TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2010-02-08, n. 201000330
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N. 00330/2010 REG.SEN.
N. 00101/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 101 del 2010, proposto da:
T W e M H, in proprio e per conto di S W e Y W, rappresentati e difesi dagli avv. B M e G C, con domicilio eletto presso la segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
del provvedimento a firma del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso d'ordine del Questore Cat. A.12/2009/Imm./2° Sez./PSE/n.p. emesso il 19.11.2009 e notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata irricevibile la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 21.102009 presso gli uffici psotali competetenti dal cittadino extracomunitario W T;
del provvedimento a firma del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso d'ordine del Questore Cat. A.12/2009/Imm./2° Sez./PSE/ n.p. emesso il 19.11.2009 e notificato in pari data con il quale è stata dichiarata irricevibile la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 21.10.2009 dalla cittadina extracomunitaria Huang Meijin;
del provvedimento a firma del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso d'ordine del Questore Cat. A.12/2009/Imm./2° Sez./PSE/ n.p. emesso il 19.11.2009 e notificato in pari data con il quale è stata dichiarata irricevibile la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 21.10.2009 dalla cittadina extracomunitaria Wu Yuan;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/02/2010 il dott. M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il primo dei provvedimenti impugnati è stata rigettata l’istanza, presentata dal cittadino cinese W T, al fine di ottenere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alla circostanza che il cittadino straniero rientra nelle ipotesi previste dall’art. 9 comma 4 del D. Lgs. n° 286 del 1998.
Alla medesima circostanza fanno riferimento i provvedimenti di diniego dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo presentata per la moglie e per la figlia del signor W T.
Il ricorso è fondato in relazione all’insufficienza della motivazione.
Infatti nel provvedimento impugnato non è spiegato perché il signor W T rientra nelle ipotesi previste dall’art. 9 comma 4 del D. Lgs. n° 286 del 1998.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Le problematiche connesse all’accertamento dei presupposti previsti dall’art. 9 del D. Lgs. n° 286 del 1998 consentono di non condannare l’Amministrazione alle spese.