TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2024-04-26, n. 202408339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2024-04-26, n. 202408339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408339
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 08339/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03329/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2024, proposto da AN DA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, al viale della Libertà n. 5, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare ,

- della comunicazione di conclusione del procedimento di riconoscimento di titolo estero, ai sensi della Direttiva 2013/55/CE, trasmessa a mezzo mail in data 30.01.2024 dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0004396.30-01-2024 del 30.01.2024, recante, in esito al preavviso del 13.01.2024, il rigetto della istanza, acquisita al protocollo n. 35497 in data 27.10.2023, di riconoscimento del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente conseguito in Albania per l’insegnamento ADSS-SPEC SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE II GRADO, per le motivazioni già esposte nel preavviso stesso;

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi compresa la comunicazione di preavviso di rigetto dichiarata notificata a mezzo mail in data 13.01.2024 ma mai ricevuta dall'odierna ricorrente;

per il riconoscimento

- del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del titolo " Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar " (Master in Educazione speciale per l''istruzione pre-universitaria) rilasciato il 9 ottobre 2023 da " IS JI IT " a Tirana – Albania ai fini dell'insegnamento sul Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Premesso che:

- il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di rigetto sull’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Albania formulata dalla parte ricorrente, ex art. 49, d.P.R. n. 394/99, ai fini dell’esercizio dell’insegnamento di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

- l’istanza è stata respinta in ragione della mancata allegazione alla domanda della “ Dichiarazione di Valore in loco ”, documento ritenuto dall’Amministrazione presupposto indispensabile per il seguito del procedimento;

Rilevato che:

- la parte ricorrente, con due articolati e connessi motivi di ricorso, dopo aver premesso che nessuna fonte normativa (nazionale o comunitaria) contempla la “ Dichiarazione di Valore in loco ” quale presupposto imprescindibile del

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