sentenza Tar Marche n. 125 del 2000, confermata con sentenza Con. Stato, V, n. 6547 del 2004).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso parte ricorrente, quale titolare della cessata ditta Bartolini Emilio, agisce per il risarcimento dei danni relativo alla mancata aggiudicazione della licitazione privata indetta dal Comune di Civitanova Marche in data 26 febbraio 1998 per l’affidamento, di durata triennale, del servizio di refezione delle scuole.

L’aggiudicazione a favore della controinteressata è stata annullata da questo Tribunale con sentenza n. 125 del 2000. In particolare, l’aggiudicazione è stata annullata per l’illegittimità della lettera d’invito del 13 maggio 1998, la quale ha ingiustificatamente disatteso le disposizioni del capitolato di appalto approvato dal Consiglio comunale con precedente delibera n. 16 del 26 febbraio 1999, in cui era stato stabilito espressamente che tutte le certificazioni, attestanti l’idoneità igienico-sanitaria dei locali adibiti a cucina e dei mezzi di trasporto dei pasti oggetto dell’appalto, dovevano essere allegate alla domanda di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte. Tale adempimento era da assolvere a pena di esclusione. La violazione del bando di gara ha altresì eluso il principio di parità di trattamento dei concorrenti cui deve sempre essere ispirato un procedimento ad evidenza pubblica di scelta dei contraenti da parte della pubblica amministrazione. L’aggiudicataria, controinteressata, in quanto sfornita delle accennate autorizzazioni igienico-sanitarie richieste originariamente a pena di esclusione, non avrebbe quindi potuto né partecipare alla gara né tantomeno ottenerne l’aggiudicazione. Inoltre la sentenza di annullamento ha chiarito come la riscontrata illegittimità dell’operato degli organi del Comune di Civitanova Marche, per quanto concerne l’espletamento del suddetto procedimento di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, sia stata confermata anche dal successivo comportamento della Giunta municipale, la quale, con delibera n. 649 del 12 agosto 1998, aveva consentito un ulteriore differimento del termine di 15 giorni in precedenza assegnato all’impresa controinteressata aggiudicataria della licitazione per la presentazione della documentazione suddetta non allegata alla domanda di partecipazione alla gara, nonostante nella lettera di invito tale termine fosse stato qualificato come perentorio. Questo Tribunale – rilevato il mancato rispetto del termine e quindi ritenute fondate le dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto il profilo della errata applicazione del bando di gara e della violazione della par condicio dei concorrenti - annullava i provvedimenti impugnati, assorbite le altre censure.

La sentenza di questo Tribunale è stata integralmente confermata dalla sezione IV del Consiglio di Stato con sentenza n. 6547 del 2004. In particolare la sentenza di conferma notava che “deve dunque ritenersi accertato che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 22 giugno 1998, la aggiudicataria non disponeva dell’uso di un centro di cottura, e che la struttura, nella più favorevole delle ipotesi, era in corso di realizzazione ancora nel successivo mese di agosto, venendo così a mancare, a termini di bando, una condizione essenziale per la partecipazione alla gara”.

Divenuta definitiva quest’ultima sentenza, l’odierno ricorrente ha citato in giudizio il Comune di Civitanova Marche dinanzi il Tribunale di Macerata, richiedendo risarcimento dei danni subiti. Con sentenza n. 334 del 16 dicembre 2009, detto Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione di quello amministrativo. Da qui la riassunzione di fronte a questo Tribunale.

Parte ricorrente chiede quindi con il presente ricorso il risarcimento dei danni subiti nella misura di € 953.788,74.

In particolare, attribuisce alla mancata aggiudicazione l’assunzione di debiti (bancari, ipotecari, verso fornitori e dipendenti, nonché verso l’erario, lo stesso resistente Comune e l’INPS) per un totale di € 542.513,72 (come risultante dalla perizia del Rag. T presentata nella causa civile di risarcimento 27 ottobre 2007), ai quali si aggiungerebbero il mancato utilizzo-perdita dei beni strumentali acquistati per l’appalto nella misura di € 150.262,91, il mancato guadagno per € 65.671,00 e l’avviamento per la medesima cifra, oltre a ulteriori € 129.669,67 euro per i debiti contratti con Equitalia (come da prospetto dello studio Avallone del 24 gennaio 2008).

Si è costituito il Comune di Civitanova Marche, affermando l’inammissibilità del ricorso e contestandone la fondatezza.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Va, preliminarmente, dichiarata ammissibile la perizia di parte depositata dal Comune il 29 dicembre 2018, dato che è stato rispettato il termine di 40 giorni liberi previsti dall’art. 73 c.p.a.. Peraltro, tale perizia non acquista rilevanza nella presente decisione.

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