TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2024-04-26, n. 202408339
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Pubblicato il 26/04/2024
N. 08339/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03329/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2024, proposto da A A, rappresentata e difesa dall'avvocato A F, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, al viale della Libertà n. 5, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare ,
- della comunicazione di conclusione del procedimento di riconoscimento di titolo estero, ai sensi della Direttiva 2013/55/CE, trasmessa a mezzo mail in data 30.01.2024 dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0004396.30-01-2024 del 30.01.2024, recante, in esito al preavviso del 13.01.2024, il rigetto della istanza, acquisita al protocollo n. 35497 in data 27.10.2023, di riconoscimento del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente conseguito in Albania per l’insegnamento ADSS-SPEC SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE II GRADO, per le motivazioni già esposte nel preavviso stesso;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi compresa la comunicazione di preavviso di rigetto dichiarata notificata a mezzo mail in data 13.01.2024 ma mai ricevuta dall'odierna ricorrente;
per il riconoscimento
- del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del titolo " Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar " (Master in Educazione speciale per l''istruzione pre-universitaria) rilasciato il 9 ottobre 2023 da " Wisdom Kolegji Universitar " a Tirana – Albania ai fini dell'insegnamento sul Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Premesso che:
- il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di rigetto sull’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Albania formulata dalla parte ricorrente, ex art. 49, d.P.R. n. 394/99, ai fini dell’esercizio dell’insegnamento di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;
- l’istanza è stata respinta in ragione della mancata allegazione alla domanda della “ Dichiarazione di Valore in loco ”, documento ritenuto dall’Amministrazione presupposto indispensabile per il seguito del procedimento;
Rilevato che:
- la parte ricorrente, con due articolati e connessi motivi di ricorso, dopo aver premesso che nessuna fonte normativa (nazionale o comunitaria) contempla la “ Dichiarazione di Valore in loco ” quale presupposto imprescindibile del procedimento di riconoscimento, ha evidenziato che il Ministero avrebbe dovuto valutare il titolo conseguito all’estero, disponendo, ove ritenuto necessario, eventuali misure compensative, in linea con i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di titoli conseguiti presso uno Stato membro (si tratta, in particolare, delle sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, secondo le quali “ spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE ”. Secondo la prospettazione ricorsuale la richiesta di una Dichiarazione di Valore per un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero sarebbe illegittima ed immotivata “non trattandosi di un titolo universitario per il proseguimento di studi post-laurea qual è appunto il TFA Sostegno ”;
- il titolo oggetto della istanza di riconoscimento denegata sarebbe infatti legalizzato per il tramite della mera “Apostille” nel rispetto della Convenzione dell’Aja (5 Ottobre 1961) e, pertanto, non necessiterebbe di Dichiarazione di Valore in quanto risulterebbe regolarmente Apostillato con apposizione della “Apostille” da parte dell’Ambasciata italiana in Albania, risultando l’Albania aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 Ottobre 1961 e vigendo, pertanto, l’abolizione della legalizzazione degli atti pubblici rilasciati dai Paesi aderenti a detto Accordo ed alla previsione della procedura semplificata della c.d. “Apostille”;
- si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito senza depositare memorie;
- all’udienza in camera di consiglio del 23 aprile 2024 il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione;
- nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Considerato che:
- come esposto in premessa, l’istanza di riconoscimento per cui è causa è stata formulata ai sensi dell’art. 49, co. 1, d.P.R. n. 394/99, in base al quale « I cittadini stranieri [ … ] se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti »;
- la relativa procedura di riconoscimento è oggi disciplinata dal titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) , per espressa previsione dell’art. 60, co. 3, ivi contenuto, che ha abrogato i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, originariamente richiamati dall’art. 49, co. 2, d.P.R. n. 394/99;
- in particolare, secondo l’art. 17, co.1, d. lgs. n. 206/2007, alla domanda di riconoscimento deve essere allegato un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore nonché copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;
- ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 17 cit., l’Amministrazione può « invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all’autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine »;
Ritenuto, come già concluso dal questo Tribunale con precedenti dai quali non v’è ragione di discostarsi (Tar Lazio Roma, sezione IV ter, 18 marzo 2024, nn. 5405, 5406 e 5407), che:
“- la “Dichiarazione di Valore in loco”, indicata dal Ministero quale requisito indispensabile per la valutazione del titolo, non è contemplata dalla normativa su richiamata, che, come detto, contiene un generico riferimento alla facoltà di richiedere informazioni all’istante sulla sua formazione e un onere, in capo all’Amministrazione, di svolgere indagini conoscitive al fine di valutare eventuali differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano;
- per completezza, occorre evidenziare che anche la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, ratificata in Italia con la legge dell’11 luglio 2002, n. 148, non contiene alcun riferimento alla necessità di presentare tale dichiarazione, mentre la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (di cui è parte anche l’Albania), ratificata in Italia con la legge del 20 dicembre 1966, n. 1253, prevede in capo al richiedente solo l’onere di apporre sui certificati stranieri la c.d. apostille (depositata in atti dal ricorrente), ovvero un timbro speciale e riconoscibile attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante;
- in linea con tali considerazioni, la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che “alla dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante nei procedimenti di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero;la p.a. ha, infatti, l’obbligo di motivare la sua decisione con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale formalisticamente è la dichiarazione di valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l'impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile). La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata (anche, se del caso, a cagione dell’assenza di forme di raccordo o di coordinamento tra la stessa e gli istituti universitari nazionali) non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2007, n. 2776);
- ne deriva, pertanto, che sussistono i lamentati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, nella misura in cui l’Amministrazione ha ritenuto, senza tra l’altro esplicitare in fatto e in diritto le ragioni dell’assunto, che la mancata presentazione della “Dichiarazione di Valore in loco” precluda in radice la valutazione del titolo, in assenza di una previsione normativa in tal senso”;
- l’Amministrazione dovrà quindi procedere alla valutazione del titolo, ferma l’ampia discrezionalità che le è riconosciuta nella verifica delle competenze, conoscenze e capacità con lo stesso acquisite;
- in conclusione, il ricorso va accolto, stante la fondatezza delle censure proposte;
- le spese di lite possono essere compensate alla luce della novità della questione oggetto di giudizio.