TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-08-02, n. 202210919
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 10919/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02521/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2016, proposto da
E S, rappresentato e difeso dall'avvocato M V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P P P in Roma, via Igino Giordani, 80;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE –S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati S C, M A F, A P, V M V, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, piazza Giuseppe Verdi, 9;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota del GSE n. GSE/P20150096670 del 15.12.15 avente ad oggetto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti;
- della nota del GSE n. GSE/P20160005644 del 3.02.16 avente ad oggetto recupero somme a titolo di conto energia (per €. 17.896,69) e di scambio sul posto (€. 3.563,51);
- nonché di ogni altro atto comunque inerente, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione allo stato degli atti, senza discussione orale, come richiesto dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente formulava, in data 20 dicembre 2011, istanza di ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011, in qualità di Soggetto Responsabile, per l’impianto fotovoltaico n. 677855, di potenzia pari a 14,40 kW, sito in via Ripoli snc nel Comune di Giulianova (TE), entrato in esercizio il precedente 6 dicembre, a seguito di intervento di nuova costruzione.
A supporto dell’istanza presentava, tra l’altro:
- atto recante la data del 22 giugno 2011 con il quale la proprietaria dell’immobile individuato nel catasto fabbricati del citato Comune al f. 29, particella 742 sub. 11, Sirio Immobiliare S.r.l., autorizzava Link Energy S.r.l. Unipersonale (società, quest’ultima, della quale il ricorrente risultava peraltro essere il legale rappresentante) all’installazione dell’impianto;
- comunicazione di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 presentata in data 23 giugno 2011 dalla citata Link Energy al Comune di Giulianova, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio sopra individuato;
- una scrittura privata, recante la data del 20 dicembre 2011, con cui la Link Energy S.r.l. trasferiva allo stesso E S il citato titolo edilizio, il punto di connessione nonché il diritto di superficie sull’immobile sul quale risultava installato l’impianto.
1.1. Il ricorrente presentava, inoltre, visura catastale, anch’essa del 20 dicembre 2011, dalla quale risultava la titolarità del diritto di superficie sull’immobile de quo in capo alla citata Link Energy S.r.l. Unipersonale.
1.2. Con provvedimento del 31 maggio 2012 il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d’ora innanzi solo “GSE” o “Gestore”) disponeva l’ammissione alla tariffa incentivante richiesta in favore dell’odierno ricorrente; venivano poi stipulata la convenzione n. A04H245841007 (relativa alla tariffa medesima), nonché la convenzione per lo scambio sul posto n. SSP00288175.
1.3. Con comunicazione del 17 marzo 2015 lo stesso Gestore avviava un procedimento di verifica documentale, invitando il ricorrente a presentare memorie scritte e documenti, avendo rilevato sia che il titolo edilizio risultava intestato ad un soggetto diverso dal responsabile dell’impianto (la più volte citata Link Energy), sia che la titolarità del diritto di superficie risultava, dalla consultazione della visura catastale storica dell’immobile, in capo ad un terzo, la “Colle Immobiliare S.r.l.”.
1.4. Il procedimento si concludeva, a seguito della presentazione di osservazioni, con l’adozione del provvedimento impugnato con il quale il GSE, confermando i rilievi in precedenza svolti, disponeva la decadenza dalla tariffa incentivante nonché la risoluzione della convenzione per lo scambio sul posto; con la nota del 3 febbraio 2016, parimenti impugnata, il Gestore richiedeva, infine, al ricorrente la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, pari alla somma complessiva di euro 21.460,20 (di cui euro 17.896,69 per il conto energia ed euro 3.563,51 per lo scambio sul posto).
2. Di tali provvedimenti il ricorrente ha chiesto, con il mezzo di tutela all’esame, l’annullamento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I) violazione di legge (art., 23 e 42 d.lgs. 28/2011, 21 comma 2 del d.m. 5 maggio 2011, 11 e All. 1 al d.m. 31 gennaio 2014), nonché eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità della valutazione dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta; il ricorrente avrebbe avuto costantemente “la piena e legittima disponibilità materiale” dell’immobile ove è installato l’impianto in virtù della scrittura privata sottoscritta in data 20 dicembre 2011 con Link Energy, così che nessuna violazione rilevante potrebbe essere nella specie contestata, essendo stata peraltro tale circostanza comunicata al GSE, con conseguente non configurabilità dei presupposti della disposta decadenza;