TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-10-05, n. 201800783
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/10/2018
N. 00783/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2014, proposto da
D s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati R M e G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R M in Genova, via Corsica 2/11;
contro
Comune di Diano Marina, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b;
per l'annullamento
dell’ordinanza di ingiunzione della cessazione dell’attività di campeggio presso attività di rimessa autoveicoli a cielo aperto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Diano Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 settembre 2018 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società D s.r.l. ha impugnato le ordinanze n. 246 e 247 del 20.11.2013, con cui il comune di Diano Marina le ha ingiunto la cessazione dell’attività svolta preso la rimessa per autoveicoli di via Sorì n. 5.
Si è costituito in giudizio il comune di Diano Marina, instando per il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2018, nella quale il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione, la società ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, che deve pertanto dichiararsi improcedibile.
Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.